Cassazione Penale, Sentenza n. 39620/2024 del 29/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna del TOSI per il reato di cui all'art.95 d.P.R. 115/2002 per aver dichiarato falsamente, in istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, un reddito del nucleo familiare di euro 15.618,79 invece dell'effettivo euro 29.883,00. L'imputato aveva articolato quattro motivi: (1) censura sulla ritenuta inutilizzabilità dei verbali di indagini difensive allegati ai motivi nuovi (contestando la valutazione sul momento di formazione della prova e l'omessa attivazione dei poteri officiosi del giudice); (2) contestazione della valutazione del certificato storico di residenza, che a suo dire dimostrerebbe l'assenza di convivenza con i genitori nel 2016; (3) deduzione che l'elemento psicologico (dolo) non sussisterebbe perché i redditi erano stati riportati in buona fede e per carenza della certificazione 2017, e quindi si sarebbe fatto riferimento al 2016; (4) censura sul diniego della non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.), con critica alla valorizzazione, da parte della Corte, dell'ammissione al beneficio come elemento ostativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che i verbali allegati ai motivi nuovi potessero essere automaticamente utilizzati: le indagini difensive devono essere portate all'attenzione del giudice nei modi e nei tempi previsti dal codice (artt. 468 e ss. per il dibattimento, artt. 568 e ss. per l'appello) e, in assenza di formale richiesta di escussione dei testi ex art.603 c.p.p., le mere allegazioni nei motivi aggiunti non introducono prove idonee. Sul secondo e terzo motivo la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate: la valutazione in fatto dei giudici di merito (residenza e convivenza, nonché valutazione delle dichiarazioni reddituali) è insindacabile in questa sede e risultava documentata la scelta di indicare la convivenza con i familiari; inoltre la Corte d'appello ha correttamente ritenuto il dolo (anche nella forma eventuale) essendo la falsa dichiarazione idonea a procurare l'ammissione al beneficio e i redditi dichiarati risultavano appena sotto la soglia di legge. Sul quarto motivo la Cassazione ha respinto il tentativo di ottenere la causa di non punibilità per particolare tenuità: pur ricordando che l'ammissione al patrocinio non impedisce automaticamente il riconoscimento dell'art.131-bis, la Corte ha ritenuto che gli altri elementi (gravità del fatto materiale e intensità del dolo) escludevano la particolare tenuità e giustificavano il bisogno di pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Decisione resa il 9 ottobre.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.95
Sanziona la falsa dichiarazione in istanza per il patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha applicato la norma ritenendo integrato il reato perché la falsità ha determinato l'ammissione al beneficio.
codice di procedura penale, artt. 468 e ss.
Regole sul dibattimento e sulla produzione delle prove: le indagini difensive devono essere portate all'attenzione del giudice secondo le forme e i tempi previsti, pena l'inutilizzabilità.
codice di procedura penale, artt. 568 e ss.
Norme sull'appello e sui mezzi di prova in sede di gravame; richiamate per stabilire i limiti di utilizzazione delle indagini difensive in appello.
codice di procedura penale, art.603, comma 1
Prevede l'escussione dei testi in appello; la mancata richiesta formale di escussione ha reso inutilizzabili i verbali allegati ai motivi nuovi.
codice penale, art.131-bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ricordato che l'ammissione al beneficio non esclude automaticamente l'applicabilità dell'art.131-bis, ma ha ritenuto che nel caso concreto la gravità materiale e l'intensità del dolo impedissero il riconoscimento della non punibilità.
codice penale, art.133
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha valutato modalità della condotta e grado di colpevolezza come parametri che giustificano il bisogno di pena.
Massime di principio
- Le indagini difensive svolte fuori dai termini o semplicemente allegate ai motivi nuovi in appello non producono di per sé prova utilizzabile: occorre richiedere espressamente l'escussione dei testi o seguire le formalità procedurali previste (art.603 c.p.p. e norme sugli artt. 468 e ss./568 e ss.).
- La valutazione della residenza e della convivenza è valutazione di merito dei giudici: la Cassazione sindaca la legittimità del ragionamento solo se la motivazione è manifestamente illogica o carente; contestazioni puramente probatorie rischiano di essere inammissibili.
- Per il reato di falsa dichiarazione in materia di patrocinio a spese dello Stato è richiesto il dolo (anche eventuale): la deduzione del dolo può fondarsi sulla circostanza che la falsa dichiarazione abbia concretamente consentito l'accesso al beneficio e che i dati falsati riguardino redditi di conviventi, soprattutto se il reddito dichiarato è vicino alla soglia prevista dalla legge.
- L'ammissione al beneficio non esclude automaticamente la possibilità di riconoscere la particolare tenuità del fatto ex art.131-bis c.p.; tuttavia, il giudice deve valutare complessivamente gravità materiale, intensità del dolo e tutte le circostanze del caso concreto prima di concedere la non punibilità.
- Quando si intende introdurre in appello nuove prove derivanti da indagini difensive, è necessario indicare chiaramente le modalità di acquisizione (es. richiesta di escussione dei testi) e dimostrare che la mancata acquisizione poteva incidere in modo decisivo sulla decisione, per poter far valere l'omessa rinnovazione dell'istruttoria.
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