Sentenza n. 1229/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Varese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Varese che aveva ordinato l'assegnazione della carta elettronica per complessivi euro 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Varese, notificata e munita dell'attestazione del passaggio in giudicato, che aveva condannato il Ministero a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza soddisfare la pretesa né contrastarla adeguatamente. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per i pagamenti delle amministrazioni pubbliche, era decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando le somme dovute in base al titolo, al netto di eventuali importi già versati, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non costituisce autonomamente il diritto di credito e che il calcolo della ricorrente non vincola definitivamente l'Amministrazione quanto a capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi, da verificare secondo il titolo e gli artt. 1283 e seguenti del codice civile. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine e da eseguire nei successivi 120 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce il fondamento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell'obbligo di esecuzione contenuto nel giudicato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice può dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'adempimento delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici prima dell'avvio del recupero coattivo di somme di denaro.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Impongono di determinare misura e decorrenza degli interessi dovuti secondo i parametri del titolo e della legge; i conteggi della parte creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione.
art. 1283 c.c.
È richiamato quale parametro legale per la verifica della misura e della decorrenza degli interessi nel calcolo delle somme dovute in ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Sono richiamati quale fondamento processuale della regolazione delle spese e della distrazione in favore dei difensori antistatari.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Rileva ai fini dell'onere del contributo unificato, riconosciuto come dovuto soltanto se previsto per il giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su un giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione di eseguire il titolo quando il passaggio in giudicato e la notificazione risultino documentati e l'obbligazione non sia stata adempiuta.
- Il giudizio di ottemperanza ha funzione esecutiva e non costitutiva del diritto di credito: l'esatta entità della somma dovuta discende dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti già effettuati.
- I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'amministrazione; la quantificazione deve essere verificata in base al titolo e ai parametri legali, inclusi misura e decorrenza degli interessi.
- Prima di ordinare il recupero coattivo di somme nei confronti dello Stato o di un ente pubblico non economico deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento e all'istanza del creditore.
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