Cassazione Penale, Ordinanza n. 01367/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo vizio motivazionale sia sulla valutazione della responsabilità penale sia sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che la Corte di merito aveva ritenuto provati elementi indiziari convergenti: ripetute visure effettuate dal prevenuto in un arco temporale molto prossimo ai furti di veicoli oggetto di attenzione; possesso di centraline decodificate compatibili con quelle dei mezzi rubati; aggancio del telefono dell'imputato alle celle serventi le zone dei furti in orari compatibili con la consumazione dei reati. Il ricorso è stato ritenuto meramente riproduttivo di censure già esaminate in appello, privo di critica analisi della motivazione impugnata e privo di specifica enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, definita logica, congrua e corretta in diritto. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto sufficiente la complessiva struttura argomentativa della decisione di merito, senza necessità di una motivazione espressa e specifica su ogni deduzione difensiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
art. 62-bis c.p.
richiamato solo implicitamente in relazione alle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego non è stato ritenuto censurabile in sede di legittimità per le ragioni indicate
art. 606 c.p.p.
il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e una critica effettiva della decisione impugnata; censure meramente riproduttive o generiche sono inammissibili
art. 192 c.p.p.
la sentenza di merito è stata ritenuta sorretta da una valutazione logica e congrua degli elementi probatori, non sindacabile in cassazione nei limiti dedotti
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre, senza un'effettiva critica, questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito.
- Il ricorso deve contenere una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata; in mancanza, è inammissibile.
- La motivazione della sentenza di merito che valorizzi in modo non illogico plurimi elementi indiziari convergenti è insindacabile in sede di legittimità se il ricorrente non indica specifici vizi di diritto o di motivazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è censurabile quando il rigetto risulti desumibile dalla complessiva struttura argomentativa della decisione, anche in assenza di una confutazione espressa di ogni singola deduzione difensiva.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01257/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01258/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01259/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01260/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01261/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01262/2025 del 13/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →