Cassazione Penale, Sentenza n. 32349/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'art. 275-bis c.p.p.; il ricorrente deduceva illogicità e contraddittorietà della motivazione perché il giudicato cautelare avrebbe portata limitata (non coprendo questioni deducibili ma non dedotte), il Tribunale avrebbe contraddittoriamente parlato di "continuità e stabilità" dei rapporti con la cosca Piromalli nonostante avesse riconosciuto al ricorrente un ruolo di scarso peso, e il rigetto dell'autorizzazione ad svolgere attività lavorativa sarebbe stato privo di adeguata motivazione, sostanzialmente meramente formale, senza considerare il progressivo esaurirsi dei risparmi del ricorrente
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse prodotto nel riesame nuovi elementi rilevanti, ma si fosse limitato a riproporre argomentazioni già valutate; la motivazione del Tribunale del riesame è stata giudicata completa e logica, in particolare nella valutazione del perdurante vincolo tra il ricorrente e la cosca Piromalli e nella prognosi di pericolosità che giustifica il mantenimento della misura. Quanto all'autorizzazione per attività lavorativa, il rigetto è stato confermato perché il ricorrente non ha fornito documentazione idonea sullo stato economico, patrimoniale e reddituale e sull'eventuale situazione di indigenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 275-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alle modalità di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari; la decisione impugnata ha confermato la misura alla luce delle esigenze cautelari ritenute sussistenti
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in ordine agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione della Corte (invio degli atti per gli adempimenti previsti)
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, Masone (Rv. 265555 - 01)
Principio richiamato secondo cui il cd. giudicato cautelare preclude la riesamina solo delle questioni esplicitamente o implicitamente trattate e non delle questioni deducibili ma non dedotte; tuttavia, tale principio non salva argomentazioni ripetitive prive di elementi nuovi
Massime di principio
- Il "giudicato cautelare" preclude la riproposta delle stesse questioni già esaminate solo nella misura in cui le questioni siano state effettivamente trattate (esplicitamente o implicitamente): per superare la preclusione è necessario produrre elementi nuovi e rilevanti che modifichino il quadro di valutazione
- La mera reiterazione di argomentazioni già valutate senza l'apporto di nuovi fatti, elementi probatori o valutazioni comparative non è sufficiente: i tribunali di merito e la Cassazione possono dichiarare inammissibili o rigettare i ricorsi che non apportano novità
- Anche se il ruolo del soggetto nella struttura criminale è qualificato come "di scarso peso", il giudice può comunque ritenere sussistenti esigenze cautelari ove emerga una stabile e duratura messa a disposizione del sodalizio che renda probabile la reiterazione di condotte associative o di supporto
- Per ottenere autorizzazioni limitative della misura (ad es. svolgere attività lavorativa durante gli arresti domiciliari) è fondamentale documentare in modo completo lo stato economico, patrimoniale e reddituale e provare l'effettiva necessità (indigenza) che giustifichi la deroga: affermazioni generiche non bastano
- In sede di impugnazione in Cassazione è necessario dedurre vizi specifici di motivazione, logica o diritto o produrre elementi nuovi; le doglianze generiche sulla presunta contraddittorietà della motivazione devono essere puntualmente illustrate e collegate a profili che rendano il ricorso ammissibile
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