Ordinanza n. 413/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del Decreto di assegnazione ore di sostegno n. -OMISSIS- dell’8/10/2025, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “-OMISSIS-” ha comunicato l’attribuzione all’alunna -OMISSIS- di n. 22 ore di intervento di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2025/2026; b) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale; e per l’accertamento, per l’anno scolastico 2025/2026, del diritto della minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (30 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze della minore da effettuarsi tenendo in debito conto le risultanze della Diagnosi Funzionale; in via cautelare ed urgente, per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per la minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (30 ore settimanali); per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19\1\2026: del documento P.E.I. redatto per l’a.s. 2025/2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di assegnazione delle ore di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026 e documento PEI relativo alla medesima annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studentessa disabile)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'assegnazione di un numero di ore di sostegno inferiore all'intero orario scolastico della minore, chiedendo l'attribuzione di 30 ore settimanali, corrispondenti all'intera frequenza delle lezioni. Ha dedotto la gravità della condizione di disabilità, riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. 104/1992, nonché la prescrizione del sostegno in deroga risultante dalla diagnosi funzionale. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il PEI dell'anno scolastico 2025/2026. In sede cautelare ha lamentato che, nonostante il decreto monocratico, la minore non fosse ancora affiancata dal docente di sostegno per l'intero orario, con conseguente compressione del diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica.
La decisione
Il Collegio ha accolto la domanda cautelare, condividendo le ragioni già poste a fondamento del decreto monocratico ex art. 56 c.p.a. Ha ordinato al dirigente scolastico di riesaminare i provvedimenti impugnati e di riformulare il PEI per l'anno scolastico 2025/2026, assegnando alla minore le ore di sostegno specializzato in misura pari all'intero orario di frequenza scolastica e provvedendo alla loro concreta erogazione. L'ordine deve essere eseguito entro il termine perentorio di sette giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione dell'ordinanza. Il giudizio prosegue per la trattazione del merito, fissata alla prima udienza pubblica del 2027, non ancora calendarizzata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 56 c.p.a.
caso di estrema gravità ed urgenza
Consente l'adozione di misure cautelari monocratiche quando l'urgenza non consente di attendere la trattazione collegiale; nel caso concreto ha giustificato l'ordine di riesame dell'assegnazione delle ore di sostegno.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare collegiale, accolta dal Collegio in ragione delle esigenze di tutela della minore.
art. 3, comma 3, l. 104/1992
situazione di handicap grave
La condizione di gravità della disabilità è stata valorizzata quale elemento rilevante per la necessità di un'adeguata copertura del sostegno scolastico.
Regolamento (UE) 2016/679, art. 6, par. 1, lett. f), e art. 9, parr. 2 e 4
Costituisce, insieme alla disciplina nazionale richiamata, il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari contenuti nel provvedimento.
d.lgs. 196/2003, art. 52, commi 1, 2 e 5
Disciplina l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
d.lgs. 196/2003, art. 2-septies
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- In presenza di una disabilità grave e di elementi diagnostici che evidenzino la necessità di sostegno in deroga, l'amministrazione scolastica deve riesaminare l'assegnazione delle ore alla luce delle concrete esigenze della minore e del diritto alla piena integrazione scolastica.
- Quando le esigenze di sostegno riguardano l'intero orario di frequenza e sussiste una situazione di estrema gravità e urgenza, il giudice amministrativo può adottare una misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a., ordinando il riesame immediato dell'assegnazione.
- Il PEI deve essere riformulato qualora il riesame giudizialmente imposto evidenzi la necessità di adeguare le ore di sostegno specializzato all'intero orario scolastico; l'amministrazione deve inoltre assicurare la concreta erogazione del sostegno entro il termine stabilito dal giudice.
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