Sentenza n. 15024/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento - dell’ordinanza dirigenziale - Settore Ambiente del Comune di Pomezia, notificata a mezzo PEC ai concessionari in data 7 febbraio 2025, (All.1) con la quale si disponeva: 1) l’annullamento dell’autorizzazione nr. 617/2011 all’allaccio alla pubblica fognatura e dell’autorizzazione allo scarico nr. 663/2011 rilasciate ai Sigg. Zibellini Giancarlo - CubaLibre s.r.l., D’Avolio Arianna - Ari.va.do. s.r.l., Giampà Maria Grazia, Foffi Sandra, inerenti l’immissione in pubblica fognatura delle acque reflue di tipo domestico prodotte dai quattro insediamenti balneari siti in via Lungomare Tognazzi dal km 10,368 al km. 11,000, in località Campo Ascolano (Torvaianica); 2) il conseguente divieto di scarico in fogna per i soggetti di cui alle autorizzazioni di cui al punto sub 1), anche per interposto soggetto, rilasciate ai Sigg. Zibellini Giancarlo - CubaLibre s.r.l., D’Avolio Arianna - Ari.va.do. s.r.l., Giampà Maria Grazia, Foffi Sandra, inerenti l’immissione in pubblica fognatura delle acque reflue di tipo domestico prodotte dai quattro insediamenti balneari siti in via Lungomare Tognazzi dal km 10,368 al km. 11,000, in località Campo Ascolano (Torvaianica); - dell’ordine, emesso con la medesima ordinanza, di demolizione entro 30 giorni dell’impianto fognario e la rimozione di tutte le opere di tubazioni e/o annessi fognari, eseguite in difformità con variazioni essenziali delle autorizzazioni all’allaccio alla pubblica fognatura nr. 617/2011 e dell’autorizzazione allo scarico nr. 663/2011 ed in assenza di idoneo titolo abilitativo ed in contrasto con la normativa paesaggistica, gli strumenti urbanistici vigenti, il regolamento edilizio e la normativa vigente, altresì il ripristino dello stato dei luoghi ante allocazione, a carico dei soggetti esecutori e/o utilizzatori; - del rilievo topografico effettuato in loco il 24/09/2024 da personale tecnico del Comune di Pomezia, recante protocollo nr. 101386 del 01/10/2024 e di tutti gli atti prodromici e conseguenziali ancorché non conosciuti; - dell’accertamento tecnico/topografico effettuato in data 03/12/2024 da personale degli uffici tecnici del Comune di Pomezia e di tutti gli atti prodromici e conseguenziali ancorché non conosciuti. - d’ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale ancorché‚ non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di annullamento delle autorizzazioni all'allaccio e allo scarico, divieto di scarico, demolizione dell'impianto fognario e ripristino dello stato dei luoghi, nonché rilievi tecnici presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale notificata il 7 febbraio 2025, con la quale erano state annullate le autorizzazioni del 2011 all'allaccio alla pubblica fognatura e allo scarico, disposto il divieto di scarico e ordinata la demolizione dell'impianto fognario e delle opere accessorie, ritenute realizzate in difformità, senza idoneo titolo edilizio e in contrasto con la disciplina paesaggistica e urbanistica. Sono stati dedotti sette motivi: omessa comunicazione di avvio del procedimento; mancata partecipazione della ricorrente, degli altri concessionari e dell'Agenzia del Demanio ai sopralluoghi e ai rilievi tecnici; travisamento dei riferimenti catastali e omesso esame delle mappe catastali d'impianto; erronea valutazione dello stato dei luoghi; sviamento, perplessità e illogicità dell'ordinanza; violazione dei doveri di correttezza, buon andamento e imparzialità dell'amministrazione e dei termini procedimentali; violazione della normativa urbanistica, sproporzione dell'azione amministrativa e lesione dell'affidamento derivante dalle precedenti autorizzazioni.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inammissibile la memoria del Comune depositata oltre il termine di trenta giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a. Nel merito processuale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Durante il giudizio, infatti, il Comune ha adottato il 29 agosto 2025 una nuova ordinanza di demolizione, non meramente confermativa della precedente, emessa dopo un ulteriore sopralluogo, estesa anche all'impianto elettrico e contenente una più specifica individuazione delle opere, con riferimento ai pozzi di raccolta. L'amministrazione ha inoltre disposto l'esecuzione in danno delle opere oggetto della nuova ordinanza. Poiché la ricorrente non ha allegato né provato di avere impugnato il nuovo provvedimento, né ha chiesto un termine per farlo, l'interesse si è trasferito sull'atto sopravvenuto sostitutivo. Il TAR ha comunque esaminato il merito in via subordinata e lo ha ritenuto infondato. Ha affermato che l'impianto, per dimensioni e caratteristiche complessive, non costituisce un mero allaccio alla pubblica fognatura, ma un intervento soggetto a permesso di costruire ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. e), e 10 d.P.R. 380/2001. La presenza di elementi non interrati rendeva inoltre necessaria l'autorizzazione paesaggistica, non essendo applicabile l'esenzione prevista dalla voce A.15 del d.P.R. 31/2017. Le autorizzazioni del 2011 riguardavano esclusivamente l'allaccio e lo scarico e non producevano effetti sul piano edilizio o paesaggistico. Il ritardo nell'esercizio del potere repressivo non aveva fatto sorgere alcun legittimo affidamento. Quanto alla mancata comunicazione di avvio, la ricorrente non ha dimostrato quali elementi, se conosciuti e dedotti nel procedimento, avrebbero potuto orientare diversamente l'amministrazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile e, comunque, respinto nel merito, con compensazione delle spese per la particolarità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, c.p.a.
termine di 30 giorni liberi prima dell’udienza
Il deposito della memoria oltre il termine previsto comporta l'inammissibilità della memoria stessa.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio non conduce all'annullamento dell'atto quando il ricorrente non dimostri che la partecipazione avrebbe potuto incidere concretamente sul contenuto della decisione.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il richiamo ai doveri di correttezza e buona fede dell'amministrazione non impedisce l'esercizio del potere repressivo edilizio e paesaggistico in presenza di opere abusive.
art. 2, commi 1 e 2, l. 241/1990
La disciplina dei termini procedimentali non rende illegittimo l'esercizio tardivo del potere repressivo né consolida un affidamento incompatibile con la permanenza dell'abuso.
artt. 3, comma 1, lett. e), e 10 d.P.R. 380/2001
Un impianto fognario di dimensioni e caratteristiche complessive non riconducibili a un mero allaccio è soggetto a permesso di costruire.
voce A.15 dell'Allegato A al d.P.R. 31/2017
L'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica non si applica a un impianto che comprende elementi non interrati.
Massime di principio
- L'adozione, durante il giudizio, di un nuovo provvedimento che sostituisce quello impugnato e costituisce una rinnovata espressione del potere amministrativo determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso originario, purché il nuovo atto non sia meramente confermativo; l'interesse del ricorrente si trasferisce sull'atto sopravvenuto, che deve essere autonomamente impugnato.
- Un impianto fognario che, per dimensioni e caratteristiche complessive, eccede il mero collegamento alla pubblica fognatura e costituisce un'autonoma infrastruttura edilizia richiede il previo permesso di costruire.
- La presenza di elementi non interrati in un impianto realizzato in area paesaggisticamente vincolata esclude l'applicazione dell'esenzione paesaggistica prevista per opere interamente interrate e rende necessaria l'autorizzazione paesaggistica.
- Le autorizzazioni all'allaccio alla pubblica fognatura e allo scarico non sostituiscono né producono effetti equivalenti ai titoli edilizi e paesaggistici eventualmente necessari per la realizzazione dell'impianto.
- La mancata tempestiva adozione di provvedimenti repressivi edilizi non fa sorgere un legittimo affidamento sulla conservazione di opere abusive, né impedisce l'esercizio successivo del potere sanzionatorio.
- La violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento non determina l'annullamento dell'ordinanza repressiva quando il ricorrente non dimostri quali elementi avrebbe potuto apportare e in che modo essi avrebbero potuto orientare diversamente la decisione amministrativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 153/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 620/2026 - L'aquila, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 379/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 381/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 1240/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 612/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →