Cassazione Penale, Sentenza n. 15733/2025 del 22/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Ancona che ha dichiarato prescritti alcuni reati ma ha confermato la responsabilità per l'utilizzo di cinque fatture inesistenti (Dolcevita snc) nelle dichiarazioni fiscali riferite all'anno d'imposta 2013, con utilizzo nelle dichiarazioni del 2014. Crocetti deduce che il reato è reato istantaneo e si sarebbe consumato al momento della presentazione della prima dichiarazione contenente le fatture (la dichiarazione IVA presentata il 28/02/2014) e quindi sarebbe già prescritto; censura l'errata valutazione del dies a quo da parte del giudice d'appello che aveva considerato il 30/09/2014 (presentazione dichiarazione IRES) come decorrenza della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione decisiva (se le cinque fatture fossero effettivamente inserite nella dichiarazione IVA del 28/02/2014) implichi accertamenti di fatto non di immediata e palese rilevazione e, quindi, non sia proponibile per la prima volta in sede di legittimità. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferito al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; nel caso è rilevante il momento consumativo (dies a quo) che dipende dalla presentazione della dichiarazione fiscale contenente i dati falsi, ma la Corte di Cassazione non decide sul merito perché la verifica della presenza delle fatture nella specifica dichiarazione è questione di fatto.
Norma relativa ad altra imputazione (capo b) che la Corte d'appello aveva dichiarato prescritta; la sentenza di legittimità riporta la declaratoria di prescrizione effettuata in sede di appello senza approfondire nuovi rilievi.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a fronte dell'inammissibilità del ricorso; la Corte rileva inoltre che non sussiste l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e perciò impone la sanzione pecuniaria.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000 (riferimento giurisprudenziale)
Citate in relazione al criterio di valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; dalla sentenza emerge che in presenza di inammissibilità non è stata riscontrata assenza di colpa che giustifichi l'esenzione dalle conseguenze economiche.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile sollevare per la prima volta questioni che richiedano accertamenti di fatto non immediatamente e palesemente desumibili dagli atti: il ricorso deve essere limitato a censure di diritto o a fatti incontrovertibili.
- Per reati fiscali legati all'uso di fatture inesistenti, il momento consumativo può essere il momento della presentazione della dichiarazione che contiene i dati falsi; tuttavia occorre che la circostanza sia già stata accertata e documentata nei gradi di merito per poter valere in sede di legittimità.
- La determinazione del dies a quo per la prescrizione dipende dalla concreta individuazione della dichiarazione in cui è stato materialmente utilizzato l'elemento falso: se esistono più dichiarazioni rilevanti, bisogna provare quale sia la prima che contiene l'elemento costitutivo del reato.
- Se si vuole contestare la decorrenza della prescrizione basandosi su documenti (es. copia dichiarazione IVA), tali documenti e la relativa verifica devono essere prodotti e valutati nei precedenti gradi di giudizio; altrimenti il motivo sarà inammissibile in Cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese e può comportare una sanzione pecuniaria, salvo che non sia dimostrabile l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
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