Cassazione Civile, Ordinanza n. 19769/2021 del 12/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato un avviso di accertamento relativo a IRPEF, IVA e IRAP per gli anni 2007 e 2008, emesso per omessa dichiarazione di ricavi da provvigioni. Con l'unico motivo, denunciava violazione degli artt. 2, comma 3, e 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR, a fronte della querela di falso proposta dalla contribuente contro la sottoscrizione di un contratto di procacciamento di affari con una società terza, avesse erroneamente pronunciato sulla falsità della firma invece di sospendere il giudizio in attesa della definizione del relativo procedimento pregiudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha richiamato il principio per cui, nel processo tributario, il giudice deve sospendere il giudizio in presenza di una querela di falso solo se il documento impugnato è rilevante ai fini della decisione e la querela incide realmente sulla statuizione da adottare. Nel caso concreto, la CTR aveva già fondato la decisione su una prova ritenuta autonoma ed esaustiva, cioè che le somme asseritamente percepite fossero state versate sul conto corrente intestato all'ex marito e non su quello della contribuente; l'ulteriore valutazione sulla firma apocrifa era quindi priva di incidenza decisoria e non imponeva la sospensione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell'Agenzia delle entrate alle spese.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
È stato utilizzato come parametro di deduzione della censura per violazione di legge.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
È stato richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata in tema di sospensione e rilievo della querela di falso nel processo tributario.
art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992
Il giudice tributario deve sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione sulla querela di falso, trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione; tuttavia deve anche verificare pertinenza e rilevanza della querela rispetto al documento impugnato e alla decisione da adottare.
art. 2697 c.c.
Richiamato implicitamente nel passaggio sulla prova raggiunta dalla contribuente in ordine alla riferibilità delle somme e delle fatture.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la proposizione di querela di falso non comporta automaticamente la sospensione del giudizio: il giudice deve verificare se il documento impugnato sia effettivamente rilevante ai fini della decisione.
- Se la decisione può essere fondata su una prova autonoma e già sufficiente, l'eventuale accertamento sulla falsità della sottoscrizione del documento non è decisivo e non impone la sospensione.
- La sospensione ex art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992 è dovuta solo quando la querela di falso investe un documento la cui efficacia probatoria è centrale e non superabile con altre risultanze istruttorie.
- In cassazione, una censura sulla mancata sospensione per querela di falso è infondata se la sentenza impugnata risulta sorretta da una ratio decidendi autonoma non incisa dal documento contestato.
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