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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16219/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

La lite nasce da un rapporto contrattuale relativo alla fornitura di un sistema di trasporto a rulli con unità robotizzata per un impianto industriale destinato a una commessa internazionale in Cina. La società fornitrice otteneva decreto ingiuntivo per il saldo finale del prezzo e per un intervento tecnico non pagato; la società committente proponeva opposizione deducendo vizi, difformità tecniche e ritardi nella consegna, chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni e, in subordine, la compensazione. Il tribunale revocava solo in parte il decreto e condannava l’opponente al pagamento residuo. In appello la decisione veniva riformata in favore dell’opponente quanto al pagamento già eseguito, ma veniva confermata la debenza di una fattura specifica; la Corte d’appello riconosceva inoltre l’eccezione di inadempimento della committente per alcune difformità tecniche, escludeva però il danno patrimoniale e quello non patrimoniale lamentati dalla committente. Nel ricorso principale la società fornitrice censurava: 1) la ritenuta mancanza di prova del danno da mancato incasso del saldo dovuto dalla cliente cinese, sostenendo che il debito di quest’ultima fosse provato e che il danno fosse causalmente riconducibile alle difformità imputate alla controparte; 2) il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale/reputazionale; 3) il mancato riconoscimento degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 sulla somma riconosciuta; 4) la compensazione integrale delle spese. Nel ricorso incidentale la società committente contestava la condanna alla restituzione delle somme versate, la valutazione della Corte d’appello sulla gravità degli inadempimenti del fornitore e la motivazione sull’importo trattenibile a titolo di eccezione di inadempimento, insistendo sul fatto che le difformità non avessero inciso in modo rilevante sull’opera finale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, rigettato il quarto, e ha accolto il terzo motivo. Ha rigettato integralmente il ricorso incidentale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sugli interessi e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha riconosciuto alla società ricorrente principale gli interessi moratori sulle somme dovute dalla controparte, da liquidarsi al tasso previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità. È stata inoltre disposta l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 nei confronti della ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    "a norma dell’art. 12 Preleggi"

    richiamato dalla ricorrente per sostenere una lettura letterale del riconoscimento di debito prodotto in atti; la Corte non accoglie la censura sul punto perché attiene alla valutazione di fatto.

  • art. 1460 c.c.

    "eccezione di inadempimento"

    nelle obbligazioni corrispettive consente di rifiutare la prestazione quando la controparte sia inadempiente; la Corte richiama la distinzione rispetto all’art. 1455 c.c. e ribadisce che opera su un piano comparativo tra i reciproci inadempimenti.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato per il principio secondo cui, nei contratti sinallagmatici, l’inadempimento va imputato al contraente che abbia alterato il nesso di interdipendenza delle prestazioni.

  • art. 1455 c.c.

    richiamato per distinguere la gravità dell’inadempimento rilevante ai fini della risoluzione dal diverso giudizio richiesto per l’eccezione di inadempimento.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    la Corte d’appello aveva ravvisato la violazione della diligenza professionale nel comportamento del fornitore per non essersi preventivamente consultato sulle incompatibilità tecniche emerse.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dalla Corte d’appello quale parametro di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.

  • art. 1284, comma 4, c.c.

    applicato per riconoscere gli interessi al tasso previsto per le transazioni commerciali, dalla domanda giudiziale in poi, sulle somme dovute.

  • d.lgs. n. 231/2002, artt. 4 e 5

    già applicati in primo grado e divenuti definitivi sul capo relativo agli interessi commerciali; la Corte di cassazione afferma che tale statuizione non era stata impugnata e quindi era coperta da giudicato.

  • art. 384 c.p.c.

    usato per la cassazione con decisione nel merito, riconoscendo direttamente gli interessi moratori dovuti.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso e ricorso incidentale per le censure di motivazione/violazione di legge; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile perché non colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel ragionamento sulla regolazione delle spese secondo l’esito complessivo del giudizio.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per affermare la possibilità di compensazione totale o parziale delle spese in caso di accoglimento parziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per l’importo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito rimettere in discussione l’apprezzamento di fatto e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito, salvo vizi logici o giuridici che emergano dal decisum; la censura che si risolva in una diversa lettura degli elementi probatori è inammissibile.
  • L’eccezione di inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive richiede una valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti ed è concettualmente distinta dalla gravità dell’inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto.
  • Nei rapporti sinallagmatici, l’inadempimento va imputato al contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato l’equilibrio funzionale del rapporto e dato causa al giustificato rifiuto di adempiere dell’altra parte.
  • Il danno patrimoniale deve essere provato anche quando sia allegato come conseguenza del mancato pagamento da parte di un terzo: il semplice riconoscimento del debito da parte del terzo non dimostra, da solo, né il mancato incasso effettivo né il nesso causale con gli inadempimenti della controparte.
  • Il danno non patrimoniale o reputazionale non può essere riconosciuto in via automatica per il solo fatto che sia stato allegato accanto a un danno patrimoniale non provato; occorre allegazione e prova specifica dei relativi presupposti costitutivi.
  • Se il capo relativo agli interessi applicati su una somma è coperto da giudicato, il giudice del successivo grado deve conformarsi a quella statuizione; in presenza di ritardo nei pagamenti commerciali, gli interessi vanno liquidati secondo la disciplina speciale applicabile alle transazioni commerciali.
  • Ai fini delle spese processuali, la soccombenza si valuta sull’esito complessivo della lite e il giudice di merito può disporre la compensazione integrale o parziale anche in presenza di accoglimento solo parziale delle domande.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contrattoGiudicato

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