Cassazione Civile, Ordinanza n. 21690/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente turnista di azienda ospedaliera aveva chiesto di accertare il diritto a fruire del servizio mensa, o in alternativa del buono pasto sostitutivo, per i periodi in cui aveva lavorato tra il 2011 e il 2017 in turni di 12 ore collocati nelle fasce notturne, festive e domenicali, nonché la condanna dell’ente al pagamento dei buoni pasto non erogati in ragione della chiusura della mensa aziendale. La Corte d’appello aveva accolto la domanda ritenendo che l’art. 29, comma 2, del CCNL Comparto Sanità 2001 attribuisca il diritto alla mensa ai dipendenti che svolgono un’articolazione dell’orario tale da comportare il diritto alla pausa, anche se il turno è notturno. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione/falsa applicazione dell’art. 29, comma 2, CCNL e dell’art. 8 d.lgs. n. 66/2003, sostenendo che il buono pasto spetta solo se vi sia effettiva pausa pranzo e che la clausola collettiva non riconosce direttamente un diritto al servizio mensa; con il secondo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi e omessa motivazione, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe valutato i contratti di affidamento del servizio di ristorazione e la prova testimoniale da cui, secondo la ricorrente, risultava che il servizio mensa era garantito anche nei festivi e nella domenica, senza limitazioni tali da giustificare il riconoscimento dei buoni pasto sostitutivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio già affermato dalla propria giurisprudenza secondo cui, nel pubblico impiego privatizzato, il diritto alla mensa/buono pasto è un’agevolazione di carattere assistenziale collegata al diritto alla pausa e non dipende dal fatto che la prestazione sia resa in fasce orarie normalmente destinate al pasto; è sufficiente che l’orario giornaliero superi il limite che dà diritto all’intervallo non lavorato, restando irrilevante che il turno sia notturno. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il beneficio a favore del dipendente turnista che svolgeva turni consecutivi di 12 ore, in difetto di prova che il servizio mensa fosse garantito anche nei giorni festivi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su circostanze non adeguatamente dedotte nei gradi di merito, privo di autosufficienza e comunque diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove testimoniali, non consentita in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29, comma 2, CCNL Integrativo Comparto Sanità del 29.9.2001
Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario
La clausola va intesa nel senso che il diritto alla mensa/buono pasto sorge in relazione a un’articolazione dell’orario che comporti il diritto alla pausa, non solo in presenza di prestazioni rese nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto.
art. 8 d.lgs. n. 66/2003
Il lavoratore ha diritto a un intervallo per pausa quando l'orario giornaliero eccede le sei ore; la pausa è funzionale al recupero delle energie psicofisiche e alla consumazione del pasto.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
Il motivo è stato esaminato come denuncia di violazione/falsa applicazione di legge e ritenuto infondato.
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
È denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’omessa valutazione di singole risultanze istruttorie o una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto integrale del ricorso sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato il buono pasto ha natura assistenziale e non retributiva: è collegato al diritto alla pausa e non alla prestazione resa in determinate fasce orarie diurne o normalmente destinate al pasto.
- La "particolare articolazione dell'orario" che abilita alla mensa va individuata nella presenza di un turno che, per durata e organizzazione, comporti il diritto a un intervallo non lavorato; un turno notturno o festivo non esclude di per sé il beneficio.
- Quando si deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare con precisione il fatto storico, i passaggi processuali in cui esso è stato dedotto e la sua decisività; non è sufficiente censurare la mancata valutazione di documenti o testimonianze.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio istruttorio, né la proposizione di questioni di fatto non trattate nei gradi di merito, salvo che ne sia denunciata correttamente l’omessa pronuncia nei limiti dell’autosufficienza del ricorso.
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