Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20097/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda il credito azionato dall'ente previdenziale nei confronti di una società per il rimborso degli oneri connessi alla c.d. mobilità lunga, previsti dalla L. n. 223 del 1991. In primo grado e poi in appello era stata accolta solo in parte l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società, ritenendosi prescritti i crediti più risalenti. La Corte d'appello aveva qualificato le somme dovute dall'impresa come obbligazioni aventi natura di contribuzione previdenziale e, perciò, soggette alla prescrizione quinquennale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, oltre che all'art. 2948 c.c., n. 4. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha contestato la qualificazione delle somme come contributi previdenziali, sostenendo che si trattasse di mero ristoro del costo economico sopportato dall'ordinamento per la tutela figurativa del lavoratore; con il secondo ha censurato l'applicazione del termine quinquennale di prescrizione, sostenendo che le somme non fossero dovute periodicamente ad anno o in termine più breve ai sensi dell'art. 2948 c.c., n. 4.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando la continuità con la propria giurisprudenza secondo cui il credito dell'INPS verso il datore di lavoro per il rimborso delle somme erogate in relazione alla mobilità lunga e alla corrispondente contribuzione figurativa rientra nell'ampia categoria dei contributi previdenziali ed è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b. Ha osservato che la diversa denominazione legislativa di 'onere' non incide sulla natura sostanziale della pretesa né sul relativo regime prescrizionale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito dalla reiezione del primo. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, oltre all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.L. n. 78 del 1998, art. 1-septies

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la diversa natura delle somme dovute per la mobilità lunga; la Corte non ne accoglie la lettura proposta e conferma l'inquadramento previdenziale della pretesa.

  • L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9

    È richiamato quale base normativa della pretesa relativa agli oneri connessi alla mobilità lunga.

  • L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b

    La Corte vi ricomprende il credito dell'INPS come contributo previdenziale soggetto a prescrizione quinquennale.

  • art. 2948 c.c., n. 4

    È ritenuto applicabile in quanto le somme dovute dal datore di lavoro sono considerate prestazioni periodiche, ma la Corte conferma comunque la prescrizione quinquennale.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale di trattazione del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Fondamento della condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il credito dell'ente previdenziale verso il datore di lavoro, relativo al rimborso di somme erogate per prestazioni e contribuzione figurativa connesse alla mobilità lunga, va qualificato come contributo previdenziale in senso ampio, indipendentemente dalla terminologia usata dal legislatore.
  • La diversa denominazione legislativa di una somma dovuta all'ente previdenziale come 'onere' non esclude la sua riconducibilità alla disciplina dei contributi previdenziali, se la funzione sostanziale è quella di ristorare costi previdenziali sopportati dall'ente.
  • Alle pretese contributive previdenziali si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b, anche quando esse riguardino il rimborso della contribuzione figurativa e della prestazione economica corrisposta al lavoratore.
  • Quando il primo motivo di ricorso viene respinto perché infondato nel merito, il secondo motivo che dipende logicamente dalla diversa qualificazione della pretesa può restare assorbito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.