Sentenza n. 50/2026 - Bolzano, Sezione 1
für die Aufhebung 1) des Beschlusses der Landesregierung Nr. 239 vom 08.04.2025, betreffend „Gemeinde Mölten: Genehmigung von einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde - Ratsbeschluss Nr. 6 vom 19.02.2025 (GAB 335/2024)“, veröffentlicht im Amtsblatt der Region Trentino Südtirol Nr. 17 vom 24.04.2025; 2) des darin genannten Gutachtens der Landeskommission für Raum und Landschaft vom 05.12.2024; 3) des Ratsbeschlusses der Gemeinde Mölten Nr. 6 vom 19.02.2025, betreffend „Raumordnung - Abänderung des Bauleitplanes der Gemeinde Mölten - Umwidmung von öffentlicher Grünfläche in Zone für öffentliche Einrichtungen - Unterricht auf den Gp. 63, 64/1, 64/2, 69/1, 2788 und 2789/1 K.G. Mölten“; 4) des Ausschussbeschlusses der Gemeinde Mölten Nr. 335 vom 10.10.2024 betreffend „Raumordnung - Abänderung des Bauleitplanes der Gemeinde Mölten - Umwidmung von öffentlicher Grünfläche in Zone für öffentliche Einrichtungen - Unterricht auf den Gp. 63, 64/1, 64/2, 69/1, 2788 und 2789/1 K.G. Mölten“ samt Anlagen; 5) des darin genannten „Gutachtens“ der Gemeindekommission für Raum und Landschaft vom 01.10.2024 sowie des „Gutachtens“ des Sachverständigen für Landschaft vom 01.10.2024; sowie aller vorangehenden, nachfolgenden oder sonstwie zusammenhängenden Verwaltungsakten, auch wenn nicht ausdrücklich angeführt oder der Rekursstellerin nicht bekannt.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali e provinciali di variante al piano urbanistico comunale, con riclassificazione degli immobili della ricorrente da area verde pubblica a zona per attrezzature pubbliche per l'istruzione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società proprietaria degli immobili ha impugnato la deliberazione della Giunta provinciale che aveva approvato la variante al piano urbanistico del Comune, nonché i precedenti atti comunali, il parere della Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio e gli atti istruttori collegati. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione della normativa provinciale in materia urbanistica e della disciplina comunale, oltre all'eccesso di potere per difetto di istruttoria e alla violazione del principio di buon andamento e correttezza procedimentale. Con il secondo motivo ha contestato la violazione della disciplina provinciale sulla valutazione ambientale strategica, delle linee guida comunali e della direttiva 2001/42/CE, denunciando travisamento dei fatti, difetto o insufficienza di istruttoria e motivazione. Con il terzo motivo ha censurato nuovamente la disciplina sulla valutazione ambientale strategica e l'allegato II della direttiva 2001/42/CE, deducendo travisamento, carenza istruttoria, contraddittorietà interna, illogicità manifesta e insufficienza del rapporto sulla verifica dell'assoggettabilità a VAS.
La decisione
Nel corso del giudizio il Comune ha riconosciuto i vizi procedimentali dedotti dalla ricorrente e ha annullato in autotutela la deliberazione della Giunta comunale che aveva avviato la variante. Successivamente il Consiglio comunale ha annullato in autotutela la propria deliberazione di approvazione della variante. In ragione della potestà pianificatoria comunale, la Provincia autonoma ha quindi annullato d'ufficio la deliberazione della Giunta provinciale impugnata. Poiché tutti gli atti contestati sono stati rimossi e la pretesa della ricorrente è stata integralmente soddisfatta, il giudice ha dichiarato il venir meno dell'oggetto della controversia ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Ha condannato il Comune al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in euro 3.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, compensando le spese nei confronti della Provincia autonoma.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione annulla o modifica gli atti impugnati in modo da soddisfare integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara il venir meno dell'oggetto della controversia, pronunciandosi sulle spese in relazione all'esito sostanziale della lite.
art. 4 l.p. 9/2018
Richiamato tra i parametri della censura relativa alla variante urbanistica e al procedimento seguito.
art. 53, comma 1, l.p. 9/2018
Richiamato tra i parametri della censura relativa agli atti di pianificazione urbanistica.
art. 41, comma 5, l.p. 9/2018
Richiamato tra i parametri della disciplina della valutazione ambientale strategica.
art. 54, comma 2, l.p. 9/2018
Richiamato tra i parametri della disciplina della valutazione ambientale strategica.
l.p. 17/2017
Richiamata per la disciplina della valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione.
direttiva 2001/42/CE
Richiamata quale parametro della verifica dell'assoggettabilità a valutazione ambientale strategica.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione rimuove in autotutela tutti gli atti impugnati e tale rimozione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice deve dichiarare il venir meno dell'oggetto della controversia ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi di ricorso.
- In caso di sopravvenuta rimozione degli atti impugnati, la regolazione delle spese deve tenere conto dell'esito sostanziale della controversia e della condotta delle amministrazioni coinvolte; la condanna alle spese può essere posta a carico dell'amministrazione la cui attività ha dato origine alla lite, anche se il giudizio si definisce per venir meno dell'oggetto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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