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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-473/18

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 4 settembre 2019. — GP contro Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg. — Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Norme dell’Unione europea sulla conversione valutaria – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Decisione H3 della commissione amministrativa per il coordinamento degli affari sociali – Calcolo dell’integrazione differenziale per gli assegni familiari dovuta ad un lavoratore che risiede in uno Stato membro e lavora in Svizzera – Determinazione della data di riferimento del tasso di cambio. — Causa C-473/18

Giurisprudenza europea62018CJ0473

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte risolve una controversia sulla conversione in euro delle prestazioni familiari svizzere ai fini del calcolo di un’integrazione differenziale dovuta in Germania. Stabilisce che la situazione rientra nel coordinamento UE-svizzera e che la prestazione va trattata come se fosse una prestazione di uno Stato membro. Per prestazioni familiari mensili come quelle in causa si applica il punto 2 della decisione H3, con riferimento alla data del pagamento effettuato dallo Stato di impiego.

Conversione valutaria degli assegni familiari percepiti in Svizzera ai fini dell’integrazione differenziale tedesca: applicabilità della decisione H3 e criterio temporale del tasso di cambio

La questione giuridica

Se, per calcolare un’eventuale integrazione differenziale degli assegni familiari ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, debba applicarsi la decisione H3 e, in particolare, quale punto di tale decisione regoli la conversione dei franchi svizzeri in euro; inoltre, quale sia il significato della nozione di "giorno in cui l’istituzione effettua l’operazione" e se la circostanza che la prestazione sia versata da un’istituzione svizzera incida sull’applicazione delle regole UE.

Principio di diritto

La Corte afferma che, nel calcolo dell’eventuale integrazione differenziale delle prestazioni familiari dovute a un lavoratore che risiede in uno Stato membro e lavora in Svizzera, la circostanza che la prestazione svizzera sia espressa e versata in franchi svizzeri non modifica l’applicazione dell’articolo 90 del regolamento n. 987/2009 e della decisione H3. Per una prestazione familiare mensile soggetta alla regola anticumulo dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, si applica il punto 2 della decisione H3, e la nozione di "giorno in cui l’istituzione effettua l’operazione" coincide con il giorno in cui l’istituzione competente dello Stato di impiego paga la prestazione familiare; non trovano applicazione, nel caso di specie, i punti 3, 4 e 5 della decisione H3.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 8 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone
  • Allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Regolamento (CE) n. 987/2009
  • Articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009
  • Decisione H3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
  • Einkommensteuergesetz (EStG), articolo 65, paragrafo 1, prima frase, punto 2

Conversione valutaria degli assegni familiari svizzeri ai fini dell’integrazione differenziale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Finanzgericht Baden-Württemberg in una controversia tra una lavoratrice residente in Germania e la cassa per gli assegni familiari tedesca. Il problema è il calcolo, in euro, dell’eventuale integrazione differenziale spettante in Germania quando il coniuge percepisce in Svizzera prestazioni familiari per i figli in franchi svizzeri.

Fatti e procedimento principale

GP e suo marito risiedono in Germania e lavorano in Svizzera; dal febbraio 2012 il marito percepisce due prestazioni mensili svizzere per figli a carico di 200 CHF ciascuna. GP chiede in Germania il pagamento di un’integrazione differenziale per il periodo aprile 2012-dicembre 2014, ma la cassa respinge la domanda applicando il tasso di cambio del 1o agosto 2015, con esito per lei sfavorevole.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 8 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone UE-Svizzera;
  • l’allegato II di tale accordo, che estende il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ai regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009 e impone di prendere in considerazione la decisione H3;
  • l’articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004, sulla priorità tra prestazioni familiari e sull’integrazione differenziale;
  • l’articolo 90 del regolamento n. 987/2009, che rinvia alla determinazione del tasso di cambio da parte della commissione amministrativa;
  • la decisione H3, in particolare i punti 2, 3, 4 e 5.

Questione preliminare: rilevanza della Svizzera

La terza questione del giudice del rinvio riguardava se il fatto che le prestazioni fossero versate da un’istituzione svizzera potesse incidere sull’applicazione delle norme UE. La Corte risponde negativamente: in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, i regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009, nonché la decisione H3, si applicano anche alla Svizzera. Le prestazioni svizzere e la loro conversione valutaria devono quindi essere trattate, ai fini del coordinamento, come prestazioni di uno Stato membro.

La Corte aggiunge che una diversa soluzione sarebbe contraria all’obiettivo di parità di trattamento perseguito dal coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Rileva anche che un’eventuale norma nazionale di non cumulo, come l’articolo 65, paragrafo 1, prima frase, punto 2, dell’EStG, non può essere applicata se incompatibile con il diritto dell’Unione.

Quale disposizione della decisione H3 si applica

La Corte esamina poi quale punto della decisione H3 regoli la conversione. Dopo aver ricordato che la decisione H3 è un atto di esecuzione dei regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009 e va interpretata in modo conforme ad essi, la Corte osserva che il meccanismo dell’articolo 68, paragrafo 2, mira a garantire al beneficiario un importo complessivo equivalente alla prestazione più favorevole.

Per una prestazione familiare mensile corrisposta a lungo termine, come nel caso di specie, occorre usare un tasso di cambio vicino possibile al momento del pagamento, in modo da evitare che le oscillazioni valutarie alterino il risultato del coordinamento. Di conseguenza:

  • il punto 2 della decisione H3, che ha carattere residuale, è applicabile;
  • i punti 3 e 4 non si applicano, perché riguardano ipotesi in cui un’istituzione converta importi nella valuta di un altro Stato membro in base alla legislazione nazionale;
  • il punto 5 non si applica, poiché presuppone una prestazione regolarmente indicizzata, circostanza esclusa nel caso di specie, dato che l’assegno tedesco non era stato regolarmente aumentato nel periodo considerato.

Significato di "giorno in cui l’istituzione effettua l’operazione"

Quanto alla nozione contenuta nel punto 2 della decisione H3, la Corte afferma che, in questo contesto, essa si riferisce al giorno in cui l’istituzione competente dello Stato di impiego effettua il pagamento della prestazione familiare principale. Solo dopo tale pagamento, e la relativa conversione, si può verificare se nello Stato di residenza sia dovuta un’integrazione differenziale.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • la presenza di una prestazione versata in franchi svizzeri da un’istituzione svizzera non incide sull’applicazione dell’articolo 90 del regolamento n. 987/2009 e della decisione H3;
  • per la conversione valutaria di prestazioni familiari per figli a carico ai fini dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, si applica il punto 2 della decisione H3;
  • la formula "giorno in cui l’istituzione effettua l’operazione" indica il giorno del pagamento effettuato dall’istituzione competente dello Stato di impiego.

Principio affermato

La sentenza conferma che, nel sistema di coordinamento UE-svizzera, le prestazioni familiari pagate in Svizzera vanno considerate ai fini dell’integrazione differenziale secondo le medesime regole applicabili alle prestazioni degli Stati membri, e che per le prestazioni periodiche va usato il tasso di cambio riferito al momento del singolo pagamento, non una data fissa o un tasso unico per l’intero periodo.

Come è indicizzato

Materiecoordinamento dei sistemi di sicurezza socialeprestazioni familiariconversione valutarialavoratori migrantirapporti ue-svizzera

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