Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-686/17

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2019. — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV contro Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Prodotti ortofrutticoli – Norme di commercializzazione – Nozione di “paese di origine” – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Articolo 113 bis, paragrafo 1 – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 76, paragrafo 1 – Definizioni relative all’origine non preferenziale delle merci – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 23, paragrafi 1 e 2, lettera b) – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Articolo 60, paragrafo 1 – Regolamento delegato (UE) 2015/2446 – Articolo 31, lettera b) – Fasi della produzione compiute in un altro Stato membro – Etichettatura dei prodotti alimentari – Divieto di un’etichettatura tale da indurre in errore il consumatore – Direttiva 2000/13/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i) – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 1, paragrafo 4 – Articolo 2, paragrafo 3 – Indicazioni esplicative. — Causa C-686/17

Giurisprudenza europea62017CJ0686

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce come determinare il paese d’origine dei funghi di coltivazione ai fini delle norme UE sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli. Stabilisce che il rinvio alle regole doganali conduce a considerare origine il paese di raccolta, qui la Germania, indipendentemente da fasi produttive svolte in altri Stati membri. Precisa inoltre che il divieto generale di etichettatura ingannevole non si sovrappone a questa disciplina speciale e che non possono essere imposte avvertenze o indicazioni esplicative ulteriori.

Origine dei funghi di coltivazione ai fini dell’etichettatura: prevalenza delle definizioni doganali e irrilevanza delle indicazioni esplicative aggiuntive

La questione giuridica

Se, per i prodotti ortofrutticoli freschi, la nozione di "paese d’origine" prevista dalla normativa agricola debba essere desunta dalle regole doganali sull’origine non preferenziale; se i funghi di coltivazione raccolti in Germania siano originari della Germania anche quando fasi sostanziali della produzione si svolgano in altri Stati membri; se il divieto generale di indicazioni ingannevoli del diritto alimentare si applichi anche all’indicazione di origine imposta dalla normativa agricola; e se possano essere imposte indicazioni esplicative aggiuntive per evitare un preteso effetto ingannevole.

Principio di diritto

Per i prodotti ortofrutticoli freschi, l’obbligo di indicare il "paese d’origine" previsto dalla normativa agricola va interpretato secondo le regole UE sull’origine non preferenziale delle merci: per i funghi di coltivazione il paese d’origine coincide con il paese di raccolta, anche se la coltivazione o altre fasi sostanziali della produzione sono avvenute altrove. In tale ambito non si applica il divieto generale di indicazioni ingannevoli del diritto alimentare come parametro correttivo dell’indicazione d’origine imposta dalla normativa speciale, e non possono essere aggiunte indicazioni esplicative obbligatorie per neutralizzare un preteso effetto fuorviante.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1234/2007, articolo 113 bis, paragrafo 1
  • Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 76, paragrafo 1 e paragrafo 4
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, allegato I, parte A, punto 4
  • Regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli 23 e 24
  • Regolamento (UE) n. 952/2013, articoli 59 e 60
  • Regolamento delegato (UE) 2015/2446, articoli 31 e 32
  • Direttiva 2000/13/CE, articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i)
  • Regolamento (UE) n. 1169/2011, articoli 1, paragrafo 4; 2, paragrafi 3 e 4; 7, paragrafo 1, lettera a); 8; 26 e 39
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775

Origine dei funghi di coltivazione e etichettatura: coordinamento tra normativa agricola, doganale e sulla informazione alimentare

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Bundesgerichtshof, riguarda la commercializzazione di funghi di coltivazione con l’indicazione "Origine: Germania". La controversia oppone un’associazione per la repressione della concorrenza sleale alla società che commercializzava i funghi, e poneva problemi di coordinamento tra disciplina agricola, normativa doganale sull’origine delle merci e regole sull’etichettatura alimentare.

Fatti e procedimento principale

La Zentrale contestava alla Prime Champ di vendere funghi di coltivazione con la sola indicazione "Origine: Germania", ritenuta ingannevole perché le fasi sostanziali della produzione avvenivano in Belgio e nei Paesi Bassi, mentre in Germania avveniva la raccolta. Il giudice tedesco rilevava che le corti di merito avevano accertato il carattere ingannevole dell’indicazione per il consumatore medio, ma nutriva dubbi sull’esatta nozione di "paese d’origine" applicabile e sulla possibilità di aggiungere indicazioni esplicative.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007 e l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013, che impongono per i prodotti ortofrutticoli freschi l’indicazione del paese d’origine;
  • gli articoli 23 e 24 del regolamento n. 2913/92 e l’articolo 60 del regolamento n. 952/2013, che disciplinano l’origine non preferenziale delle merci;
  • l’articolo 31, lettera b), del regolamento delegato 2015/2446, secondo cui i prodotti vegetali raccolti in un paese sono interamente ottenuti in quel paese;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1169/2011 e l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2000/13, in tema di divieto di informazioni ingannevoli;
  • l’articolo 1, paragrafo 4, e l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1169/2011, che rinviano alle regole doganali per la definizione dell’origine degli alimenti.

Prima questione: nozione di "paese d’origine" nella disciplina agricola

La Corte afferma che i regolamenti agricoli non definiscono autonomamente il "paese d’origine" e che, invece, il codice doganale dell’Unione stabilisce espressamente un collegamento con le altre misure dell’Unione relative all’origine delle merci. In forza dell’articolo 59, lettera c), del regolamento n. 952/2013, le regole di cui all’articolo 60 si applicano anche a discipline diverse da quella tariffaria, incluse quelle agricole richiamate dal giudice nazionale.

Da ciò la Corte ricava che l’indicazione obbligatoria del paese d’origine prevista dalla disciplina ortofrutticola deve essere interpretata secondo le definizioni dell’origine non preferenziale contenute nella normativa doganale. Questa soluzione è coerente anche con l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1169/2011, che adotta lo stesso criterio per l’informazione alimentare.

Seconda questione: origine dei funghi di coltivazione

La Corte precisa che per i funghi di coltivazione, in quanto prodotti del regno vegetale, l’origine coincide con il paese in cui essi sono "raccolti". Sono quindi interamente ottenuti in quel paese ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92, nonché dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 952/2013, in combinato disposto con l’articolo 31, lettera b), del regolamento delegato 2015/2446.

La Corte esclude che rilevino le circostanze invocate dalla parte ricorrente, vale a dire:

  • lo svolgimento di fasi sostanziali della produzione in altri Stati membri;
  • il fatto che i funghi siano stati trasportati nel paese di raccolta solo pochi giorni prima della prima raccolta.

Il criterio decisivo resta il luogo della raccolta, non il luogo in cui si sono svolte le fasi precedenti della coltivazione.

Terza questione: rapporto tra disciplina speciale sull’origine e divieto generale di indicazioni ingannevoli

La Corte interpreta l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento n. 1169/2011 nel senso che la disciplina generale sull’informazione ai consumatori si applica "fatti salvi" i requisiti di etichettatura stabiliti da disposizioni specifiche dell’Unione per particolari alimenti. Le norme agricole e doganali che definiscono l’origine dei prodotti ortofrutticoli costituiscono proprio tali disposizioni specifiche.

Ne consegue che, quando l’indicazione del paese d’origine è imposta dalla normativa agricola e il paese è determinato secondo le regole doganali, non può invocarsi il divieto generale di indicazioni ingannevoli per mettere in discussione, di per sé, quella stessa indicazione. La Corte afferma quindi che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1169/2011 e l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2000/13 non si applicano, per i prodotti ortofrutticoli freschi, all’indicazione d’origine prescritta dalla normativa agricola.

Quarta questione: possibilità di imporre indicazioni esplicative aggiuntive

La Corte esclude anche la possibilità di imporre indicazioni esplicative integrative dell’indicazione di origine obbligatoria. Il legislatore dell’Unione ha già definito in modo chiaro e preciso, mediante il rinvio alle regole doganali, il criterio per individuare il paese d’origine degli alimenti; per i prodotti vegetali, e dunque per i funghi, il paese d’origine è quello di raccolta.

Poiché l’indicazione prevista dalla normativa speciale è già giuridicamente corretta, non vi è base per imporre, allo scopo di evitare un supposto effetto ingannevole, ulteriori precisazioni o avvertenze. La Corte ribadisce dunque che né la direttiva 2000/13 né il regolamento n. 1169/2011 consentono di aggiungere obblighi esplicativi a una indicazione di origine resa conforme alle norme speciali dell’Unione.

Decisione e portata pratica

La Corte risponde in senso favorevole al criterio del luogo di raccolta per i funghi di coltivazione e conferma la prevalenza funzionale delle norme speciali agricole e doganali rispetto al divieto generale di etichettatura ingannevole. Per gli operatori del settore ciò significa che, se il prodotto è raccolto in Germania, l’indicazione "Origine: Germania" è corretta secondo il diritto dell’Unione, anche se la coltivazione è avvenuta in parte in altri Stati membri.

Principio affermato

Per i prodotti ortofrutticoli freschi, l’indicazione del paese d’origine imposta dalla normativa agricola va determinata secondo le regole doganali sull’origine non preferenziale; per i funghi di coltivazione, l’origine coincide con il paese di raccolta. Il divieto generale di comunicazioni ingannevoli in materia alimentare non può essere utilizzato per smentire o correggere tale indicazione, né per imporre avvertenze supplementari quando l’indicazione d’origine è conforme alla disciplina speciale dell’Unione.

Come è indicizzato

Materieorganizzazione comune dei mercati agricoliorigine dei prodottietichettatura alimentaretutela dei consumatoridiritto doganale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.