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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-801/18

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 5 settembre 2019. — EU contro Caisse pour l'avenir des enfants. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil supérieur de la Sécurité sociale. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Articolo 45 TFUE – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 4 – Convenzione sulla previdenza sociale conclusa tra lo Stato membro di occupazione e un paese terzo – Prestazioni familiari – Applicazione a un lavoratore frontaliero che non sia né cittadino né residente di uno degli Stati contraenti della convenzione. — Causa C-801/18

Giurisprudenza europea62018CO0801

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza motivata, ha applicato la giurisprudenza sulla parità di trattamento nei rapporti tra diritto dell’Unione e convenzioni bilaterali con paesi terzi. Ha ritenuto che il Lussemburgo non potesse negare a un lavoratore portoghese frontaliero le prestazioni familiari riconosciute ai propri cittadini in forza di una convenzione con il Brasile, salvo una giustificazione oggettiva. La mera gravosità finanziaria o amministrativa non è sufficiente a legittimare la disparità di trattamento.

Libera circolazione dei lavoratori e prestazioni familiari: uno Stato membro deve estendere a un lavoratore frontaliero cittadino di un altro Stato membro i vantaggi di una convenzione bilaterale con un paese terzo, salvo giustificazione oggettiva

La questione giuridica

Se l’articolo 45 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, osti al rifiuto di prestazioni familiari a favore del figlio di un lavoratore cittadino di un altro Stato membro, quando lo Stato membro di occupazione riconosce tali prestazioni ai propri cittadini e residenti in forza di una convenzione bilaterale con il paese terzo di residenza del minore; in subordine, se oneri finanziari e amministrativi possano costituire una giustificazione oggettiva del diverso trattamento.

Principio di diritto

L’articolo 45 TFUE, letto con l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, impone allo Stato membro di occupazione di riconoscere a un lavoratore cittadino di un altro Stato membro le prestazioni familiari che esso concede ai propri cittadini e residenti in forza di una convenzione bilaterale con un paese terzo, quando il minore non abbia altrimenti diritto a tali prestazioni; il rifiuto è possibile solo se lo Stato dimostra una giustificazione oggettiva, e meri maggiori oneri finanziari o amministrativi non bastano.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 45 TFUE
  • Direttiva 2004/38/CE
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Regolamento di procedura della Corte, articolo 99
  • Convenzione sulla previdenza sociale del 1965 tra Lussemburgo e Brasile

Prestazioni familiari e convenzione bilaterale con un paese terzo

La causa concerne un rinvio pregiudiziale del conseil supérieur de la sécurité sociale lussemburghese in materia di assegni familiari. La Corte è stata chiamata a stabilire se il diritto dell’Unione imponga di estendere a un lavoratore frontaliero cittadino di uno Stato membro i vantaggi concessi ai cittadini e residenti del Lussemburgo da una convenzione di previdenza sociale conclusa con il Brasile.

Fatti e procedimento principale

EU, cittadino portoghese residente in Francia e occupato in Lussemburgo, aveva chiesto gli assegni familiari per il figlio residente in Brasile con la madre. La CAE aveva respinto la domanda perché l’interessato non rientrava, secondo il diritto interno e la convenzione bilaterale del 1965, nell’ambito dei beneficiari, trattandosi di un soggetto né lussemburghese né brasiliano.

Il conseil arbitral de la sécurité sociale aveva confermato il rigetto. In appello, il giudice del rinvio ha dubitato della compatibilità della disciplina applicata con l’articolo 45 TFUE e con l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, tenendo conto della giurisprudenza Gottardo. Ha quindi sottoposto due questioni sulla portata dell’obbligo di parità di trattamento e sull’eventuale giustificazione fondata sugli oneri amministrativi e finanziari.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 45 TFUE, che vieta discriminazioni fondate sulla nazionalità tra lavoratori degli Stati membri;
  • la direttiva 2004/38/CE, richiamata dal giudice del rinvio ma non decisiva nella soluzione;
  • il regolamento (CE) n. 883/2004, in particolare l’articolo 4 sulla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale;
  • la convenzione sulla previdenza sociale del 1965 tra Lussemburgo e Brasile, che prevede, agli articoli 1, 2, 3 e 4, un regime convenzionale fondato sulla cittadinanza e sulla residenza.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che i cittadini dell’Unione che hanno esercitato la libera circolazione e lavorato in uno Stato membro diverso da quello di residenza rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 45 TFUE, indipendentemente dalla loro residenza e cittadinanza.

Richiama poi la giurisprudenza Matteucci, Saint-Gobain ZN e, soprattutto, Gottardo: quando uno Stato membro, in forza di una convenzione internazionale con un paese terzo, riconosce ai propri cittadini un vantaggio in materia di sicurezza sociale, deve estenderlo ai cittadini di altri Stati membri che si trovino in una situazione comparabile, salvo che ciò comprometta l’equilibrio e la reciprocità della convenzione o sia addotta una giustificazione oggettiva.

Nel caso concreto, la Corte osserva che l’estensione ai cittadini di altri Stati membri del beneficio degli assegni familiari per figli residenti in un paese terzo non altera i diritti del Brasile né gli impone nuovi obblighi. Non risulta quindi compromesso l’equilibrio o la reciprocità della convenzione del 1965. Quanto agli argomenti relativi ai costi finanziari e alle difficoltà amministrative, la Corte ribadisce che tali elementi non possono, di per sé, giustificare una deroga al divieto di discriminazione sancito dall’articolo 45 TFUE.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 45 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, osta al rifiuto di versare le prestazioni familiari a un cittadino di un altro Stato membro che lavora nello Stato membro di occupazione senza risiedervi, quando quelle stesse prestazioni sono riconosciute ai cittadini e residenti dello Stato membro sulla base di una convenzione con il paese terzo di residenza del minore. Il rifiuto può essere giustificato solo da una giustificazione oggettiva; non bastano i soli oneri finanziari o amministrativi.

Principi affermati

La pronuncia conferma che la parità di trattamento in materia di libera circolazione dei lavoratori si estende anche ai vantaggi derivanti da convenzioni bilaterali con paesi terzi, se lo Stato membro li concede ai propri cittadini in situazioni comparabili. La tutela del lavoratore migrante prevale, salvo prova di una reale compromissione degli impegni convenzionali internazionali assunti dallo Stato membro.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione dei lavoratoriparità di trattamentocoordinamento dei sistemi di sicurezza socialeprestazioni familiariconvenzioni bilaterali con paesi terzi

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