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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-347/18

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2019. — Avv. Alessandro Salvoni contro Anna Maria Fiermonte. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 53 – Attestato relativo a una decisione in materia civile e commerciale di cui all’allegato 1 – Poteri dell’autorità giurisdizionale d’origine – Verifica d’ufficio della sussistenza di violazioni delle norme sulla competenza in materia di contratti conclusi da consumatori. — Causa C-347/18

Giurisprudenza europea62018CJ0347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che, nel sistema del regolamento Bruxelles I bis, il giudice d’origine non può usare il rilascio dell’attestato ex articolo 53 per fare un controllo officioso sulla competenza nei contratti con consumatori e avvisare il debitore. L’attestato ha funzione essenzialmente certificativa e quasi automatica, mentre la tutela del consumatore contro una decisione resa in violazione delle regole speciali passa attraverso il diniego di riconoscimento o esecuzione ex articolo 45. La pronuncia chiarisce inoltre che la giurisprudenza sulle clausole abusive ex direttiva 93/13 non è trasponibile a questo diverso ambito procedurale.

Rilascio dell’attestato ex articolo 53 del regolamento n. 1215/2012: l’autorità giudiziaria d’origine può verificare d’ufficio la violazione delle norme di competenza in materia di contratti conclusi da consumatori per avvisare il convenuto?

La questione giuridica

Se l’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, consenta o imponga all’autorità giurisdizionale d’origine, quando rilascia l’attestato per una decisione definitiva, di controllare d’ufficio se siano state violate le norme speciali di competenza in materia di contratti conclusi da consumatori (capo II, sezione 4) e di informarne il consumatore per permettergli di valutare l’azione di diniego di riconoscimento/esecuzione ex articolo 45.

Principio di diritto

L’autorità giurisdizionale d’origine che rilascia l’attestato ex articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 non può, con riferimento a una decisione definitiva, svolgere d’ufficio controlli sulla possibile violazione delle norme speciali di competenza in materia di contratti conclusi da consumatori per informarne il consumatore: il regolamento prevede un rilascio sostanzialmente automatico dell’attestato e demanda la contestazione dell’eventuale violazione al rimedio di cui all’articolo 45 nello Stato richiesto; ciò non contrasta con l’articolo 47 della Carta.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Regolamento delegato (UE) 2015/281
  • Articolo 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 42 del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 45, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 46 del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Direttiva 93/13/CEE

Rilascio dell’attestato ex articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 e controllo officioso sulla competenza in materia di consumatori

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano nell’ambito di un procedimento monitorio promosso da un avvocato italiano contro una cliente residente in Germania, con successiva richiesta di attestato per l’esecuzione transfrontaliera della decisione. Il nodo interpretativo concerne il ruolo dell’autorità giurisdizionale d’origine al momento del rilascio dell’attestato previsto dall’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012, in presenza del sospetto che la decisione sia stata resa in violazione delle norme speciali di competenza per i contratti conclusi da consumatori.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Alessandro Salvoni aveva ottenuto dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo nei confronti della sig.ra Anna Maria Fiermonte per compensi professionali. Poiché la destinataria non aveva proposto opposizione, il creditore aveva chiesto il rilascio dell’attestato ex articolo 53 per procedere all’esecuzione in un altro Stato membro. Il giudice italiano, mediante accertamenti d’ufficio, aveva rilevato elementi che facevano ritenere il rapporto riconducibile a un contratto di consumo e che l’attività professionale dell’avvocato fosse diretta verso la Germania; di conseguenza, dubitava della conformità della decisione alle regole di competenza del capo II, sezione 4, del regolamento.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama anzitutto le disposizioni del regolamento n. 1215/2012 relative ai contratti conclusi da consumatori, in particolare:

  • l’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), sulla competenza speciale nei contratti di consumo;
  • l’articolo 18, paragrafo 2, che attribuisce l’azione dell’altra parte del contratto solo ai giudici del domicilio del consumatore;
  • l’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2, che consentono di negare il riconoscimento della decisione se essa contrasta con le norme di competenza protettive;
  • l’articolo 46, che consente di negare l’esecuzione quando sussiste uno dei motivi di cui all’articolo 45;
  • l’articolo 53, che impone all’autorità d’origine di rilasciare l’attestato su istanza della parte interessata. Sono inoltre rilevanti l’articolo 42, che distingue tra decisioni di merito e provvedimenti provvisori o cautelari, e l’articolo 43 sulla notificazione dell’attestato prima dell’esecuzione. La Corte richiama anche l’articolo 47 della Carta e la direttiva 93/13/CEE, evocata dal giudice del rinvio in relazione al dovere del giudice di tutelare il consumatore.

Questione pregiudiziale

Il Tribunale di Milano chiedeva se l’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, interpretato alla luce dell’articolo 47 della Carta, ostasse a che l’autorità giurisdizionale d’origine, su richiesta di rilascio dell’attestato riferito a una decisione definitiva, esercitasse poteri officiosi per verificare la violazione delle regole di competenza in materia di consumatori, al fine di avvisare il consumatore e consentirgli di valutare il rimedio del diniego di riconoscimento previsto dall’articolo 45.

Ricevibilità e natura giurisdizionale del procedimento ex articolo 53

Prima di esaminare il merito, la Corte affronta la ricevibilità del rinvio, chiedendosi se il procedimento di rilascio dell’attestato abbia natura giurisdizionale. Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte afferma che il giudice nazionale può adire la Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE quando è chiamato a pronunciarsi in un procedimento destinato a concludersi con una decisione giurisdizionale. Il rilascio dell’attestato ex articolo 53 presenta natura giurisdizionale quando l’autorità deve verificare contenuti non immediatamente desumibili dalla decisione o comunque controversi; pertanto, il rinvio è ricevibile.

Ragionamento della Corte

La Corte ricostruisce il sistema del regolamento n. 1215/2012 e valorizza la distinzione tra l’esecuzione di decisioni di merito e quella di provvedimenti provvisori o cautelari. Dall’articolo 42 emerge che, per le decisioni di merito, l’attestato si limita a certificare l’esecutività, mentre per i provvedimenti provvisori è richiesta anche l’indicazione della competenza del giudice di merito. Da ciò la Corte desume che, per le decisioni definitive, il giudice d’origine non è chiamato a riesaminare la propria competenza.

La Corte sottolinea poi che l’articolo 53 obbliga l’autorità d’origine a rilasciare l’attestato quando vi sia una richiesta di parte interessata e non attribuisce alcun potere di riesame delle questioni già decise, né del merito né della competenza. Il rilascio dell’attestato è quindi qualificato come quasi automatico e funzionale alla rapida circolazione delle decisioni nello spazio giudiziario europeo.

Quanto al richiamo alla giurisprudenza in materia di clausole abusive e direttiva 93/13, la Corte osserva che tale giurisprudenza non è trasponibile: la direttiva mira a un’armonizzazione minima del diritto sostanziale e processuale interno in materia di clausole abusive, mentre il regolamento n. 1215/2012 contiene una disciplina procedurale autonoma e specifica. In più, il sistema del regolamento prevede già una tutela del consumatore nella fase di riconoscimento ed esecuzione, poiché l’articolo 45 consente di eccepire la violazione delle norme di competenza speciali davanti all’autorità dello Stato richiesto.

La Corte esclude infine la violazione dell’articolo 47 della Carta, perché il consumatore dispone comunque di un rimedio effettivo per contestare la decisione nello Stato di esecuzione tramite il motivo di diniego di cui all’articolo 45. Non vi è dunque necessità di introdurre un controllo officioso ulteriore in capo al giudice d’origine.

Dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, letto in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, osta alla possibilità per l’autorità giurisdizionale d’origine, investita della richiesta di rilascio dell’attestato relativo a una decisione definitiva, di verificare d’ufficio l’eventuale violazione delle norme del capo II, sezione 4, per informarne il consumatore e consentirgli di valutare il rimedio dell’articolo 45.

Principio affermato

Nel sistema del regolamento Bruxelles I bis, l’autorità d’origine non può trasformare il rilascio dell’attestato ex articolo 53 in una sede di controllo officioso sulla correttezza della competenza nei contratti di consumo. La tutela del consumatore contro una decisione resa in violazione delle regole speciali opera nella fase di riconoscimento o esecuzione nello Stato richiesto, non nel procedimento di certificazione dinanzi al giudice d’origine.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria civilecompetenza giurisdizionale europeacontratti conclusi da consumatoririconoscimento ed esecuzione delle decisionitutela giurisdizionale effettiva

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