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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10048/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta in primo grado ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. da chi rivendicava il diritto alla restituzione di un terreno con sovrastante fabbricato rurale, concesso in abitazione alla controparte. Il convenuto aveva occupato il bene dopo il decesso del padre, che ne era comodatario; nei precedenti giudizi era già stata rigettata, con sentenza passata in giudicato, la sua domanda di usucapione sul medesimo bene. Il Tribunale aveva rigettato la domanda restitutoria, ma la Corte di appello aveva poi confermato la domanda dell'attore. In Cassazione il soccombente ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 c.c., oltre che dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato la pretesa come azione di rivendicazione, soggetta al più rigoroso regime probatorio, anziché come mera azione di restituzione, con conseguente errata imputazione dell'onere della prova.

La decisione

La Corte ha ritenuto condivisibile la proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il giudice di merito aveva correttamente qualificato la domanda come azione di restituzione fondata sulla cessazione del comodato per morte del comodatario, rilevando che il ricorrente era subentrato nella medesima posizione del padre comodatario. Ha inoltre richiamato il principio per cui, in sede di legittimità, l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, sindacabili solo nei limiti del controllo sulla motivazione. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese, a una ulteriore somma ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in favore della controparte, al pagamento di € 3.000 in favore della cassa delle ammende e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    norma richiamata come base del rito sommario introduttivo nel giudizio di primo grado.

  • art. 948 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'erronea qualificazione della domanda come rivendicazione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma indicata quale parametro del vizio di legittimità denunciato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la decisione conforme alla proposta.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato in relazione alla fase camerale di decisione del ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    evocato nel principio citato dalla Corte per distinguere l'omesso esame di una domanda dall'erronea interpretazione della stessa.

  • art. 96 c.p.c.

    applicato, in ragione della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna della parte soccombente a una somma ulteriore in favore della controparte e alla somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura che investe l'interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito non può essere trasformata in una contestazione sulla prova o sulla qualificazione giuridica del rapporto, quando il contenuto della pretesa sia stato accertato in fatto in modo congruamente motivato.
  • L'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto costituiscono un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è sindacabile soltanto la correttezza della motivazione che sorregge tale interpretazione.
  • Quando la domanda di rilascio o restituzione di un bene è fondata sulla cessazione di un rapporto di comodato, il giudice può qualificarla come azione restitutoria e non come rivendicazione, con conseguente diverso regime probatorio.
  • La decisione del ricorso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. può comportare l'applicazione delle sanzioni processuali previste dall'art. 96 c.p.c., oltre agli ulteriori effetti economici previsti dalla disciplina del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàComodato
RamiProcesso civileDiritti realiContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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