Sentenza n. 1081/2026 - Lecce, Sezione 3
per la declaratoria di nullità della clausola di revisione prezzi di cui all'art. 9, ultimo comma, del contratto originario di appalto Rep n. 2273 del 2002 richiamato nel contratto Rep. 2704 del 28.3.2010, tra la Seta EU S.p.A. ed il Comune di Gallipoli, a cui rinviano tutti gli atti in forza dei quali la Navita S.R.L. ha svolto il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani presso il Comune di Gallipoli dal gennaio 2013 a metà luglio 2017 e di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale (ordinanze contingibili ed urgenti, contratti, delibere/provvedimenti consiliari), che, in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, àncora l'applicazione della revisione prezzi: “ad un tasso di inflazione che superi il 4% rispetto alla data di affidamento del servizio”, impedendo di fatto la revisione stessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: clausola contrattuale di revisione prezzi contenuta nel contratto originario di appalto e negli atti successivi che vi rinviavano
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, che aveva svolto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani per il Comune dal gennaio 2013 alla metà di luglio 2017 in forza di ordinanze, contratti e proroghe, ha chiesto la declaratoria di nullità della clausola di revisione prezzi prevista dall'art. 9, ultimo comma, del contratto originario del 2002, richiamato nel contratto del 2010 e negli atti successivi. La clausola subordinava la revisione al superamento di un tasso di inflazione del 4% rispetto alla data di affidamento, soglia che la ricorrente assumeva non essere stata raggiunta e che, di fatto, avrebbe impedito l'applicazione della revisione. Sono stati dedotti la violazione dell'art. 115 del d.lgs. 163/2006, degli artt. 1419, comma 2, e 1339 c.c., dell'art. 97 Cost., dei principi di buon andamento e correttezza, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e illogicità manifesta. La società aveva presentato una richiesta di revisione prezzi nell'aprile 2019, respinta dal Comune con nota dirigenziale dell'aprile 2020. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità o irricevibilità del ricorso per la mancata impugnazione della nota di diniego.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Il TAR ha ritenuto che la nota dirigenziale dell'8 aprile 2020 avesse negato a monte e in modo assoluto la possibilità di riconoscere la revisione prezzi, accertando l'insussistenza dei relativi presupposti. Nella fase anteriore al riconoscimento della spettanza del beneficio, l'amministrazione esercita una discrezionalità valutativa e l'atto espresso o tacito che nega la revisione, anche quando arresta il procedimento in una fase preliminare, incide su una posizione di interesse legittimo e deve essere impugnato nel termine ordinario di decadenza. Poiché la ricorrente non aveva impugnato la nota di diniego, tale provvedimento si era consolidato e non era più possibile conseguire utilmente la declaratoria richiesta mediante la sola contestazione della clausola contrattuale. Le spese di lite sono state compensate per la rilevazione d'ufficio del profilo di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 115 d.lgs. 163/2006
La ricorrente ne invocava l'applicazione quale norma imperativa sulla revisione prezzi, sostenendo la sostituzione automatica della clausola contrattuale incompatibile; il TAR non ha esaminato nel merito tale censura per la mancata impugnazione del diniego amministrativo.
artt. 1419, comma 2, e 1339 c.c.
Invocati dalla ricorrente per sostenere la nullità della clausola e la sua sostituzione automatica con la disciplina imperativa; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di segnalare alle parti la possibile rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità o irricevibilità derivante dalla mancata impugnazione della nota di diniego.
Massime di principio
- Nella fase anteriore al riconoscimento della revisione prezzi, la valutazione dell'amministrazione sulla spettanza del beneficio e sulla sussistenza dei relativi presupposti ha natura autoritativa e discrezionale, con conseguente posizione di interesse legittimo dell'appaltatore.
- L'atto espresso o tacito con cui l'amministrazione nega la revisione prezzi o rifiuta di dare seguito alla relativa istanza deve essere impugnato nel termine ordinario di decadenza, indipendentemente dalla ragione posta a fondamento del diniego.
- Il diniego della revisione prezzi è impugnabile anche quando l'amministrazione arresta la verifica in una fase preliminare e non avvia l'istruttoria: la natura provvedimentale dell'atto non dipende dal previo completamento dell'accertamento dei presupposti sostanziali.
- La mancata impugnazione tempestiva del diniego amministrativo consolida l'atto contrario al riconoscimento della revisione prezzi e rende carente l'interesse a contestare autonomamente la clausola contrattuale o a chiedere il riconoscimento del beneficio.
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