Cassazione Penale, Sentenza n. 30335/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, luogotenente dell'Esercito Italiano in servizio presso un comando del Genio, era stato condannato in primo e poi in secondo grado per peculato militare continuato e aggravato per essersi appropriato di tre lotti di buoni carburante destinati al rifornimento dei mezzi militari, omettendo di registrarli nei libri di carico e scarico e utilizzandone una parte presso distributori nazionali, mentre altra parte non era stata reperita. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per avere la Corte valorizzato in modo contraddittorio l'omesso controllo del superiore gerarchico, qualificandolo come negligenza ma escludendo che la gestione disordinata del servizio potesse incidere sulla ricostruzione del dolo dell'imputato; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per avere ritenuto provata una pluralità di appropriazioni e quindi applicato l'aumento per continuazione, sostenendo invece che l'appropriazione fosse unitaria; 3) erronea applicazione dell'art. 133 c.p. nella determinazione della pena, perché la Corte avrebbe valorizzato elementi incompatibili tra loro, avrebbe duplicato l'effetto dell'aggravante del grado rivestito e avrebbe omesso di considerare le difficoltà economiche dell'imputato e il mancato arricchimento personale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo e il terzo motivo e inammissibile il secondo perché non dedotto nei motivi di appello. Ha confermato la motivazione della Corte militare d'appello, reputando logicamente coerente l'esclusione di un concorso del superiore e la valorizzazione della condotta appropriativa dell'imputato, fondato il rilievo che il solo soggetto che riceveva, gestiva e custodiva i buoni era l'imputato e che egli avrebbe dovuto accorgersi dell'ammanco; ha inoltre ritenuto corretta la quantificazione della pena, prossima al minimo edittale, e adeguatamente motivata alla luce del danno arrecato, della fiducia tradita e della mancanza di condotte riparatorie. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47, n. 2 c.p.m.p.
richiamato per l'aggravante connessa al grado rivestito nel peculato militare
art. 215 c.p.m.p.
norma incriminatrice del peculato militare, con pena edittale richiamata nella motivazione sulla dosimetria
art. 81, comma 2, c.p.
richiamato per la continuazione tra più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso
art. 606, comma 1, lett. b) e e), c.p.p.
base normativa dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione
art. 133 c.p.
criteri di commisurazione della pena; la Corte ha ritenuto sufficiente una motivazione non particolarmente analitica perché la pena base era prossima al minimo edittale
art. 53 legge n. 689 del 1981
richiamato in sentenza per la sostituzione della pena con la detenzione domiciliare
art. 192 c.p.p.
non citato espressamente nel testo
art. 568 c.p.p.
non citato espressamente nel testo
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è configurabile solo se la motivazione del provvedimento impugnato non è effettiva, è manifestamente illogica, è internamente contraddittoria oppure è incompatibile con atti processuali specificamente indicati e dotati di decisiva forza dimostrativa.
- Non è sufficiente contrapporre al ragionamento del giudice una diversa lettura del materiale probatorio: occorre che gli atti richiamati siano idonei a disarticolare l'intero impianto motivazionale.
- Quando la prova indiziaria consente di individuare un unico soggetto che riceve, gestisce e custodisce i beni, il fatto che un superiore sia formalmente sovraordinato ma non abbia la diretta disponibilità del materiale può legittimamente condurre a escludere il concorso del superiore e a ritenere l'appropriazione riferibile al soggetto che aveva la concreta disponibilità dei valori.
- In presenza di buoni o valori affidati alla custodia di un incaricato, la mancata percezione di un ammanco ingente e repentino può essere logicamente incompatibile con la tesi di una mera imperizia o disorganizzazione gestionale, quando il custode abbia la concreta possibilità di controllo e non attivi verifiche o segnalazioni.
- La censura sulla continuazione non può essere esaminata in cassazione se la questione della pluralità delle condotte non è stata devoluta al giudice di appello.
- Ai fini della determinazione della pena, se la pena base è fissata in prossimità del minimo edittale, il giudice non è tenuto a una motivazione particolarmente analitica; restano comunque valorizzabili, in senso aggravante, l'entità del danno, la fiducia tradita e l'assenza di condotte riparatorie successive al fatto.
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