Parere n. 357/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971, dalla signora Annamaria Piccolo contro il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nei confronti della signora Melania Mainolfi, per l’annullamento: - del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la CAMPANIA, Reg. Uff. n.16937 del 29 novembre 2016 di approvazione della graduatoria di merito definitiva – parimenti impugnata – del “Concorso a posti a cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per la Regione Campania, relativa alla Classe di concorso – Ambito disciplinare AD01 (classe di concorso A001 – Arte e immagine, per la scuola secondaria di primo grado, A017 – Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado)”; - della “graduatoria generale” redatta dalla Commissione giudicatrice; - per quanto occorra, del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Reg. Uff. n.13278 del 12 settembre 2016 di approvazione della graduatoria di merito, parimenti impugnata, successivamente rettificata con il provvedimento di cui sopra; - del verbale n.50 del 17 giugno 2016 della Commissione giudicatrice comunicato in data 23 marzo 2017; - nonché di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e conseguente che comunque possa ledere i suoi interessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione degli atti di approvazione delle graduatorie del concorso docenti per l'ambito disciplinare AD01 nella Regione Campania
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato, con istanza cautelare, il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di approvazione della graduatoria definitiva del concorso a posti di docente per le classi A001 e A017, la graduatoria generale della commissione, il precedente decreto di approvazione della graduatoria e il verbale n. 50 del 17 giugno 2016. Ha dedotto violazione e falsa applicazione della normativa sul reclutamento scolastico e della disciplina del concorso, nonché violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., lamentando, tra l'altro, erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria e motivazione, illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, travisamento e sviamento. Nel corso del procedimento, dopo il parere interlocutorio che aveva accolto la domanda cautelare e la mancata trasmissione della relazione ministeriale, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione si fonda sulla dichiarazione espressa della ricorrente di non avere più interesse alla definizione del gravame e sull'applicazione del principio dispositivo anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Non sono stati quindi esaminati i motivi di illegittimità dedotti né è stata resa una decisione sul merito degli atti concorsuali. L'esito riguarda il ricorso nel suo complesso e assorbe la domanda cautelare.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La ricorrente ha comunicato di non avere più interesse alla decisione del gravame; tale dichiarazione impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Principio dispositivo nel ricorso straordinario
Il principio dispositivo è applicabile anche al rimedio giustiziale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; pertanto, la sopravvenuta rinuncia all'interesse alla decisione impedisce la prosecuzione dell'esame della controversia.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971
deposito diretto al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
d.P.R. n. 1199/1971
Il ricorso straordinario è trattato come rimedio giustiziale al quale si applica il principio dispositivo; la sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità.
art. 402 d.lgs. n. 297/1994
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate dagli atti concorsuali; il Consiglio di Stato non ne esamina il merito per l'improcedibilità del ricorso.
artt. 1 e 2 decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460
Richiamati dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate; non esaminati nel merito.
art. 3, comma 6, legge n. 341/1990
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate; non esaminato nel merito.
art. 1 legge n. 105/2015
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate; non esaminato nel merito.
artt. 2 e 3 e Tabella A d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle classi di concorso; non esaminati nel merito.
d.m. 23 febbraio 2016, nn. 94 e 95
Richiamati dalla ricorrente tra le fonti della procedura concorsuale; non esaminati nel merito.
artt. 3, 4, 6, 8 e 9 del bando di concorso
Richiamati quali disposizioni della lex specialis asseritamente violate; non esaminati nel merito.
art. 3 legge n. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente per contestare motivazione e istruttoria degli atti impugnati; il relativo motivo non è esaminato per l'improcedibilità.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; non esaminato nel merito.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il principio dispositivo opera anche nel ricorso straordinario quale rimedio giustiziale; il Consiglio di Stato non può procedere all'esame del merito in assenza di un interesse attuale del ricorrente alla decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame dei motivi di illegittimità e assorbe le domande accessorie, compresa l'istanza cautelare.
Improcedibilità del ricorso straordinario contro la graduatoria del concorso docenti
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una partecipante al concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie, relativo all'ambito disciplinare AD01 nella Regione Campania. Il ricorso era diretto contro gli atti di approvazione della graduatoria e contro il verbale della commissione giudicatrice.
Premesse e atti impugnati
La ricorrente aveva contestato il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 29 novembre 2016, recante l'approvazione della graduatoria definitiva del concorso per le classi A001 e A017, nonché la graduatoria generale predisposta dalla commissione. Erano stati inoltre impugnati il precedente decreto di approvazione della graduatoria del 12 settembre 2016, successivamente rettificato, il verbale n. 50 del 17 giugno 2016 e ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Il ricorso era stato notificato il 27 marzo 2017 e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato il 12 novembre 2018, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971.
Motivi dedotti
La ricorrente aveva denunciato la violazione della disciplina legislativa e regolamentare relativa al reclutamento del personale docente, delle disposizioni del bando di concorso, dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost. Erano stati prospettati, in particolare, errori nei presupposti, carenza assoluta di istruttoria e motivazione, perplessità, illogicità, arbitrarietà, manifesta irragionevolezza, travisamento e sviamento.
Svolgimento del procedimento
La Sezione aveva richiesto al Ministero la trasmissione della relazione prevista per il procedimento. La richiesta era stata reiterata con il parere interlocutorio n. 3053/2018, che aveva anche accolto la domanda cautelare. A fronte dell'inerzia dell'amministrazione, la ricorrente aveva presentato un'istanza di esecuzione in ottemperanza del parere cautelare.
Successivamente, con nota dell'11 settembre 2024, la Sezione Prima aveva invitato le parti a comunicare l'eventuale permanenza dell'interesse alla decisione o la sopravvenienza di cause di improcedibilità. Con comunicazione del 4 novembre 2024, il difensore della ricorrente ha dichiarato che l'assistita non aveva più interesse alla decisione del ricorso.
Valutazioni del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha ritenuto determinante la dichiarazione espressa della ricorrente. Ha affermato che il principio dispositivo trova applicazione anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, quale rimedio giustiziale. Poiché è venuto meno l'interesse attuale alla definizione della controversia, non sussistevano più le condizioni per l'esame dei motivi di ricorso.
Conclusione
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non è stata quindi adottata alcuna pronuncia sulla legittimità degli atti concorsuali, sulle censure relative alla graduatoria o sulla domanda cautelare.
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