Circolare numero 148 del 19-10-2017
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Privati (F.I.S.A.L.P.) sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari sono i lavoratori agricoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 5 ottobre 2017 con F.I.S.A.L.P. per consentire ai lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria o trattamento speciale di disoccupazione di versare i contributi associativi mediante trattenuta sulla prestazione. Sono disciplinate modalità di delega telematica, durata della convenzione, obblighi dell’Organizzazione, periodicità dei versamenti, costo del servizio a carico dell’Organizzazione, responsabilità e cause di sospensione o recesso. Sono inoltre indicate le istruzioni contabili e i conti istituiti per la rilevazione delle trattenute e dei versamenti.
Convenzione INPS-F.I.S.A.L.P. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
Convenzione INPS-F.I.S.A.L.P. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
La circolare disciplina la convenzione sottoscritta il 5 ottobre 2017 tra INPS e la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Privati (F.I.S.A.L.P.) per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti. Il testo fornisce le regole operative per l’acquisizione delle deleghe, i rapporti economici tra INPS e Organizzazione, le responsabilità delle parti e le istruzioni contabili.
Ambito soggettivo e prestazioni interessate
La disciplina si applica ai lavoratori agricoli beneficiari di:
- indennità ordinaria di disoccupazione;
- trattamento speciale di disoccupazione agricola.
Tali soggetti possono versare i contributi associativi a favore dell’Organizzazione sindacale mediante trattenuta diretta sulla prestazione percepita.
Delega telematica e condizioni di efficacia
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega, redatta secondo il modulo allegato al modello di domanda della prestazione. La delega:
- deve essere sottoscritta dal soggetto delegante;
- deve essere accompagnata dalla copia del documento d’identità;
- vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta;
- non è considerata se perviene successivamente alla domanda di prestazione;
- deve indicare l’Organizzazione con la sigla F.I.S.A.L.P.;
- riporta espressamente la misura del contributo dovuto.
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta.
Revoca, annullamento e contenzioso
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione.
Se insorgono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega e l’Organizzazione risulta soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta effettuata.
Inoltre, nelle controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.
Modalità di versamento e servizi resi dall’INPS
L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte:
- le spese di cui all’art. 8 della convenzione;
- le eventuali trattenute già versate e non dovute.
I pagamenti avvengono con quattro mandati nei mesi di:
- aprile;
- luglio;
- settembre;
- dicembre.
Attraverso l’applicazione on line "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS mette inoltre a disposizione dell’Organizzazione:
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e l’importo;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Organizzazioni sindacali;
- le fatture relative al costo dei servizi;
- eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.
Costo del servizio e facoltà di recesso
L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS un costo del servizio pari a € 0,45 per singola delega.
La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione; a seguito di tale comunicazione l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.
Durata della convenzione, rinnovo e poteri dell’INPS
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico qualora sorgano contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione;
- sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
- per perdita, da parte dell’Organizzazione, dei requisiti prescritti ex lege per stipulare la convenzione;
- quando intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario, nell’interesse dell’INPS, un nuovo testo convenzionale.
L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente:
- per gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’Organizzazione;
- in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Profili di responsabilità
La convenzione non deve determinare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’Organizzazione e alle vicende connesse.
L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Organizzazione, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Istruzioni procedurali e contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei conseguenti versamenti a favore di F.I.S.A.L.P. sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25646, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza della Federazione;
- GPA11646, per la rilevazione del debito verso la Federazione, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione, da trattenere sulle somme da versare alla Federazione, devono essere imputati al conto esistente GPA24042.
I versamenti delle somme trattenute, da imputare in DARE del conto GPA11646, devono essere eseguiti a favore dell’Organizzazione con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Sede legale dell’Organizzazione
La sede legale della Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Privati (F.I.S.A.L.P.) è indicata in via Benvenuto Grafeo n. 14, Salerno (SA).
Punti principali
Ambito della convenzione e soggetti interessati
La convenzione, stipulata il 5 ottobre 2017 secondo il nuovo schema approvato con determinazione commissariale n. 129 del 30 luglio 2014, riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti F.I.S.A.L.P. sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Possono aderire i lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria di disoccupazione o di trattamento speciale di disoccupazione, autorizzando la trattenuta del contributo sulla prestazione percepita.
Delega, autorizzazione e validità della trattenuta
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una delega apposita, predisposta nel modulo allegato al modello di domanda della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento di identità. Essa vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta; le deleghe pervenute dopo la domanda non sono considerate. La sigla da indicare è F.I.S.A.L.P., la misura del contributo è riportata espressamente nell’atto di delega e gli effetti della delega si esauriscono con il pagamento della prestazione.
Gestione di revoca, annullamento e controversie
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute e ricevute. Se sorgono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega e l’Organizzazione risulta soccombente, questa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS per le spese sostenute, dietro presentazione di nota specifica.
Pagamenti all’Organizzazione e servizi informatici
L’INPS versa all’Organizzazione gli importi trattenuti, dedotte le spese di cui all’art. 8 della convenzione e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. Tramite l’applicazione on line "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS mette a disposizione gli elenchi dei nominativi con dati anagrafici e importi trattenuti, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati; tramite la stessa applicazione invia anche le fatture dei servizi e le eventuali comunicazioni sulla convenzione.
Costo del servizio, durata e facoltà di recesso
L’Organizzazione corrisponde all’INPS un costo di servizio pari a € 0,45 per ciascuna delega. La variazione annuale dei costi sarà oggetto di comunicazione specifica, dopo la quale l’Organizzazione potrà recedere entro 60 giorni. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e la richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Responsabilità, sospensione e recesso dell’INPS
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e Organizzazione. L’Istituto è inoltre sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, compresi quelli già in corso o eseguiti alla data di stipula. L’INPS può sospendere l’efficacia del negozio in presenza di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o se nuove disposizioni rendano necessario un nuovo testo. Può anche recedere unilateralmente per gravi irregolarità contributive accertate o in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei relativi versamenti a F.I.S.A.L.P. sono istituiti i conti GPA25646, per l’imputazione dei contributi trattenuti, e GPA11646, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione in contropartita del conto GPA35042. Il rimborso delle spese per il servizio di esazione, da trattenere sulle somme da versare, va imputato al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute devono essere eseguiti secondo la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Sede dell’Organizzazione
La sede legale di F.I.S.A.L.P. è indicata in via Benvenuto Grafeo n. 14, Salerno (SA).
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