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Sentenza

Sentenza del 24/06/2016 n. 13094 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'accertamento IRPEF relativo al 1998, con cui gli era stato imputato un reddito di partecipazione pari al 50% del maggior reddito accertato nei confronti della s.r.l. I.S. Ha contestato, in particolare, la mancata allegazione dell'avviso di accertamento societario, l'insufficienza della motivazione per relationem, la lesione del diritto di difesa, la nullità della notificazione dell'avviso e l'utilizzo della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la motivazione per relationem dell'avviso rivolto al socio, anche se l'accertamento societario non era stato allegato, poiché il socio poteva conoscerlo e accedere alla documentazione della società. Ha inoltre considerato sanata l'eventuale nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, anche in ragione della tempestiva impugnazione. Infine, ha confermato la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di una società a ristretta base sociale e ha precisato che, essendo divenuto definitivo l'accertamento societario, il maggior reddito della società costituiva un dato acquisito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 8.500 euro per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    L'obbligo di motivazione dell'atto tributario può essere assolto anche mediante rinvio a un altro atto, purché gli elementi richiamati siano conoscibili dal contribuente e consentano un'effettiva difesa.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    L'avviso di accertamento deve consentire al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa fiscale; tale requisito può essere soddisfatto con una motivazione per relationem all'accertamento emesso nei confronti della società partecipata.

  • Art. 2261 del codice civile

    Il socio può consultare la documentazione relativa alla società; tale possibilità è stata valorizzata per ritenere conoscibile l'accertamento societario richiamato nell'avviso personale.

  • Art. 156, comma 2, del codice di procedura civile

    La nullità della notificazione è sanata quando l'atto ha raggiunto il suo scopo, circostanza desumibile anche dalla tempestiva impugnazione dell'atto da parte del destinatario.

  • Art. 2700 del codice civile

    La contestazione relativa all'efficacia probatoria della relata di notificazione non è stata ritenuta idonea a superare gli effetti della notificazione e del successivo raggiungimento dello scopo.

  • Art. 100 del codice di procedura civile

    La definitività dell'accertamento societario non elimina, in astratto, l'interesse e il diritto del socio alla tutela giurisdizionale, ma nel caso concreto il motivo non incideva sulla ratio della decisione.

  • Art. 24 della Costituzione

    Il diritto di difesa non è stato ritenuto leso, poiché il socio disponeva di strumenti per conoscere l'accertamento societario e contestare la pretesa fiscale.

Massime di principio

  • Per le società a ristretta base sociale, l'Amministrazione finanziaria può presumere la distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati alla società, salvo prova contraria del socio.
  • La presunzione si fonda principalmente sulla ristrettezza della compagine sociale e sui rapporti di reciproco controllo tra i soci, non soltanto sull'accertamento induttivo del maggior reddito societario.
  • Un avviso di accertamento rivolto al socio può richiamare per relationem l'accertamento societario senza allegarlo materialmente, se il socio può conoscerlo o accedere alla relativa documentazione e l'atto gli consente di difendersi.
  • L'eventuale vizio della notificazione può essere sanato se il destinatario dimostra di aver conosciuto l'atto e lo impugna tempestivamente.
  • Quando l'accertamento nei confronti della società è divenuto definitivo per mancata impugnazione, il maggior reddito societario non è più una mera ipotesi da provare nel giudizio del socio, pur restando possibile contestare gli elementi specificamente riferiti alla posizione personale del socio.
  • Per superare la presunzione di distribuzione degli utili, il socio deve fornire una prova concreta, ad esempio dimostrando che gli utili non sono stati distribuiti, che non ne ha avuto disponibilità o che esistono circostanze incompatibili con la distribuzione.

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