Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 01835/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di merito. Dal testo emerge solo che il ricorso articolava due motivi, ritenuti entrambi generici. Il primo motivo, in particolare, sarebbe stato in parte riferibile a una fattispecie diversa da quella contestata e, per il resto, si sarebbe limitato a riproporre censure già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata con argomentazioni ritenute corrette dalla Corte di cassazione, sia quanto al giudizio di responsabilità sia quanto alla conferma della recidiva. Non sono indicati nel testo i fatti specifici del reato né la sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi generici e in parte inconferenti rispetto alla fattispecie ascritta. Ha osservato che le censure erano, inoltre, meramente riproduttive di questioni già valutate e respinte dalla sentenza impugnata, con particolare riferimento al giudizio di responsabilità e alla recidiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio secondo cui l'inammissibilità comporta tale condanna quando non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che il ricorrente non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della relativa causa.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che proponga motivi generici, inconferenti rispetto al fatto contestato o meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di censure che, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, si limitino a reiterare contestazioni già risolte con argomentazioni giuridiche congrue.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • La conferma in sede di merito del giudizio di responsabilità e della recidiva, ove sorretta da motivazione adeguata, non può essere utilmente censurata con doglianze apodittiche o non specifiche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.