Cassazione Penale, Ordinanza n. 01835/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di merito. Dal testo emerge solo che il ricorso articolava due motivi, ritenuti entrambi generici. Il primo motivo, in particolare, sarebbe stato in parte riferibile a una fattispecie diversa da quella contestata e, per il resto, si sarebbe limitato a riproporre censure già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata con argomentazioni ritenute corrette dalla Corte di cassazione, sia quanto al giudizio di responsabilità sia quanto alla conferma della recidiva. Non sono indicati nel testo i fatti specifici del reato né la sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi generici e in parte inconferenti rispetto alla fattispecie ascritta. Ha osservato che le censure erano, inoltre, meramente riproduttive di questioni già valutate e respinte dalla sentenza impugnata, con particolare riferimento al giudizio di responsabilità e alla recidiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio secondo cui l'inammissibilità comporta tale condanna quando non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che il ricorrente non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della relativa causa.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che proponga motivi generici, inconferenti rispetto al fatto contestato o meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito.
- La Corte di cassazione non può essere investita di censure che, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, si limitino a reiterare contestazioni già risolte con argomentazioni giuridiche congrue.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- La conferma in sede di merito del giudizio di responsabilità e della recidiva, ove sorretta da motivazione adeguata, non può essere utilmente censurata con doglianze apodittiche o non specifiche.
Come è indicizzato
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