Sentenza del 09/06/2017 n. 14414 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la decisione della CTR che aveva escluso integralmente la TARSU per gli anni 2002-2004. In particolare, ha sostenuto che: nel 2004 la tassa fosse dovuta per l'intero anno, poiché la contribuente non aveva presentato tempestivamente la denuncia di cessazione dell'occupazione; la tassa fosse dovuta anche indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei locali, purché il servizio comunale fosse istituito e potenzialmente fruibile; la produzione e lo smaltimento autonomo di imballaggi terziari non determinassero l'esenzione totale dalla TARSU.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione. Ha stabilito che gli imballaggi terziari sono rifiuti speciali non assimilabili e consentono, al ricorrere dei presupposti e previa corretta individuazione delle aree interessate, soltanto l'esclusione o riduzione della superficie relativa alle zone in cui si producono esclusivamente tali rifiuti, non l'esenzione integrale dalla tassa. La contribuente deve inoltre provare l'esistenza e la delimitazione delle aree non tassabili e adempiere agli obblighi informativi e dichiarativi. Quanto al trasferimento dell'attività, la TARSU resta dovuta per l'intero anno in cui è avvenuta la cessazione, quindi per il 2004, se la denuncia di cessazione non è stata presentata tempestivamente. L'esonero può operare dagli anni successivi se viene presentata una denuncia tardiva entro sei mesi dalla notifica del ruolo con prova della cessazione, oppure se risulta che il tributo sia stato pagato dal subentrante.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 58, 59, 62, 64, 67, 70 e 75
"La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti"; sono escluse dalla superficie tassabile le aree in cui si formano esclusivamente rifiuti speciali.
La TARSU deriva principalmente dalla detenzione o occupazione di locali situati in una zona servita o potenzialmente servita dal servizio pubblico, non dall'effettivo conferimento dei rifiuti al servizio comunale. Le aree in cui si producono esclusivamente rifiuti speciali possono essere escluse o ridotte, ma il contribuente deve individuarle e provarne i presupposti.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 7, 10, 21, 35, 38, 43 e 49
"Dal 1 gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura".
Gli imballaggi terziari sono soggetti a una disciplina speciale e non possono essere conferiti nel circuito ordinario dei rifiuti urbani; tuttavia, ciò non comporta automaticamente l'esenzione totale dalla TARSU. Per gli imballaggi secondari avviati al recupero può spettare una riduzione tariffaria proporzionata, se il recupero è documentato.
D.Lgs. 507/1993, art. 64, comma 4
La mancata denuncia tempestiva di cessazione non determina necessariamente l'obbligo perpetuo di pagare la tassa: il contribuente può ottenere lo sgravio o il rimborso per gli anni successivi a quello della cessazione se prova l'effettiva cessazione mediante denuncia tardiva presentata entro sei mesi dalla notifica del ruolo, oppure se dimostra che il tributo è stato pagato dal nuovo occupante. L'anno in cui avviene la cessazione resta dovuto per intero.
D.Lgs. 507/1993, art. 360 c.p.c. e principi processuali sul ricorso per cassazione
Non è normalmente ammissibile sovrapporre in modo indistinto violazione di legge e vizi di motivazione. Tuttavia, un motivo unitario può essere ammesso quando la valutazione del fatto e la sua qualificazione giuridica siano strettamente collegate e le censure siano comunque individuabili.
Massime di principio
- La produzione e lo smaltimento autonomo di rifiuti speciali, inclusi gli imballaggi terziari, non fanno venir meno automaticamente la TARSU sull'intero immobile: occorre distinguere le superfici in cui si producono esclusivamente rifiuti speciali da quelle in cui possono formarsi anche rifiuti urbani o assimilati.
- Il contribuente che chiede l'esclusione o la riduzione della superficie tassabile deve fornire dati, planimetrie, descrizioni dell'attività e documentazione idonea a individuare con precisione le aree interessate; l'onere probatorio sulla quantificazione della superficie grava sull'interessato.
- La tassa è generalmente dovuta anche se il servizio non viene concretamente utilizzato, purché sia istituito e disponibile nella zona.
- In caso di trasferimento o cessazione dell'attività, la denuncia deve essere presentata tempestivamente. Se ciò non avviene, l'anno della cessazione resta normalmente tassabile per intero, mentre per gli anni successivi è possibile ottenere lo sgravio dimostrando la cessazione nei termini e con le modalità previste.
- Il recupero documentato di rifiuti assimilati può dare diritto a una riduzione tariffaria proporzionata, non necessariamente all'esenzione totale dal tributo.
- Le richieste di riduzione o esclusione devono essere valutate anche alla luce del regolamento comunale applicabile nel periodo d'imposta, che può stabilire coefficienti, categorie produttive e percentuali di riduzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 giu 2017Sentenza del 09/06/2017 n. 14406 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 giu 2017Sentenza del 09/06/2017 n. 548 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 9 giu 2017Sentenza del 09/06/2017 n. 824 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 9 giu 2017Sentenza del 09/06/2017 n. 1458 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 9 giu 2017Sentenza del 09/06/2017 n. 1465 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 9 giu 2017Sentenza del 09/06/2017 n. 2055 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →