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Ordinanza

Ordinanza n. 337/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della nota recante prot. -OMISSIS- del 18/11/2025, in cui si legge che “ (…) per l'alunno -OMISSIS- sono state richieste, dalla Scuola di provenienza (-OMISSIS-° “-OMISSIS-” di -OMISSIS-) n. 18 ore settimanali di sostegno, nonché n. 18 ore di assistenza specialistica (Assistente alla comunicazione)”; b) del PEI per l'a.s. 2024/25 (prot. -OMISSIS- del 2024) in cui si legge che la proposta delle ore di sostegno per l'anno successivo è di 18 ore; c) dei provvedimenti (di cui non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito nonchè il Centro Servizi Amministrativi di Napoli hanno determinato l'organico di fatto dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2025/26, assegnando all'Istituto Scolastico frequentato dalla piccola un numero di insegnanti di sostegno inferiore a quelli necessari in relazione ai minori con disabilità gravi presenti nell'istituto; d) nonché di ogni altro atto, ancorché interno o non noto, comunque connesso, presupposto e consequenziale lesivo degli interessi del minore, ivi comprese eventuali determinazioni degli organi scolastici. E PER LA DECLARATORIA del diritto del minore -OMISSIS- di usufruire di un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica per l'anno 2025/26 cioè 30 con rapporto in deroga per gravità ovvero, in subordine, per un orario adeguato alle patologie da cui è affetto. NONCHÉ PER LA DECLARATORIA dell'obbligo, in capo alle amministrazioni intimate, di redigere il P.E.I. (piano educativo individuale) in favore del minore -OMISSIS- per l'anno 2025/26 tenendo conto della sua situazione di handicap grave e, pertanto, assegnargli un insegnante di sostegno per l'intero periodo di permanenza scolastica ovvero 30 con rapporto 1:1 in deroga per gravità.

Giustizia amministrativa202507396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno, anziché per l’intero orario scolastico di 30 ore, nonché PEI e determinazioni sull’organico di fatto dei posti di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori di studente)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno contestato gli atti con cui al minore, portatore di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, sono state assegnate 18 ore settimanali di sostegno, a fronte di un orario scolastico di 30 ore e di fabbisogni educativi ritenuti incompatibili con tale misura. Hanno chiesto l’annullamento degli atti, la sospensione della loro efficacia e l’accertamento del diritto del minore a un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, con rapporto in deroga per gravità, nonché l’obbligo delle amministrazioni di riformulare il PEI per l’anno scolastico 2025/2026 tenendo conto della gravità della disabilità. A sostegno della domanda cautelare è stato evidenziato anche che lo stesso istituto scolastico aveva riconosciuto, in una nota del 17 dicembre 2025, la necessità di un insegnante di sostegno per tutte le 30 ore settimanali.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per una positiva delibazione cautelare, rilevando che le 18 ore di sostegno erano insufficienti sia rispetto alle 30 ore di frequenza scolastica sia in relazione alla gravità della disabilità. Ha attribuito particolare rilievo alla valutazione dell’istituto scolastico, che aveva confermato la necessità del sostegno per l’intero tempo-scuola. Ha quindi accolto l’istanza cautelare e ordinato all’amministrazione scolastica di rideterminarsi, previa riformulazione del PEI 2025/2026, entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, assegnando al minore un insegnante di sostegno per l’intero periodo di permanenza scolastica. Il giudizio di merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 16 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    disabilità con connotazione di gravità

    La gravità della disabilità costituisce elemento rilevante per determinare l’estensione del sostegno necessario al pieno svolgimento del percorso scolastico.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda cautelare incidentale.

Massime di principio

  • In presenza di una disabilità con connotazione di gravità, il sostegno scolastico deve essere garantito nella misura concretamente necessaria a rendere effettivo il diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica.
  • Quando il tempo-scuola effettivo dell’alunno con disabilità grave è superiore alle ore di sostegno assegnate e gli atti istruttori evidenziano la necessità di un supporto continuativo, l’amministrazione deve rivalutare l’assegnazione anche fino alla copertura integrale dell’orario scolastico.
  • Le esigenze organizzative dell’amministrazione scolastica e il contenimento della spesa pubblica non possono, da soli, giustificare una riduzione del sostegno incompatibile con i reali fabbisogni educativi dell’alunno con disabilità grave.
  • In sede cautelare, la valutazione dell’istituto scolastico sulla necessità del sostegno per l’intero tempo-scuola costituisce elemento istruttorio significativo ai fini del fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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