Cassazione Penale, Sentenza n. 27887/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna (Tribunale di Palermo, confermata dalla Corte di Appello di Palermo) per i reati di ricettazione, detenzione per la vendita di prodotti contraffatti e vendita di prodotti con segni mendaci. I motivi di ricorso sono: (1) violazione dell'art. 143 c.p.p. per mancata traduzione dell'avviso di conclusione indagini e del decreto di citazione a giudizio; (2) mancata ammissione di una perizia sui beni sequestrati per accertare la contraffazione; (3) deduzione che la grossolana contraffazione e il prezzo molto basso escluderebbero l'elemento materiale del reato ai sensi dell'art. 474 c.p.; (4) mancanza della prova dell'elemento soggettivo (consapevolezza della contraffazione) ai sensi dell'art. 648, comma 2, c.p.; (5) contestazione della determinazione della pena e mancata applicazione del minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare: il primo motivo (mancata traduzione) è inammissibile perché la nullità lamentata è di regime intermedio e non era stata tempestivamente eccepita in primo grado; inoltre, sul merito la Corte territoriale aveva adeguatamente ritenuto provata la conoscenza dell'italiano dall'imputato con elementi processuali. Il motivo sulla perizia è manifestamente infondato poiché gli operanti risultano specializzati e la valutazione della contraffazione può basarsi su soggetti qualificati; le censure sulla grossolanità della contraffazione e sulla mancanza dell'elemento soggettivo sono ritenute generiche, privi dei requisiti di specificità richiesti per l'appello e manifestamente infondate alla luce del principio che la detenzione per la vendita di prodotti contraffatti è reato di pericolo tutelante la fede pubblica. Il motivo sulla pena è inammissibile per preclusione, non essendo stato dedotto in appello. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 143 cod. proc. pen.
La mancata nomina dell'interprete quando l'imputato dichiara di non conoscere la lingua italiana costituisce una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita tempestivamente prima del compimento dell'atto o, se impossibile, immediatamente dopo; non può essere dedotta per la prima volta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado
art. 182, comma 1, cod. proc. pen.
La tardiva deduzione di una nullità processuale dimostra la carenza di interesse del prevenuto all'osservanza della disposizione violata e giustifica la non deducibilità del vizio
art. 474 cod. pen.
La detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra il delitto anche se la contraffazione è grossolana; è un reato di pericolo che tutela la fede pubblica e non richiede la realizzazione dell'inganno dell'acquirente
art. 648, comma 2, cod. pen.
Richiede la prova dell'elemento soggettivo (consapevolezza della contraffazione), ma la censura difensiva generica e priva di specifiche argomentazioni non è idonea a scalfire la motivazione del giudice di merito
art. 581 cod. proc. pen.
L'atto di impugnazione deve esporre le ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell'impugnazione; motivazioni generiche non soddisfano i requisiti di ammissibilità
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Sono inammissibili le doglianze in cassazione che non siano state dedotte nei motivi di appello; il mancato dedurre una censura in appello comporta preclusione in sede di legittimità
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e, se vi sono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- La mancata nomina dell'interprete o la mancata traduzione di atti deve essere eccepita tempestivamente; sollevare tale vizio solo in cassazione comporta inammissibilità salvo che fosse impossibile farlo prima
- La conoscenza della lingua dell'imputato può essere desunta da elementi processuali (ad es. verbali di polizia giudiziaria) e la valutazione costituisce valutazione di merito non sindacabile in cassazione se motivata
- La richiesta di consulenza o perizia sui beni sequestrati deve essere specifica: il giudice può ritenere sufficienti le verifiche eseguite da personale di polizia giudiziaria qualificato
- La grossolana contraffazione e il basso prezzo non escludono automaticamente il reato di detenzione e vendita di beni contraffatti, perché si tratta di un reato di pericolo che tutela la fede pubblica
- I motivi di appello e di cassazione devono essere motivati e specifici secondo gli articoli procedurali; argomentazioni apodittiche o generiche portano all'inammissibilità o al rigetto
- Non dichiarare in appello contestazioni relative alla pena preclude la loro possibilità di essere riesaminate in cassazione
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