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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23683/2021 del 31/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore di un avvocato per compensi maturati per l'attività svolta in un giudizio civile di responsabilità sanitaria seguito alla cliente. La clientessa ha proposto opposizione sostenendo di avere già estinto il debito e, in via riconvenzionale, chiedendo la restituzione di somme asseritamente pagate in eccedenza. Il Tribunale ha accolto l'opposizione, revocando il decreto, ritenendo tempestiva l'opposizione benché introdotta con citazione anziché con ricorso, perché comunque iscritta a ruolo nel termine di quaranta giorni; nel merito ha reputato che il compenso corrisposto dalla compagnia assicurativa a titolo di spese legali fosse satisfattivo anche del credito del professionista verso la cliente, in ragione di dichiarazioni rese dal professionista nelle trattative transattive. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, sostenendo l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta con citazione e non con ricorso; 2) violazione dell'art. 641 c.p.c., assumendo che, anche applicando il principio di conservazione degli atti, l'opposizione sarebbe tardiva perché la citazione sarebbe stata depositata oltre il termine, non bastando la sola iscrizione a ruolo con copia velina; 3) omesso esame di un fatto decisivo e 4) violazione dell'art. 2697 c.c., censurando l'affermazione del Tribunale circa l'esistenza di un accordo transattivo e deducendo un'erronea inversione dell'onere della prova e un indebito apprezzamento delle risultanze istruttorie.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, per l'opposizione a decreto ingiuntivo relativa ai compensi professionali degli avvocati per prestazioni giudiziali civili, soggetta all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, l'errore nell'aver introdotto l'opposizione con citazione anziché con ricorso non comporta, nel caso concreto, inammissibilità o tardività, poiché la citazione era stata notificata entro il termine di quaranta giorni e la causa era stata iscritta a ruolo tempestivamente, anche mediante deposito di copia velina, poi regolarizzato con il deposito dell'originale. Sul merito, ha ritenuto che le censure relative all'esistenza dell'accordo transattivo e alla prova del medesimo si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., chiarendo che tale norma è violata solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata, e non quando si contesti l'apprezzamento delle prove. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa della parte intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    Per le controversie sulla liquidazione dei compensi professionali degli avvocati per prestazioni giudiziali civili si applica il rito sommario speciale; l'opposizione a decreto ingiuntivo va proposta con ricorso, ma l'errore nella forma può essere sanato se l'atto è tempestivamente notificato, con applicazione della disciplina del mutamento di rito e del principio di conservazione degli atti.

  • art. 641 c.p.c.

    Il termine di quaranta giorni rileva ai fini della tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo; nel caso concreto la Corte ha ritenuto tempestiva l'opposizione perché la citazione era stata notificata entro tale termine e la costituzione era stata regolarizzata tempestivamente.

  • art. 645 c.p.c.

    È il mezzo di opposizione al decreto ingiuntivo; nella specie opera in coordinamento con la disciplina speciale del d.lgs. n. 150/2011.

  • art. 156 c.p.c.

    È richiamato per il principio di conversione e sanatoria degli atti processuali nulli quando l'atto abbia raggiunto il suo scopo e il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato.

  • art. 121 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 156 c.p.c. come base del principio di conservazione degli atti processuali.

  • art. 4 d.lgs. n. 150/2011

    La Corte valorizza la previsione del mutamento di rito e la produzione degli effetti sostanziali e processuali secondo il rito tempestivamente attivato, anche se erroneamente prescelto; tale disciplina impedisce la decadenza quando l'opposizione è stata tempestivamente notificata.

  • art. 2233, co. 3 c.c.

    Per la determinazione del compenso del professionista rileva, in difetto di accordo scritto, la disciplina che impedisce la predeterminazione in forma diversa da quella prevista dalla legge; nella motivazione viene richiamata per escludere un valido patto scritto diverso.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione di questa norma ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non sussiste quando si contesta solo la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la censura, in realtà, mira a ottenere una diversa valutazione delle risultanze probatorie e la rivalutazione del merito.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 28 l. n. 794/1942

    Richiamato nel percorso argomentativo relativo alla disciplina previgente e alla successiva disciplina speciale dei compensi professionali avvocati.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Richiamato per il coordinamento con il rito sommario speciale previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011.

  • art. 447-bis c.p.c.

    Cita un precedente in materia di locazione per il principio secondo cui la citazione depositata tempestivamente, anche in copia, può preservare gli effetti dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni a decreto ingiuntivo soggette a rito speciale, l'errore nella forma introduttiva non determina automaticamente inammissibilità se l'atto è comunque portato a conoscenza della controparte entro il termine utile e il contraddittorio è tempestivamente instaurato.
  • Il principio di conservazione degli atti processuali opera in modo da salvare gli effetti dell'opposizione quando la parte abbia tempestivamente notificato l'atto e abbia poi regolarizzato la costituzione in giudizio secondo le modalità richieste dal rito applicabile.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice distribuisce erroneamente l'onere della prova, non quando il ricorrente contesti l'apprezzamento delle prove o chieda una nuova valutazione del merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere dedotto per ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie, poiché il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del merito.
  • In tema di compensi professionali dell'avvocato, in mancanza di un valido accordo scritto sulla misura del compenso, il giudice può valorizzare, ai fini della soddisfazione del credito, elementi documentali e comportamentali emersi nelle trattative e nella definizione transattiva della controversia, se sorretti da motivazione logica e non illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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