Sentenza n. 186/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento commissariale prot. N. 0060192 del 23 luglio 2021; - della nota commissariale in data 22 giugno 2021; - della nota commissariale prot. n. 0056450 in data 13 luglio 2021; - del piano degli interventi della scelta progettuale Gavardo/Montichiari, con codice unico e cronoprogramma dei lavori di realizzazione del progetto in data 19 luglio 2021. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 11 ottobre 2021: - degli stessi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo; C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4 novembre 2021: - del provvedimento commissariale prot. N. 0061918 del 29 luglio 2021; - del provvedimento 9 agosto 2021 sottoscritto dal direttore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia e protocollato al Gabinetto della Prefettura di Brescia al n. 64887 del 9 agosto 2021; - del provvedimento n. 43 del 5 ottobre 2021 adottato dall'Ufficio d'Ambito di Brescia, conclusivo della conferenza di servizi preliminare indetta in forma semplificata e in modalità asincrona; - del decreto del Commissario Straordinario per la progettazione l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda prot. n. 0081503 del 7 ottobre 2021; - del provvedimento del Commissario Straordinario prot. n. 0083931 del 15 ottobre 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti commissariali e dell’Ufficio d’Ambito relativi alla localizzazione, progettazione e approvazione preliminare della soluzione Gavardo-Montichiari per il nuovo sistema di collettamento e depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ricorrente, insieme ad altri soggetti pubblici e al gestore del servizio idrico, ha impugnato con ricorso introduttivo e motivi aggiunti gli atti del 2021 concernenti la preferenza accordata alla soluzione progettuale Gavardo-Montichiari, l’indizione e la conclusione della conferenza di servizi preliminare, l’istituzione di un tavolo tecnico consultivo e le relative modalità di partecipazione. Ha dedotto, tra l’altro, la nullità o illegittimità degli atti per carenza di potere del Commissario straordinario in materia di localizzazione; la violazione dell’art. 4 d.l. n. 32/2019 per mancato coinvolgimento del Provveditore regionale alle opere pubbliche e mancata intesa con il Presidente della Regione; la mancata previa VAS; il contrasto con il Piano d’Ambito, il PTCP e il PTR; l’uso di criteri di comparazione arbitrari; difetto di motivazione e di istruttoria nella scelta delle Università interpellate e nella valutazione degli impatti sul fiume Chiese, sulla falda e sulle condotte; omessa valutazione delle osservazioni partecipative; violazione delle regole sulla conferenza di servizi per mancata convocazione della riunione sincrona; illegittimità derivata degli atti successivi; violazione del decreto istitutivo del Commissario e del principio di tipicità per l’istituzione del tavolo tecnico consultivo, oltre a sviamento di potere. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, l’inammissibilità per carenza di interesse e, in subordine, l’improcedibilità per sopravvenuto superamento della soluzione Gavardo-Montichiari.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo devoluta la controversia al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933. Il Collegio ha applicato il criterio dell’incidenza immediata e diretta degli atti sul regime delle acque pubbliche, precisando che la giurisdizione del TSAP ricorre anche quando gli atti siano adottati da autorità non istituzionalmente preposte alla tutela delle acque, purché incidano sulla realizzazione, localizzazione o modificazione di opere idrauliche o sulle modalità di utilizzazione delle acque. Nel caso concreto, gli atti riguardavano un nuovo sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue pubbliche, destinato a sostituire la condotta sublacuale esistente, con nuovo tracciato, diversa localizzazione degli impianti e recapito finale delle acque depurate nel fiume Chiese anziché nel Lago di Garda. Le acque reflue trattate sono state ricondotte alla nozione di acque pubbliche nell’ambito del servizio idrico integrato; pertanto, gli atti disciplinavano direttamente il decorso, l’utilizzo e la destinazione finale delle acque. Le ricadute urbanistiche, ambientali ed espropriative sono state ritenute meramente strumentali rispetto all’oggetto principale, costituito dalla gestione e regimazione delle acque pubbliche. È stata quindi esclusa la giurisdizione amministrativa e indicata la possibilità di riproporre il processo dinanzi al TSAP nelle forme e nei termini di rito. Ogni altra questione processuale e di merito è rimasta assorbita. Le spese sono state integralmente compensate per la natura processuale della decisione e la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933
sussiste la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in relazione ad ogni controversia avente ad oggetto atti amministrativi in materia di acque pubbliche, idonei ad incidere in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio
La norma devolve al TSAP le controversie sugli atti che incidono direttamente sul regime, sull’utilizzazione o sulla struttura delle acque pubbliche e delle opere idrauliche, anche se adottati da autorità diverse da quelle preposte alla cura delle acque.
art. 4, comma 1, lett. f), legge n. 36/1994
l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue
La nozione di servizio idrico integrato comprende anche fognatura e depurazione; ciò rileva per qualificare le acque reflue trattate come acque pubbliche destinate a usi di interesse generale.
artt. 6 e 7 legge n. 36/1994
Le disposizioni disciplinano le modalità di riutilizzo e trattamento delle acque reflue urbane sottoposte a depurazione, confermando la rilevanza pubblicistica della relativa gestione.
art. 14, comma 3, art. 14-bis, comma 2, lett. d), e art. 14-ter l. n. 241/1990
Le questioni relative alla conferenza di servizi sono state dedotte dal ricorrente ma non esaminate, essendo risultata assorbente la declaratoria di difetto di giurisdizione.
art. 17-octies, comma 7, d.l. n. 80/2021, convertito dalla l. n. 113/2021
La disposizione istitutiva dei poteri commissariali è stata richiamata tra i motivi di ricorso, ma non è stata scrutinata nel merito per il difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste quando il provvedimento amministrativo incide in modo immediato e diretto sul regime, sull’utilizzazione o sulla destinazione delle acque pubbliche, anche se l’atto è adottato da un’amministrazione non istituzionalmente preposta alla tutela delle acque.
- Rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche gli atti relativi alla realizzazione, localizzazione, modificazione o sostituzione di opere idrauliche che disciplinano concretamente le modalità di convogliamento, trattamento e recapito delle acque pubbliche.
- La nozione di acque pubbliche rilevante ai fini del riparto di giurisdizione comprende le acque reflue trattate nell’ambito del servizio idrico integrato, poiché fognatura e depurazione costituiscono componenti del servizio pubblico e le acque depurate possono essere destinate a usi di interesse generale.
- Quando un procedimento relativo a un’opera presenta profili urbanistici, ambientali o espropriativi, tali profili non radicano la giurisdizione del giudice amministrativo se risultano strumentali e subordinati rispetto all’oggetto principale, costituito dalla gestione e regimazione delle acque pubbliche.
- Ai fini del riparto di giurisdizione occorre valorizzare lo scopo sostanziale del potere esercitato e non soltanto la forma o i singoli effetti degli atti: la realizzazione di un nuovo sistema di collettamento e depurazione di acque pubbliche appartiene alla materia delle acque anche se comporta conseguenze urbanistiche, ambientali ed espropriative.
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