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Sentenza

Sentenza n. 5760/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione IV) del 24 novembre 2025 n. 3810,

Giustizia amministrativa202509204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia n. 3810/2025, che aveva accolto il ricorso per ottemperanza e dichiarato inefficaci le delibere comunali di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'opera di collegamento tra parcheggi e impianti sciistici, imponendo al Comune di riavviare il procedimento.

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha appellato la sentenza del TAR sostenendo: a) l'erroneità della ricostruzione secondo cui non avrebbe dato riscontro alla domanda di permesso di costruire presentata da una delle società e avrebbe omesso di riconoscere l'accesso diretto alla struttura alberghiera; b) l'erroneità della qualificazione dell'azione amministrativa come elusiva della sentenza del TAR Lombardia n. 202/2024 e dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1260/2024; c) l'erroneità dell'affermazione secondo cui il Comune non avrebbe coinvolto le società nel procedimento di approvazione dei progetti né riconosciuto loro l'accesso secondo il tracciato più breve e idoneo. Le società hanno resistito e proposto appello incidentale, deducendo la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria e motivazione, la violazione della sentenza n. 202/2024 e delle clausole convenzionali, la violazione del principio di proporzionalità, il contrasto della soluzione progettuale con le certificazioni antincendio e l'incompetenza della Giunta comunale, ritenendo che il progetto esecutivo introducesse un'opera diversa da quella prevista dal Piano dei servizi e richiedesse una variante di competenza consiliare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello principale del Comune e respinto l'appello incidentale delle società, riformando integralmente la sentenza del TAR e respingendo entrambi i ricorsi riuniti di primo grado, compresi i motivi aggiunti. La Sezione ha valorizzato la propria successiva sentenza n. 1665/2026, con la quale era stata riformata la sentenza n. 202/2024: l'accesso previsto dalla convenzione non doveva necessariamente consistere in un ingresso rettilineo e perpendicolare dalla SS 301, spettando al Comune la scelta discrezionale e tecnica della precisa collocazione, in funzione dell'interesse pubblico, della sicurezza stradale e dell'organizzazione del territorio. È stata esclusa l'elusione del giudicato e ritenuto che le società avessero avuto, nelle diverse fasi procedimentali, la possibilità di presentare osservazioni, esaminate e puntualmente riscontrate dal Comune. Le modifiche progettuali risultavano inoltre riconducibili agli apporti partecipativi dei privati e finalizzate a una soluzione funzionale per tutte le parti. Non sono stati ravvisati difetti di istruttoria o motivazione, violazioni delle precedenti statuizioni giurisdizionali o delle clausole convenzionali, né sproporzione della soluzione adottata. Le scelte comunali in materia di assetto della zona e viabilità, connotate da ampia discrezionalità anche tecnica, sono sindacabili soltanto per manifesta illogicità o irrazionalità, non riscontrate nel caso concreto. È stata infine esclusa l'incompetenza della Giunta: pur con alcune modifiche, il progetto esecutivo era in stretta continuità con l'intervento originario e non richiedeva una variante di competenza del Consiglio comunale. Le spese del doppio grado sono state compensate per la particolarità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza; nel caso concreto il Consiglio di Stato ha escluso che l'attività comunale fosse elusiva della precedente decisione giurisdizionale e ha respinto il ricorso per ottemperanza.

  • art. 32 c.p.a.

    Richiamato dalle società nell'appello incidentale in relazione ai capi della sentenza di primo grado; le relative censure sono state respinte.

  • art. 3 della convenzione tra le parti

    «accesso» ... «in modo diretto» anche rispetto alla Strada statale n. 301

    La clausola non impone necessariamente un accesso rettilineo e perpendicolare dalla strada statale; consente al Comune di individuare il punto di ingresso più coerente con l'interesse pubblico, la sicurezza della circolazione e i limiti dimensionali e localizzativi previsti.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Era stato prospettato dal TAR come possibile base per un indennizzo in favore delle società in caso di mancato accordo; la riforma della sentenza e il rigetto dei ricorsi hanno eliminato tale statuizione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalle società in relazione al buon andamento dell'azione amministrativa; non è stata ravvisata una violazione rilevante ai fini dell'illegittimità degli atti.

Massime di principio

  • L'accesso qualificato come «diretto» da una convenzione non deve necessariamente consistere in un ingresso rettilineo e perpendicolare dalla strada pubblica, quando la clausola convenzionale individui i mappali, i limiti dimensionali e le condizioni fisiche del passaggio lasciando all'amministrazione la concreta localizzazione dell'accesso.
  • Nell'organizzazione della viabilità e dell'assetto del territorio, l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità amministrativa e tecnica; il sindacato giurisdizionale non può sostituire la soluzione ritenuta preferibile dal privato o dal giudice a quella dell'ente, salvo che emergano vizi manifesti di illogicità, irrazionalità, difetto di istruttoria o motivazione.
  • Le garanzie partecipative risultano rispettate quando il privato abbia potuto formulare osservazioni nelle diverse fasi del procedimento e l'amministrazione le abbia esaminate e puntualmente riscontrate, anche attraverso modifiche progettuali conseguenti agli apporti partecipativi.
  • La modifica di un progetto esecutivo non richiede necessariamente l'approvazione dell'organo consiliare come variante quando l'intervento, pur presentando elementi innovativi, rimanga in stretta continuità funzionale e programmatoria con l'opera originaria e non configuri una diversa opera o una variante urbanistica.
  • Non sussiste elusione di una precedente pronuncia giurisdizionale quando l'amministrazione dia alla decisione un'attuazione coerente con la portata effettiva del comando giudiziale, come ricostruita alla luce del contenuto della convenzione e dei poteri discrezionali residui dell'ente.

Come è indicizzato

MaterieLocalizzazione di opere e impiantiRegioni e rapporti tra livelli di governoGiudizio di ottemperanza
RamiUrbanistica e governo del territorioEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaOttemperanza e commissario ad acta

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