Sentenza n. 5760/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione IV) del 24 novembre 2025 n. 3810,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia n. 3810/2025, che aveva accolto il ricorso per ottemperanza e dichiarato inefficaci le delibere comunali di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'opera di collegamento tra parcheggi e impianti sciistici, imponendo al Comune di riavviare il procedimento.
Esito
Favorevole al ricorrente (comune appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza del TAR sostenendo: a) l'erroneità della ricostruzione secondo cui non avrebbe dato riscontro alla domanda di permesso di costruire presentata da una delle società e avrebbe omesso di riconoscere l'accesso diretto alla struttura alberghiera; b) l'erroneità della qualificazione dell'azione amministrativa come elusiva della sentenza del TAR Lombardia n. 202/2024 e dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1260/2024; c) l'erroneità dell'affermazione secondo cui il Comune non avrebbe coinvolto le società nel procedimento di approvazione dei progetti né riconosciuto loro l'accesso secondo il tracciato più breve e idoneo. Le società hanno resistito e proposto appello incidentale, deducendo la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria e motivazione, la violazione della sentenza n. 202/2024 e delle clausole convenzionali, la violazione del principio di proporzionalità, il contrasto della soluzione progettuale con le certificazioni antincendio e l'incompetenza della Giunta comunale, ritenendo che il progetto esecutivo introducesse un'opera diversa da quella prevista dal Piano dei servizi e richiedesse una variante di competenza consiliare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello principale del Comune e respinto l'appello incidentale delle società, riformando integralmente la sentenza del TAR e respingendo entrambi i ricorsi riuniti di primo grado, compresi i motivi aggiunti. La Sezione ha valorizzato la propria successiva sentenza n. 1665/2026, con la quale era stata riformata la sentenza n. 202/2024: l'accesso previsto dalla convenzione non doveva necessariamente consistere in un ingresso rettilineo e perpendicolare dalla SS 301, spettando al Comune la scelta discrezionale e tecnica della precisa collocazione, in funzione dell'interesse pubblico, della sicurezza stradale e dell'organizzazione del territorio. È stata esclusa l'elusione del giudicato e ritenuto che le società avessero avuto, nelle diverse fasi procedimentali, la possibilità di presentare osservazioni, esaminate e puntualmente riscontrate dal Comune. Le modifiche progettuali risultavano inoltre riconducibili agli apporti partecipativi dei privati e finalizzate a una soluzione funzionale per tutte le parti. Non sono stati ravvisati difetti di istruttoria o motivazione, violazioni delle precedenti statuizioni giurisdizionali o delle clausole convenzionali, né sproporzione della soluzione adottata. Le scelte comunali in materia di assetto della zona e viabilità, connotate da ampia discrezionalità anche tecnica, sono sindacabili soltanto per manifesta illogicità o irrazionalità, non riscontrate nel caso concreto. È stata infine esclusa l'incompetenza della Giunta: pur con alcune modifiche, il progetto esecutivo era in stretta continuità con l'intervento originario e non richiedeva una variante di competenza del Consiglio comunale. Le spese del doppio grado sono state compensate per la particolarità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l'azione di ottemperanza; nel caso concreto il Consiglio di Stato ha escluso che l'attività comunale fosse elusiva della precedente decisione giurisdizionale e ha respinto il ricorso per ottemperanza.
art. 32 c.p.a.
Richiamato dalle società nell'appello incidentale in relazione ai capi della sentenza di primo grado; le relative censure sono state respinte.
art. 3 della convenzione tra le parti
«accesso» ... «in modo diretto» anche rispetto alla Strada statale n. 301
La clausola non impone necessariamente un accesso rettilineo e perpendicolare dalla strada statale; consente al Comune di individuare il punto di ingresso più coerente con l'interesse pubblico, la sicurezza della circolazione e i limiti dimensionali e localizzativi previsti.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Era stato prospettato dal TAR come possibile base per un indennizzo in favore delle società in caso di mancato accordo; la riforma della sentenza e il rigetto dei ricorsi hanno eliminato tale statuizione.
art. 97 Cost.
Richiamato dalle società in relazione al buon andamento dell'azione amministrativa; non è stata ravvisata una violazione rilevante ai fini dell'illegittimità degli atti.
Massime di principio
- L'accesso qualificato come «diretto» da una convenzione non deve necessariamente consistere in un ingresso rettilineo e perpendicolare dalla strada pubblica, quando la clausola convenzionale individui i mappali, i limiti dimensionali e le condizioni fisiche del passaggio lasciando all'amministrazione la concreta localizzazione dell'accesso.
- Nell'organizzazione della viabilità e dell'assetto del territorio, l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità amministrativa e tecnica; il sindacato giurisdizionale non può sostituire la soluzione ritenuta preferibile dal privato o dal giudice a quella dell'ente, salvo che emergano vizi manifesti di illogicità, irrazionalità, difetto di istruttoria o motivazione.
- Le garanzie partecipative risultano rispettate quando il privato abbia potuto formulare osservazioni nelle diverse fasi del procedimento e l'amministrazione le abbia esaminate e puntualmente riscontrate, anche attraverso modifiche progettuali conseguenti agli apporti partecipativi.
- La modifica di un progetto esecutivo non richiede necessariamente l'approvazione dell'organo consiliare come variante quando l'intervento, pur presentando elementi innovativi, rimanga in stretta continuità funzionale e programmatoria con l'opera originaria e non configuri una diversa opera o una variante urbanistica.
- Non sussiste elusione di una precedente pronuncia giurisdizionale quando l'amministrazione dia alla decisione un'attuazione coerente con la portata effettiva del comando giudiziale, come ricostruita alla luce del contenuto della convenzione e dei poteri discrezionali residui dell'ente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1581/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1619/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1620/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1621/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1622/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1623/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →