Sentenza n. 4428/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento del silenzio serbato da parte del Comune di Pompei in ordine all'atto di diffida del 25.07.2025 prot.n. 40095 circa l'istanza di permesso di costruire presentata dalla ricorrente NA-SUPRO 53252/24-06-2022 al SUAP, avente ad oggetto il rilascio dell'autorizzazione unica all'esecuzione dei lavori di un “Nuovo Impianto di Distribuzione Carburanti per Autotrazione del tipo misto (Benzina, Gasolio, GPL, Metano) con attività commerciali integrative (BAR e Tabacchi)”, da realizzarsi alla SS. 145 KM 2+262, lato destro, catastalmente identificato al foglio 11 particella 748, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Pompei sulla diffida a concludere il procedimento relativo all'assentibilità paesaggistica di un nuovo impianto di distribuzione carburanti con attività commerciali integrative
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato l'inerzia del Comune di Pompei nel procedimento avviato per il rilascio dell'autorizzazione unica relativa alla realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti con bar e tabacchi. In particolare, lamentava la mancata acquisizione del parere della Commissione Locale per il Paesaggio e la mancata trasmissione degli atti alla Soprintendenza per il parere vincolante previsto dall'art. 146 del d.lgs. 42/2004. Dopo avere diffidato il Comune a concludere il procedimento o a riscontrare la diffida, ha chiesto al giudice di dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
La decisione
Nelle more del giudizio, il Comune ha riattivato il procedimento: la Commissione Locale per il Paesaggio ha espresso parere favorevole con prescrizioni mediante verbale dell'11 novembre 2025 e la documentazione è stata trasmessa alla Soprintendenza il 1° dicembre 2025 per il parere di competenza. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, insistendo per le spese. Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'amministrazione ha posto fine all'inerzia contestata. In applicazione della regola della soccombenza, ha condannato il Comune di Pompei al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato. Le spese sono state compensate nei confronti del Ministero della Cultura e della Soprintendenza, non direttamente coinvolti nella fase di inerzia contestata.
Norme richiamate
art. 146 d.lgs. 42/2004
Il procedimento paesaggistico richiede l'acquisizione del parere della Soprintendenza, previa acquisizione del parere della Commissione Locale per il Paesaggio; nel caso concreto, la riattivazione di tali attività ha fatto venir meno l'inerzia oggetto del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio, l'amministrazione adotta gli atti procedimentali necessari e pone fine all'inerzia contestata, viene meno l'interesse alla decisione sull'obbligo di provvedere e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La riattivazione del procedimento e il compimento degli adempimenti omessi, senza che sia ancora definito in senso favorevole o sfavorevole il procedimento sostanziale, sono sufficienti a determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio volto a ottenere la conclusione della fase procedimentale rimasta inerte.
- Ai fini della regolazione delle spese, l'amministrazione che pone fine all'inerzia soltanto dopo la proposizione del ricorso può essere considerata soccombente virtuale e condannata alle spese, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.
- Quando l'inerzia contestata è riferibile esclusivamente all'ente locale nella fase procedimentale considerata, le spese possono essere poste a carico di tale ente e compensate nei confronti dell'amministrazione statale coinvolta nel procedimento paesaggistico.
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