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Sentenza

Sentenza n. 863/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza Per l'esatta ottemperanza Alla sentenza n. 1194/2025, resa sul giudizio R.G. 16541/2024 dal Tribunale di Palermo, sez. con la quale il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore è stato condannato al pagamento in favore della dott.ssa Rosaria Pannizzo della somma pari a € 1.500,00, da corrispondersi attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, a titolo di beneficio economico tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, oltre € 830,00, oltre oneri di legge, a titolo di spese di lite.

Giustizia amministrativa202502207

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi 1.500 euro, nonché al pagamento di 830 euro oltre accessori a titolo di spese di lite. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, nonostante la notificazione del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre chiesto il riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla somma dovuta.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle somme riconosciute, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare su istanza della parte entro ulteriori 60 giorni. Ha escluso la rivalutazione monetaria, poiché non riconosciuta dal giudice ordinario e comunque non documentata nella misura necessaria a superare l’importo degli interessi legali; per il periodo successivo al 31 dicembre 1994 opera il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi in materia retributiva. Ha precisato che l’incarico di commissario ad acta costituisce munus obbligatorio, non rifiutabile né comprimibile da disposizioni interne dell’amministrazione, che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico e che il ritardo nell’esecuzione può comportare responsabilità amministrativa. L’amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in 552 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza e il potere del giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominando, se necessario, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni alle obbligazioni pecuniarie costituisce, unitamente al passaggio in giudicato e alla notificazione del titolo, presupposto per l’attivazione dell’ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola relativa alla gratuità dell’incarico del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza può essere applicata analogicamente alle altre condanne pecuniarie; quando il commissario è un dirigente dell’amministrazione resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    In materia retributiva vieta il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi; per le somme dovute al pubblico dipendente dopo il 31 dicembre 1994 sono riconoscibili, di regola, i soli interessi legali, salvo che la rivalutazione ecceda gli interessi e sia richiesta e documentata in tali termini.

  • artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.

    Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte vittoriosa.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando il titolo sia stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche.
  • Nell’ottemperanza a una condanna pecuniaria, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, attribuendogli un termine ulteriore per provvedere su istanza dell’interessato.
  • L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; quando è affidato a un dirigente dell’amministrazione resistente, l’attività è priva di compenso aggiuntivo perché ricompresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • La disciplina sulla gratuità dell’incarico del commissario ad acta prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente anche all’ottemperanza a condanne diverse aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro.
  • Per le somme dovute a titolo retributivo o assimilabile per periodi successivi al 31 dicembre 1994, rivalutazione monetaria e interessi legali non sono cumulabili; la rivalutazione può essere riconosciuta soltanto se risulta superiore agli interessi e tale eccedenza è stata documentata, oltre che richiesta in conformità al titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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