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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2477

Regolamento delegato (UE) 2023/2477 della Commissione, del 30 agosto 2023, che modifica la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione delle vie navigabili interne dell’Unione e i requisiti tecnici minimi applicabili alle unità navali

Normativa europea32023R2477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna gli allegati della direttiva (UE) 2016/1629 sulla navigazione interna, modificando la classificazione di numerose vie navigabili interne dell’Unione per Stato membro e zona geografica. Adegua inoltre i requisiti tecnici minimi applicabili alle unità navali, sostituendo il riferimento alla norma ES-TRIN 2021/1 con ES-TRIN 2023/1. Per consentire l’adeguamento degli Stati membri, l’applicazione della nuova norma tecnica è differita al 1o gennaio 2024.

Modifica la direttiva (UE) 2016/1629 aggiornando la classificazione delle vie navigabili interne dell’Unione e rinviando l’applicazione dei requisiti tecnici minimi alla norma ES-TRIN 2023/1.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, indirettamente, alle navi/unità navali adibite alla navigazione interna nell’Unione, in relazione alle vie navigabili interne classificate nelle zone 1, 2 e 3 (e ai requisiti tecnici per le zone 1, 2, 3 e 4). L’intervento riguarda la sostituzione degli elenchi delle vie navigabili negli allegati I e II della direttiva (UE) 2016/1629, con effetti territoriali limitati alle vie navigabili situate nei territori degli Stati membri elencati negli allegati. L’applicazione dei requisiti tecnici della nuova norma ES-TRIN 2023/1 decorre dal 1o gennaio 2024.

Modifica della classificazione delle vie navigabili interne e dei requisiti tecnici minimi per le unità navali

Il regolamento delegato (UE) 2023/2477 interviene sulla direttiva (UE) 2016/1629, che disciplina i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna e il sistema armonizzato dei certificati tecnici nell’Unione. Il nuovo atto aggiorna la classificazione di numerose vie navigabili interne, distribuite per zone geografiche 1, 2 e 3, e recepisce il nuovo standard tecnico europeo ES-TRIN 2023/1 adottato dal CESNI.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che la direttiva 2016/1629 ha istituito un quadro armonizzato per la certificazione tecnica delle navi di navigazione interna conformi a requisiti uniformi. Poiché le modifiche alle zone navigabili incidono sull’applicabilità delle norme tecniche, e poiché il CESNI ha adottato una nuova edizione della norma ES-TRIN, la Commissione interviene per mantenere l’uniformità del sistema e adeguare gli allegati della direttiva.

Ambito e struttura della modifica

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I e l’allegato II della direttiva (UE) 2016/1629. Il nuovo allegato I contiene l’elenco dettagliato delle vie navigabili interne dell’Unione suddivise geograficamente nelle zone 1, 2 e 3, con indicazioni molto analitiche per singoli Stati membri, tratti fluviali, laghi, canali, golfi, lagune, estuari e aree portuali.

In particolare, la revisione riguarda numerose classificazioni nazionali, tra cui quelle di Germania, Francia, Paesi Bassi, Svezia, Polonia, Austria, Croazia, Romania, Slovacchia, Ungheria, Cechia, Belgio e Bulgaria. Il testo precisa i confini geografici dei tratti interessati mediante chilometraggi, coordinate, linee di collegamento fra punti di riferimento, fari, boe, ponti, chiuse e altre infrastrutture di navigazione.

Requisiti tecnici applicabili alle unità navali

Il nuovo allegato II stabilisce che i requisiti tecnici minimi applicabili alle unità navali adibite alla navigazione interna delle zone 1, 2, 3 e 4 sono quelli contenuti nella norma ES-TRIN 2023/1. I considerando chiariscono che tale norma comprende disposizioni su costruzione, allestimento ed equipaggiamento delle navi, regole speciali per determinate categorie di unità, prescrizioni sull’AIS, sull’identificazione delle navi, modelli di certificati e registri, disposizioni transitorie e istruzioni applicative.

Decorrenza e rinvio applicativo

Pur entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il regolamento differisce l’applicazione dell’articolo 1, punto 2, al 1o gennaio 2024. Il rinvio è motivato dall’esigenza di consentire agli Stati membri di adeguare le norme interne relative agli organismi tecnici e di controllo alla nuova ES-TRIN 2023/1.

Effetti pratici

Per gli operatori del settore della navigazione interna, il regolamento comporta un aggiornamento immediato della mappa normativa delle zone navigabili e, dal 1o gennaio 2024, l’applicazione dei nuovi requisiti tecnici ES-TRIN 2023/1. Ne discende la necessità di verificare la corretta classificazione del tratto navigato e l’allineamento della documentazione tecnica e certificativa delle unità navali ai nuovi allegati della direttiva modificata.

Disposizioni principali

Aggiornamento della classificazione delle vie navigabili interne

L’allegato I della direttiva (UE) 2016/1629 è sostituito integralmente. Sono ridefiniti, per zone 1, 2 e 3, gli elenchi delle vie navigabili interne dell’Unione in diversi Stati membri, con specificazione puntuale dei tratti fluviali, laghi, canali, baie, lagune e acque costiere interessate. Le modifiche tengono conto delle richieste presentate da Francia e Germania per le vie navigabili situate nei rispettivi territori.

Aggiornamento dei requisiti tecnici minimi

L’allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 è sostituito e stabilisce che i requisiti tecnici applicabili alle unità navali adibite alla navigazione interna delle zone 1, 2, 3 e 4 sono quelli previsti dalla norma ES-TRIN 2023/1.

Rinvio dell’applicazione della norma ES-TRIN 2023/1

Per consentire agli Stati membri di adeguare le norme interne relative agli organismi tecnici e di controllo, l’applicazione del punto 2 dell’articolo 1, relativo al nuovo allegato II, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasportinavigazione internasicurezza marittimanormazione tecnica

Testo integrale

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