Sentenza n. 2176/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni di approvazione del fabbisogno di personale, rideterminazione della dotazione organica, individuazione di personale in esubero e avvio della procedura di mobilità/disponibilità
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione che li ha collocati in mobilità/disponibilità e la precedente deliberazione di riorganizzazione del fabbisogno del personale, deducendo che l’IPAB avrebbe progressivamente abbandonato la propria funzione assistenziale per privilegiare la gestione del patrimonio immobiliare. Hanno contestato, in particolare, lo sviamento dalla causa tipica e dalle finalità statutarie dell’ente, la violazione dell’art. 97 Cost., l’illogicità, l’irragionevolezza e la sproporzione della riduzione del personale socio-assistenziale, la lesione dei principi di buon andamento, imparzialità e tutela dei soggetti deboli, nonché la violazione degli artt. 3, 4 e 97 Cost. e degli artt. 33 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001. Secondo i ricorrenti, l’individuazione delle eccedenze sarebbe stata priva di adeguata istruttoria e di criteri oggettivi, avrebbe riguardato prevalentemente il personale OSA/OSS e un magazziniere, mentre sarebbero state mantenute in servizio unità di categoria B operanti nei settori amministrativo e tecnico, senza una previa verifica delle possibilità di ricollocazione. L’IPAB ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la competenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
La decisione
Il TAR ha esaminato preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione e l’ha ritenuta fondata, assorbendo ogni altra questione. La controversia riguarda una procedura di mobilità/disponibilità conclusasi con un atto applicativo incidente direttamente sui rapporti individuali di lavoro dei ricorrenti. La deliberazione di macro-organizzazione relativa al fabbisogno e alla dotazione organica è stata impugnata soltanto quale atto presupposto dell’atto gestionale lesivo. Ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni spettano al giudice ordinario, anche quando vengano in rilievo atti amministrativi presupposti, che il giudice del lavoro può disapplicare se illegittimi. La procedura di mobilità costituisce una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro e non rientra nelle materie di giurisdizione amministrativa esclusiva. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando la possibilità di riproporre il giudizio davanti al giudice ordinario nel termine previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto per la parte non costituita.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. 165/2001
tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (...), ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti; quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica
La giurisdizione sulle controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico privatizzato appartiene al giudice ordinario anche quando siano contestati atti amministrativi presupposti, purché questi rilevino ai fini della decisione sul rapporto individuale e siano quindi oggetto di eventuale disapplicazione.
artt. 30 e seguenti d.lgs. 165/2001
La procedura di mobilità è qualificata come modificazione soggettiva del rapporto di lavoro e le relative controversie spettano al giudice ordinario.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
La controversia sulla mobilità non rientra nelle materie residuali attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione nel termine di legge, salve eventuali preclusioni e decadenze.
art. 60 c.p.a.
Sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, il ricorso è stato definito con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio.
Massime di principio
- Le controversie promosse da dipendenti pubblici privatizzati contro atti che incidono direttamente sui loro rapporti individuali di lavoro appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, anche quando siano dedotti vizi di legittimità dell’atto amministrativo presupposto.
- Gli atti di macro-organizzazione possono essere conosciuti dal giudice ordinario quando siano contestati non in via immediata e autonoma, ma soltanto quale presupposto dell’atto gestionale lesivo del rapporto di lavoro, al fine della loro eventuale disapplicazione.
- La procedura di mobilità del personale pubblico, in quanto modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, non rientra nella giurisdizione amministrativa e deve essere contestata davanti al giudice ordinario, salvo che la controversia riguardi una materia riservata alla giurisdizione amministrativa esclusiva.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, il ricorrente può riproporre la domanda davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., restando ferme le eventuali preclusioni e decadenze.
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