Sentenza n. 220/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento - dell'ordinanza ingiunzione di demolizione con cui il Comune di Cattolica ha ordinato la demolizione di opere abusive recante data -OMISSIS-, avente ad oggetto l'immobile ad uso abitativo sito in Cattolica (RN) in via -OMISSIS--. - nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, annesso e connesso, ancorché non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza ingiunzione di demolizione di opere abusive realizzate mediante chiusura di parte di un terrazzo e creazione di nuovi locali abitativi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dopo la trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune aveva ordinato la demolizione di opere realizzate senza titolo edilizio: ampliamento dell'alloggio mediante chiusura di parte del terrazzo, con realizzazione di cucina, bagno, lavanderia e guardaroba. Ha dedotto: 1) violazione di legge per mancata specifica indicazione delle norme violate; 2) illegittimo richiamo al regolamento edilizio approvato nel 2016, asseritamente inapplicabile ratione temporis perché l'abuso era anteriore; 3) violazione degli artt. 24 e 27 Cost., per avere il Comune valorizzato la sentenza penale dichiarativa della prescrizione dei reati edilizi; 4) erronea applicazione dell'art. 33 d.P.R. 380/2001 e della legislazione regionale, sostenendo la natura pertinenziale delle opere e la conseguente applicabilità della sanzione pecuniaria; 5) omessa verifica della sanabilità delle opere e omesso avviso della possibilità di ottenere un titolo in sanatoria; 6) omesso avvio del subprocedimento per valutare la sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria in caso di pregiudizio per le parti legittime dell'edificio. Il Comune ha eccepito anche l'inammissibilità o carenza di interesse, rilevando la definitività di una precedente ordinanza di demolizione per effetto della perenzione del relativo giudizio, ma il Collegio ha assorbito le eccezioni preliminari.
La decisione
Il ricorso è stato respinto nel merito. Il primo motivo è infondato perché l'ordinanza richiamava gli atti del procedimento, compresa la comunicazione di avvio, nei quali erano individuate le violazioni contestate, consentendo un'adeguata difesa; inoltre era richiamata una precedente ordinanza relativa alle medesime opere e violazioni. Il secondo motivo è infondato: l'atto menzionava anche il regolamento edilizio del 2007, vigente al momento dell'accertamento, sicché il richiamo del regolamento successivo non incideva sulla legittimità del provvedimento; il Collegio ha inoltre richiamato la natura permanente dell'illecito edilizio e l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Il terzo motivo è infondato perché la sentenza penale di prescrizione era stata richiamata ad abundantiam, mentre gli ulteriori elementi erano autonomamente sufficienti a fondare l'ordine di demolizione. Il quarto motivo è infondato: le opere, estese per circa 36 mq e 90 mc, avevano modificato la sagoma dell'edificio e creato nuovi locali destinati a cucina, bagno, lavanderia e guardaroba; per dimensioni e funzione non erano pertinenziali, ma costituivano un ampliamento dotato di autonomia rispetto alla parte legittima dell'immobile. Il sesto motivo è infondato: dopo l'accertamento dell'abuso e il definitivo diniego della sanatoria, il Comune aveva l'obbligo di adottare la demolizione, che costituisce la sanzione ordinaria; la conversione in sanzione pecuniaria è un'eccezione subordinata all'emersione, nella fase esecutiva, di difficoltà tecniche tali da compromettere le parti legittime e richiede l'eventuale attivazione del subprocedimento previsto dall'art. 33, comma 2, d.P.R. 380/2001. Il quinto motivo non risulta espressamente esaminato nella motivazione, che si conclude con l'affermazione dell'infondatezza di tutti i motivi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 4.000 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 33 d.P.R. 380/2001
La demolizione costituisce la forma ordinaria di repressione dell'abuso edilizio; la sostituzione con una sanzione pecuniaria presuppone difficoltà tecniche emerse in sede esecutiva e l'eventuale attivazione del subprocedimento previsto dal comma 2.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il richiamo a una disciplina regolamentare successiva, quando l'atto indica anche la disciplina vigente al momento dell'accertamento e il contenuto provvedimentale non avrebbe potuto essere diverso, non determina l'illegittimità dell'ordine di demolizione.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi è stata richiamata nell'ambito del procedimento di sanatoria, conclusosi con diniego definitivo.
art. 14 L.R. Emilia-Romagna n. 23/2004
È stata invocata dal ricorrente quale disciplina regionale della repressione degli abusi edilizi, ma le relative censure sono state respinte.
art. 36 d.P.R. 380/2001
È stato richiamato dal ricorrente in relazione alla sanatoria edilizia, senza che la censura abbia condotto all'annullamento dell'ordine di demolizione.
art. 17 L.R. Emilia-Romagna n. 23/2004
È stato richiamato dal ricorrente in relazione alla sanabilità delle opere, senza esito favorevole.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione può individuare le violazioni contestate anche mediante rinvio agli atti del procedimento, purché il complesso documentale richiamato consenta al destinatario di comprendere l'abuso e di esercitare il diritto di difesa.
- Il richiamo, nell'ordine di demolizione, a una disciplina regolamentare successiva rispetto alla realizzazione dell'abuso non determina l'illegittimità dell'atto quando esso richiami anche la disciplina vigente al momento dell'accertamento e il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; l'abuso edilizio ha natura di illecito permanente.
- La chiusura di una parte del terrazzo con realizzazione di nuovi locali abitativi, quando comporti un significativo incremento di superficie e volume e la modifica della sagoma dell'edificio, non costituisce pertinenza edilizia se le opere risultano autonome per dimensioni e funzione rispetto all'immobile principale.
- La demolizione è la sanzione ordinaria per l'abuso edilizio; la sostituzione con una sanzione pecuniaria non deve essere preventivamente offerta dal Comune e può essere valutata nell'ambito di un apposito subprocedimento quando, in sede esecutiva, emerga che la demolizione non può essere eseguita senza pregiudicare le parti legittime dell'edificio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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