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Sentenza

Sentenza n. 93/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 475/2024 in data 28 maggio 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 475/2024, relativa al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 475/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il diritto a ottenere la carta docente per tre anni scolastici, nella misura di euro 500,00 annui, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente. Il ricorrente ha dedotto l'omessa esecuzione della pronuncia nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 10 febbraio 2025 e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il passaggio in giudicato è stato comprovato mediante certificazione della cancelleria del Tribunale di Parma del 1 luglio 2025. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero, l'omesso adempimento e la scadenza del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, stabilendo che il commissario operi entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l'attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente dell'amministrazione debitrice. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora: il Ministero dovrà corrispondere una somma pari agli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo oppure, in mancanza, fino all'esecuzione commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 700,00 oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Prevedono il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi, anche emessi dal giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie, compresa la penalità di mora prevista dal comma 4, lettera e).

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la somma è stata parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede un termine di 120 giorni a favore delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; decorso tale termine, l'inadempimento può fondare il giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti dell'amministrazione che non abbia eseguito una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando siano comprovati il titolo giudiziale, il suo passaggio in giudicato, la notificazione all'amministrazione e l'omesso adempimento.
  • Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti delle amministrazioni statali deve essere considerato il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorso il quale l'inadempimento consente di attivare il rimedio dell'ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta incaricato dell'esecuzione sostitutiva in caso di ulteriore inottemperanza.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, decorrendo dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo o all'esecuzione sostitutiva.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, l'attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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