Sentenza n. 469/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Cagliari - Sezione Lavoro n. 239/2025 del 5.2.2025 (giudizio R.G. n. 1820/2024), divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Cagliari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari n. 239/2025, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docente per incarichi di supplenza svolti negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero al pagamento di euro 3.369,78, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché delle spese del giudizio lavoristico. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso inutilmente del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Ministero non ha eseguito la sentenza. La ricorrente ha chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza, la condanna dell'Amministrazione al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertato l'inadempimento del Ministero rispetto a una sentenza esecutiva e passata in giudicato. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per verificare il perdurante inadempimento e provvedere in via sostitutiva all'esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Collegio ha soprasseduto sulla richiesta di condanna al pagamento di un'ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché la nomina immediata del commissario escludeva, secondo la pronuncia, la configurabilità di successive violazioni o inosservanze. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie all'esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta; la richiesta di ulteriore somma di denaro ex comma 4, lett. e), non è stata accolta perché la nomina immediata del commissario ha escluso successive violazioni o inosservanze imputabili all'Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di imporre, anche d'ufficio, una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto il giudice ha ritenuto di soprassedere alla relativa domanda.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato considerato presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione debitrice.
art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001
È la disposizione contrattuale posta dal giudice ordinario a fondamento del riconoscimento della retribuzione professionale docente spettante per gli incarichi di supplenza.
Massime di principio
- In presenza di una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche legittima il ricorso per ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, accertato l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice può nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva del giudicato, assegnandogli un termine e consentendogli, ove previsto, di delegare l'attività.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, l'attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di compenso.
- La nomina immediata del commissario ad acta può indurre il giudice a non applicare la penalità di mora richiesta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quando essa escluda la configurabilità di ulteriori violazioni o ritardi successivi.
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