Cassazione Civile, Ordinanza n. 13353/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocati)
La controversia
Due avvocati hanno impugnato dinanzi alle Sezioni Unite la sentenza del Consiglio Nazionale Forense che, accogliendo l'impugnazione del consiglio dell'ordine territoriale, aveva riconosciuto la loro responsabilità disciplinare per violazioni del codice deontologico, contestate in relazione a un procedimento penale per circonvenzione di persona incapace concernente un contratto di vendita concluso con una terza persona. Il CNF aveva applicato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per due mesi. I ricorrenti hanno proposto ricorso con undici motivi e, in via cautelare, hanno chiesto la sospensione dell'esecuzione della decisione disciplinare, deducendo un grave pregiudizio poiché la sanzione era già in corso di esecuzione. Il consiglio dell'ordine territoriale si è opposto all'istanza cautelare con memoria.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'esecuzione della sentenza disciplinare del CNF, ritenendo sussistente il grave pregiudizio dedotto dai ricorrenti, anche perché l'udienza di discussione del ricorso era già fissata a breve e la sanzione rischiava di essere integralmente scontata prima della decisione. La Corte ha precisato che la sospensione è disposta senza pregiudizio per l'esame dei motivi di ricorso, che appaiono comunque meritevoli di approfondimento in sede di discussione orale.
Norme richiamate
art. 36, comma 7, L. n. 247 del 2012
consente la sospensione dell'esecuzione del provvedimento disciplinare quando l'esecuzione arrechi un grave pregiudizio, valutato in relazione al rischio che la sanzione venga espiata integralmente prima della definizione del ricorso.
codice deontologico forense
artt. 9, 23, 24, 25, 63 e 64
le violazioni di tali disposizioni sono state poste a fondamento della responsabilità disciplinare accertata dal CNF, ma la Corte non ha esaminato nel merito tali addebiti nella presente ordinanza cautelare.
art. 36, L. n. 247 del 2012
è il riferimento normativo del potere di sospendere l'esecuzione della decisione disciplinare in pendenza del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso decisioni disciplinari forensi, la sospensione dell'esecuzione può essere concessa quando l'immediata esecuzione della sanzione determini un pregiudizio grave e irreparabile o, comunque, quando vi sia il concreto rischio che la sanzione sia interamente eseguita prima della decisione sul ricorso.
- La valutazione cautelare è autonoma rispetto al merito dell'impugnazione: la concessione della sospensione non anticipa alcun giudizio sulla fondatezza dei motivi di ricorso, che restano riservati alla trattazione nel merito.
- Ai fini della sospensione dell'esecuzione di una sanzione disciplinare, rilevano anche la prossimità dell'udienza di discussione e lo stato già avanzato di esecuzione del provvedimento, se tali elementi rendono effettivo il rischio di vanificazione della tutela impugnatoria.
Come è indicizzato
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