Cassazione Penale, Sentenza n. 3034/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il procedimento verteva sulla disciplina dei colloqui per detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41‑bis ord. pen.: il Magistrato di Sorveglianza di Milano, con decisione del 12/03/2021, autorizzò colloqui con cadenze temporali "regolari" ma non "rigidamente prefissate"; il Tribunale di Sorveglianza, con ordinanza del 21/01/2022, respinse il reclamo del Ministero della Giustizia ritenendo che tale elasticità non autorizzasse i colloqui "in sequenza" (es. ultimo giorno di un mese e primo giorno del mese successivo) ma semplicemente ammettesse una flessibilità rispetto alla circolare DAP del 02/10/2017 che, di regola, prescrive circa 30 giorni di distanza. Il Ministero ricorse in Cassazione sostenendo errata applicazione dell'art.41‑bis, comma 2‑quater, e richiamando la necessità di evitare l'accorpamento dei colloqui, come indicato anche nella pronuncia di questa Corte (Sez. I n. 23945/2020).
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero della Giustizia. Il Collegio ha ritenuto che la decisione del Magistrato di Sorveglianza e la conferma del Tribunale non autorizzano i colloqui "in sequenza" né contraddicono l'orientamento della Corte di Cassazione (Sez. I n. 23945/2020). È stato ribadito che, pur restando il divieto di accorpamento sequenziale, va garantita una "minima flessibilità" compatibile con la prescrizione della regolarità degli intervalli temporali tra i colloqui; la disposizione normativa e la circolare DAP trovano interpretabili in tal senso. P.Q.M. il ricorso è rigettato.
Norme richiamate
art. 41‑bis ord. pen., comma 2‑quater
"intervalli di tempo regolari"
La Corte interpreta l'obbligo di "intervalli di tempo regolari" come principio che impone una cadenza non casuale tra i colloqui ma non come vincolo di rigidità assoluta; va preservato il divieto di accorpamento sequenziale, ma è ammessa una ragionevole elasticità per esigenze logistiche purché compatibile con le finalità di sicurezza
Circolare DAP 02/10/2017
indica di regola la necessità di cadenzare i colloqui con una distanza di circa 30 giorni
La circolare fornisce una regolazione operativa prudente (ca. 30 giorni) atta a prevenire l'accorpamento; tuttavia non va interpretata come prescrizione assoluta che impedisca ogni minima flessibilità compatibile con la normativa primaria
Cass. Sez. I, n. 23945 del 26/06/2020 (rv 279526)
pronuncia che vieta i colloqui sequenziali ma indica la necessità di contemperare distanziamento e minima flessibilità
La giurisprudenza di legittimità vieta l'accorpamento dei colloqui "in sequenza" ma ammette che la distanza temporale sia gestita con una certa elasticità per esigenze pratiche, sempre nel rispetto della regolarità prescritta dalla norma
Massime di principio
- L'obbligo di prevedere "intervalli di tempo regolari" tra i colloqui non equivale a una rigidità matematica di 30 giorni esatti: è ammessa una ragionevole flessibilità per esigenze logistiche purché non si crei un accorpamento sequenziale che riduca concretamente la distanza tra colloqui
- La circolare amministrativa (es. DAP 02/10/2017) ha valore di indirizzo operativo: è legittima come parametro di riferimento ma non può essere applicata in modo talmente rigido da comprimere diritti senza adeguata motivazione di sicurezza
- Il divieto di colloqui "in sequenza" (ultimo giorno di un mese + primo giorno del successivo) rimane vietato: ogni deroga o gestione 'elastica' deve essere valutata caso per caso e giustificata da esigenze concrete e proporzionate
- In eventuali contestazioni, il giudice di sorveglianza bilancerà sempre l'esigenza di sicurezza pubblica con la tutela del diritto del detenuto a colloqui regolari; misure restrittive richiedono motivazione specifica e proporzionata
- Se l'amministrazione penitenziaria adotta regole operative, il detenuto può chiedere sindacato giurisdizionale se tali regole risultano arbitrarie o concretamente compressive del diritto: i provvedimenti devono rispettare la normativa primaria e i principi di ragionevolezza e proporzionalità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2851/2023 del 24/01/2023
- Sentenza penale · 24 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2852/2023 del 24/01/2023
- Sentenza penale · 24 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2853/2023 del 24/01/2023
- Sentenza penale · 24 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2855/2023 del 24/01/2023
- Sentenza penale · 24 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2856/2023 del 24/01/2023
- Sentenza penale · 24 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2858/2023 del 24/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →