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Sentenza

Sentenza del 28/11/2019 n. 31090 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il pignoramento presso terzi eseguito ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, contestando, tra l'altro, la legittimità dell'avvio dell'esecuzione e la mancata o irregolare notificazione delle cartelle di pagamento poste a fondamento del pignoramento. La CTR aveva ritenuto sussistente il difetto di giurisdizione del giudice tributario, qualificando le contestazioni come opposizione all'esecuzione estranea alla giurisdizione tributaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti gli altri motivi, e ha rigettato il ricorso incidentale di Equitalia. Ha cassato la decisione della CTR, affermando che l'impugnazione del pignoramento tributario basata sull'omessa o invalida notificazione delle cartelle o degli atti presupposti deve essere proposta davanti al giudice tributario. La causa è stata rinviata alla CTP di Genova, che dovrà esaminare nel merito la correttezza delle notificazioni delle cartelle e regolare anche le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 72-bis

    pignoramento presso terzi secondo le modalità previste dall'art. 72-bis

    La procedura di pignoramento presso terzi utilizzata dall'agente della riscossione è astrattamente legittima, ma resta contestabile davanti al giudice competente quando siano dedotti vizi degli atti presupposti.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 2

    demanda alla giurisdizione tributaria le contestazioni del titolo su cui si fonda la riscossione esattoriale

    Le controversie relative al titolo della riscossione e agli atti tributari presupposti rientrano nella giurisdizione del giudice tributario.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19

    ricorso proponibile avverso il ruolo e la cartella di pagamento

    Il contribuente deve impugnare davanti al giudice tributario la cartella, il ruolo e gli altri atti tributari impugnabili, anche quando li contesti per mancata notificazione.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 57

    non sono ammesse determinate opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi

    Il divieto di opposizione davanti al giudice ordinario non elimina la tutela del contribuente, quando la controversia rientra nella giurisdizione tributaria.

  • Codice di procedura civile, artt. 615 e 617

    opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi

    La contestazione del pignoramento per omessa o invalida notificazione della cartella è qualificata come opposizione agli atti esecutivi, ma, in materia tributaria, deve essere proposta davanti al giudice tributario.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    Il rigetto del ricorso incidentale comporta il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • Quando il contribuente contesta la mancata o irregolare notificazione della cartella di pagamento o di altri atti tributari presupposti al pignoramento, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice tributario.
  • La qualificazione formale dell'azione non è decisiva: anche se la contestazione riguarda un pignoramento, occorre individuare il vizio dedotto e l'atto a cui si riferisce.
  • Il pignoramento può essere il primo atto conosciuto dal contribuente e, in tale situazione, può essere impugnato davanti al giudice tributario per far valere l'invalidità derivata dalla mancata notificazione degli atti presupposti.
  • L'opposizione ex art. 615 c.p.c. non può essere utilizzata davanti al giudice ordinario per recuperare contestazioni che avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente davanti al giudice tributario.
  • La giurisdizione va determinata sulla base della contestazione prospettata, non dell'esito della verifica sulla notificazione: l'effettiva validità della notifica è questione di merito.
  • Le contestazioni relative a vizi propri dell'esecuzione successivi alla notificazione del titolo possono invece rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo le regole applicabili all'esecuzione forzata tributaria.

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