Cassazione Penale, Sentenza n. 9597/2025 del 10/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli (28/06/2024) che li aveva ritenuti colpevoli, riducendo peraltro le pene rispetto al Tribunale. Le censure principali erano: mancata assunzione di prove decisive e violazione del diritto alla prova (art. 495 cp. proc. pen.); illegittima utilizzazione di dichiarazioni predibattimentali acquisite ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen. per effetto di presunte intimidazioni; mancata indicazione e audizione di soggetti elencati nelle liste del P.M. (artt. 468, 493, 210 cod. proc. pen.); richieste istruttorie ritenute decisive e non ammesse in appello (art. 507 cod. proc. pen.); inutilizzabilità delle intercettazioni (artt. 267, 271 cod. proc. pen.) per eccessiva genericità delle autorizzazioni; difetto di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto (artt. 521, 522 cod. proc. pen.); errori nella determinazione della pena e nella declaratoria di recidiva (art. 81 e art. 63 cod. pen.). Meles era altresì imputato per induzione a rendere dichiarazioni mendaci (art. 377-bis cod. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati e ha dichiarato inammissibile parte delle doglianze ove previsto. In sintesi: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito della Corte d'Appello, la quale aveva adeguatamente motivato il rigetto delle richieste di rinnovazione istruttoria, aveva potuto disporre l'audizione ex officio dei coimputati (art. 507) e aveva correttamente acquisito ed utilizzato le dichiarazioni predibattimentali alla luce dell'accertata intimidazione subita da più testimoni; le intercettazioni sono state ritenute legittime perché autorizzate alla luce di gravi indizi di reato relativi a fatti già occorsi (il requisito riguarda l'esistenza del reato, non la colpevolezza di un soggetto specifico); non è stata ravvisata manifesta illogicità della motivazione che potesse giustificare annullamento in sede di legittimità; le censure sulla recidiva/quantificazione della pena sono state escluse in quanto la recidiva era già stata applicata in primo grado ed erano operative le regole mitigatorie. Conseguenza pratica: conferma delle condanne e delle pene come stabilite in sede di appello (riduzione rispetto al primo grado esclusa l'annullamento).
Norme richiamate
art. 377-bis cod. pen.
Delitto contestato a Meles (induzione a rendere dichiarazioni mendaci); la Corte ha esaminato la prova relativa e ritenuto adeguata la motivazione di merito.
art. 500 comma 4 cod. proc. pen.
Consente l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali quando sussistano intimidazioni o ritrattazioni; la Corte ha ritenuto ammissibile l'utilizzo delle dichiarazioni dei testimoni intimiditi, anche se l'intimidazione era opera di un terzo, purché la compromissione della genuinità dell'esame risultasse dagli elementi.
art. 507 cod. proc. pen.
Il giudice d'appello può disporre d'ufficio assunzione di mezzi di prova; la Corte ha confermato che tale potere è esercitabile anche a supplenza dell'inerzia delle parti purché sussista assoluta necessità e decisività della prova.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b, c, d, e)
Criteri di sindacato motivazionale e di legittimità; la Corte ha applicato i limiti del controllo di legittimità (solo carenza o manifesta illogicità della motivazione).
artt. 267 e 271 cod. proc. pen.
Norme sulle intercettazioni; la Corte ha richiamato che l'autorizzazione richiede 'gravi indizi di reato' relativi all'esistenza dell'illecito e non necessariamente alla colpevolezza di persona determinata.
art. 266 cod. proc. pen.
Riferimento al tipo di reati che giustificano intercettazioni; la Corte ha sottolineato che gli indizi devono essere gravi rispetto al fatto reato.
art. 495 comma secondo cod. proc. pen.
Diritto alla prova; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata perché le richieste difensive erano esplorative o tardive e la motivazione di merito ha indicato elementi sufficienti.
artt. 468, 493, 210 cod. proc. pen.
Procedure relative alle liste di persone da sentire e alla gestione dei testi; la Corte ha ritenuto non decisivo il mancato inserimento in liste quando l'assunzione d'ufficio e la valutazione complessiva del giudice risultano conformi alle norme.
artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
Principio di corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto; la Corte ha escluso la violazione, ritenendo coerente la qualificazione del ruolo dei ricorrenti rispetto alla ricostruzione fattuale.
art. 81 comma 4 e art. 63 comma 4 cod. pen.
Regole sulla recidiva e sulle circostanze ad effetto speciale; la Corte ha confermato che la recidiva era già stata considerata in primo grado e che la disciplina mitigatoria era stata correttamente applicata.
art. 111 Cost.
Richiamata nella giurisprudenza citata come parametro costituzionale per il giusto processo e la verifica dell'attività istruttoria del giudice.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulla motivazione è limitato: si interviene solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione riscontrabile nel testo della decisione; valutazioni probatorie e scelta delle fonti di prova restano di merito.
- Le dichiarazioni predibattimentali possono essere utilizzate se emerge una compromissione della genuinità dell'esame (intimidazione o ritrattazione), anche quando l'intimidazione sia stata posta in essere da un terzo e non necessariamente dall'imputato a cui quelle dichiarazioni vengono poi riferite.
- Il giudice d'appello può, con art. 507, disporre d'ufficio prove integrative anche per supplire all'inerzia delle parti, ma l'intervento deve essere motivato dalla necessità e dalla decisività della prova richiesta.
- Le intercettazioni richiedono 'gravi indizi di reato' in relazione all'esistenza dell'illecito e non necessariamente gravi indizi di colpevolezza di una persona specifica; autorizzazioni non precise sul soggetto captato non sono automaticamente invalide se sussistono gravi fatti indiziari oggettivi.
- Richieste istruttorie tardive o meramente esplorative possono essere rigettate se il giudice di merito ha già a disposizione elementi sufficienti per la decisione; la difesa deve indicare con precisione l'incidenza decisiva della prova chiesta.
- La correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto richiede coerenza tra l'imputazione e la ricostruzione fattuale; cambi di qualificazione giuridica sono ammissibili se adeguatamente motivati e coerenti con le risultanze probatorie.
- Sulle questioni di recidiva e determinazione della pena, l'esame deve verificare se fattori aggravanti/mitiganti sono già stati considerati in primo grado; l'errata applicazione emerge solo se la motivazione di merito è contraddittoria o inesistente.
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