Sentenza n. 276/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la revocazione della sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione giurisdizionale, n. 310 del 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del CGARS che aveva parzialmente riformato la sentenza del TAR, respingendo alcuni motivi aggiunti relativi all’esclusione dalla gara e all’ammissione dell’aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa esclusa ha proposto ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo plurimi errori di fatto revocatori nella sentenza d’appello. In particolare, ha sostenuto che il giudice avesse erroneamente percepito e interpretato la relazione del verificatore, attribuendo ai reagenti offerti dall’impresa una non conformità al requisito capitolare relativo alla disponibilità di reagenti pronti all’uso e direttamente alloggiabili sullo strumento. Secondo la ricorrente, la relazione avrebbe invece attestato la conformità dei prodotti, limitandosi a rilevare una maggiore performance dei reagenti dell’aggiudicataria; le operazioni di capovolgimento e di attesa in posizione verticale riguarderebbero la fase di trasporto e stoccaggio in magazzino, non il requisito di diretta alloggiabilità sullo strumento. Sono stati inoltre dedotti errori revocatori derivanti dall’omesso esame delle doglianze sulla disparità di trattamento tra gli operatori economici e sull’illegittima ammissione dell’aggiudicataria per asserite difformità degli spazi di lavoro progettati presso un presidio ospedaliero. La ricorrente ha anche contestato l’assenza di contraddittorio nelle operazioni di verificazione. Nella fase rescissoria ha chiesto il rigetto dell’appello originariamente proposto dall’aggiudicataria.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Quanto alla contestata lettura della relazione di verificazione e degli atti di gara, il Collegio ha ritenuto che le censure riguardassero la valutazione e l’interpretazione delle risultanze processuali, non una mera errata percezione materiale di un fatto documentale. La sentenza revocanda aveva espressamente distinto tra reagenti pronti all’uso e diretta alloggiabilità sullo strumento, ritenendo che i reagenti dell’impresa ricorrente necessitassero di un’attesa di un’ora, mentre quelli dell’aggiudicataria potessero essere collocati direttamente sullo strumento senza ritardare il dosaggio. Tale apprezzamento tecnico-probatorio, anche se contestato, integra eventualmente un errore di giudizio e non è censurabile con la revocazione. Il Collegio ha precisato che l’errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione immediatamente rilevabile del contenuto materiale degli atti, riferita a un punto non controverso, decisiva e non oggetto di motivata valutazione; non può invece consistere nell’erronea interpretazione, nel mancato approfondimento o nell’incompleto apprezzamento delle prove. Anche le censure sull’omessa pronuncia sono state ritenute infondate o inammissibili: la sentenza revocanda conteneva argomentazioni incompatibili con la prospettazione della disparità di trattamento e aveva già valutato i documenti relativi agli spazi di lavoro dell’aggiudicataria. Quanto al contraddittorio nella verificazione, l’ordinanza che l’aveva disposta non prevedeva forme di partecipazione delle parti; in ogni caso, l’eventuale vizio non avrebbe integrato un errore di fatto revocatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 4.000,00 per ciascuna controparte costituita, per complessivi euro 8.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
Disciplina la revocazione delle sentenze del giudice amministrativo mediante rinvio ai casi previsti dal codice di procedura civile.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
L’errore revocatorio consiste nella supposizione dell’esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, o dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita; deve riguardare un punto non controverso, non essere stato oggetto di espressa motivazione, essere decisivo e immediatamente rilevabile. Non comprende gli errori di giudizio, di interpretazione o di valutazione delle prove.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è un rimedio eccezionale e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio volto a rivalutare le prove o l’interpretazione degli atti processuali.
- L’errore di fatto revocatorio ricorre soltanto quando il giudice abbia falsamente percepito il contenuto materiale di un atto, ritenendo esistente un fatto documentale escluso o inesistente un fatto documentale provato; l’errore deve riguardare un punto non controverso, non essere stato oggetto di espressa motivazione, essere decisivo e risultare immediatamente percepibile.
- L’erronea interpretazione della lex specialis, della relazione del verificatore o delle risultanze tecniche, così come l’incompleto apprezzamento delle prove o il mancato approfondimento di una circostanza, integra al più un errore di giudizio e non è deducibile mediante revocazione per errore di fatto.
- L’omessa pronuncia può assumere rilievo revocatorio solo quando, esaminando complessivamente la motivazione, risulti che il punto controverso non sia stato esaminato; non sussiste quando la decisione sul motivo emerga implicitamente da un’affermazione decisoria incompatibile con la tesi della parte.
- L’eventuale contestazione delle modalità di svolgimento di una verificazione non integra errore di fatto revocatorio quando l’attività sia stata svolta conformemente alle prescrizioni dell’ordinanza istruttoria; in ogni caso, la censura sulle modalità processuali non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito tecnico della decisione.
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