Cassazione Civile, Ordinanza n. 37212/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla contribuente due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2005 e 2006, rideterminando i redditi dichiarati e richiedendo maggiori Irpef e Irap sulla base delle movimentazioni bancarie del conto corrente. La contribuente aveva impugnato gli accertamenti; in primo grado l'impugnazione era stata accolta solo in parte, mentre in appello la decisione le era stata sfavorevole. In sede di ricorso per cassazione la contribuente ha proposto quattro motivi, ma nelle more ha presentato domanda di definizione agevolata della lite pendente ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, dichiarando rinuncia al giudizio e depositando la documentazione dei pagamenti dovuti.
La decisione
La Corte ha rilevato che ricorrevano i presupposti dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 per la definizione agevolata della controversia pendente: la contribuente aveva aderito alla procedura, aveva espressamente rinunciato al giudizio e risultavano depositati i bollettini attestanti il pagamento dell'importo liquidato e rateizzato. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per definizione delle pendenze tributarie. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018. La Corte ha inoltre escluso la condanna al raddoppio del contributo unificato, perché la cessazione della materia del contendere era sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La definizione agevolata della lite pendente, se validamente perfezionata con adesione, rinuncia al giudizio e pagamento dell'importo dovuto, comporta l'estinzione del processo.
art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In caso di estinzione del giudizio tributario per definizione della lite, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
La norma disciplina gli effetti processuali della definizione delle controversie tributarie pendenti, inclusa la regolazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando la causa di estinzione del giudizio è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia tributaria pendente, quando risulti validamente perfezionata, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza esame dei motivi di ricorso.
- Ai fini dell'estinzione per definizione della lite è necessario che emerga l'adesione alla procedura, la rinuncia al giudizio e l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto o rateizzato.
- Quando la cessazione della materia del contendere sopravviene dopo la proposizione del ricorso, non ricorrono i presupposti per applicare il raddoppio del contributo unificato.
- Nell'estinzione del giudizio tributario per definizione agevolata, la regola sulle spese è quella della loro permanenza a carico di chi le abbia anticipate.
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