Sentenza n. 1018/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento adottato dal Comune di Lipari in data 11 novembre 2025, notificato il 21 novembre 2025, con cui veniva comunicato il rigetto dell'istanza di condono presentata in data 30 marzo 2004, nonché di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, anche allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a opere abusive consistenti nell'ampliamento di un immobile in area paesaggisticamente vincolata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale dell'11 novembre 2025, notificato il 21 novembre 2025, con cui era stata rigettata l'istanza di condono presentata il 30 marzo 2004 dalla loro dante causa ai sensi della disciplina del cosiddetto terzo condono. Le opere consistevano nell'ampliamento dell'immobile per 35 mq, realizzato e ultimato nel 2003, in area soggetta a vincolo paesaggistico derivante da un decreto del 1966. I ricorrenti hanno dedotto sviamento ed eccesso di potere, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, violazione della legge n. 326/2003 e dell'art. 97 Cost. Hanno sostenuto che il Comune avrebbe dovuto conformarsi al nulla osta paesaggistico rilasciato dalla Soprintendenza nel 2022, ritenuto obbligatorio e vincolante; che il diniego non avrebbe descritto adeguatamente la consistenza delle opere e il loro rapporto con il contesto paesaggistico; che il mero richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022 sarebbe stato insufficiente; che, prima del rigetto, sarebbe stato necessario un nuovo procedimento davanti alla Soprintendenza; che il Comune non avrebbe adeguatamente valutato le osservazioni presentate in sede procedimentale. È stata inoltre dedotta la nullità, in via alternativa all'annullamento, del provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ricostruito la disciplina del terzo condono, rilevando che, in Sicilia, l'art. 24 l.r. n. 15/2004 recepisce integralmente l'art. 32 d.l. n. 269/2003, compresi i limiti posti dal comma 27, lett. d). Nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, le opere sono condonabili solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni: realizzazione anteriore all'imposizione del vincolo; conformità alle prescrizioni urbanistiche; riconducibilità agli abusi minori delle tipologie 4, 5 e 6 dell'allegato 1 al d.l. n. 269/2003; parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo. Nel caso concreto mancavano più condizioni decisive: le opere erano state ultimate dopo l'imposizione del vincolo, rientravano nella tipologia 1 e comportavano un aumento di volumetria. La preclusione alla sanatoria operava quindi automaticamente, senza necessità di ulteriori valutazioni di merito della Soprintendenza. Il nulla osta paesaggistico non rendeva condonabile l'abuso, poiché riguardava soltanto la compatibilità paesaggistica e costituiva uno dei requisiti, non sufficiente da solo, per la sanatoria; spettava invece al Comune verificare tutti i presupposti urbanistico-edilizi e legali del condono. Il TAR ha ritenuto sufficiente la motivazione del diniego, anche per relationem, mediante il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022 e l'esplicitazione delle conseguenze della pronuncia sul caso concreto. Ha escluso che il precedente nulla osta fosse intangibile, poiché il procedimento di condono era ancora pendente e non si era formato un rapporto esaurito; la declaratoria di illegittimità costituzionale impediva l'applicazione della disciplina dichiarata incostituzionale ai rapporti ancora non definiti. Ha infine ritenuto sufficiente la motivazione sintetica sulle osservazioni procedimentali, trattandosi di attività vincolata e di una preclusione derivante direttamente dalla legge. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 32, commi 26-27, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora "siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici"
Nel terzo condono, nelle aree vincolate, la sanatoria è preclusa per le opere realizzate dopo l'imposizione del vincolo, non conformi alla disciplina urbanistica o riconducibili alle tipologie maggiori; sono condonabili soltanto opere minori e solo in presenza congiunta degli ulteriori presupposti di legge.
art. 24 l.r. Sicilia 5 novembre 2004, n. 15
dalla «data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni»
La disposizione siciliana recepisce integralmente l'art. 32 d.l. n. 269/2003, compresi i limiti sostanziali alla sanabilità stabiliti dal comma 27, lett. d).
sentenza Corte costituzionale n. 252/2022
La pronuncia ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina regionale siciliana che consentiva una diversa interpretazione del terzo condono e ha chiarito che anche in Sicilia operano i limiti statali, compreso il carattere ostativo dei vincoli paesaggistici anteriori alle opere anche se non comportano inedificabilità assoluta.
art. 136 Cost.
La declaratoria di illegittimità costituzionale determina la cessazione dell'efficacia della norma incostituzionale e impedisce che essa sia applicata ai rapporti ancora non esauriti.
art. 30 l. 11 marzo 1953, n. 87
La pronuncia di illegittimità costituzionale produce effetti erga omnes e retroattivi, salvi i rapporti esauriti e le situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili.
art. 97 Cost.
Invocato dai ricorrenti quale parametro di buon andamento e imparzialità, non è stato ritenuto violato dal giudice.
art. 52, commi 1-2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito la base per l'oscuramento delle generalità dei ricorrenti nel testo della sentenza.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 ai fini della tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel regime del terzo condono edilizio, per opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico, la sanatoria è possibile soltanto quando ricorrano congiuntamente la realizzazione anteriore all'imposizione del vincolo, la conformità urbanistica, la riconducibilità dell'intervento alle tipologie di abusi minori 4, 5 o 6 dell'allegato 1 al d.l. n. 269/2003 e il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
- Il parere paesaggistico favorevole non è sufficiente a rendere condonabile un abuso edilizio: esso attesta esclusivamente la compatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici e costituisce uno soltanto dei presupposti della sanatoria, mentre spetta al Comune verificare autonomamente tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina del condono.
- Quando l'abuso ricade in una fattispecie oggettivamente esclusa dalla disciplina del terzo condono, la preclusione legale opera automaticamente e non è necessaria una nuova o ulteriore valutazione della Soprintendenza; il parere paesaggistico eventualmente già rilasciato non può superare l'insanabilità derivante dalla legge.
- La motivazione del diniego di condono può essere resa anche per relationem mediante il richiamo a una pronuncia della Corte costituzionale, purché l'amministrazione espliciti le conseguenze della pronuncia sui presupposti di sanabilità dell'intervento concreto.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale si applica ai procedimenti di condono ancora pendenti, poiché il rilascio di un parere paesaggistico o il decorso del tempo durante l'istruttoria non determina la formazione di un rapporto esaurito né consolida il diritto alla sanatoria.
- Quando il diniego di condono discende direttamente da una preclusione legale e l'attività amministrativa è vincolata, è sufficiente una motivazione sintetica sulle osservazioni procedimentali, purché consenta di comprendere la ragione giuridica del rigetto.
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