Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2558/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego n. 1890/2025, emesso dal Consolato Generale d’Italia a San Pietroburgo in data 10.12.2025 e notificato in data 29.12.2025 avente ad oggetto il diniego del visto per motivi di “lavoro autonomo” e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali a quello sopra indicato, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202601487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto per motivi di lavoro autonomo, con gli atti presupposti, connessi e consequenziali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente visto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per lavoro autonomo adottato dal Consolato Generale d’Italia a San Pietroburgo, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto, in sostanza, vizi istruttori e motivazionali, sostenendo che, in presenza di un quadro documentale e fattuale complesso e di difficile interpretazione, l’amministrazione avrebbe dovuto attivare un colloquio consolare, il contraddittorio procedimentale e l’eventuale soccorso istruttorio documentale. Ha inoltre prospettato un pregiudizio derivante dall’esecuzione del diniego, rilevante ai fini del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame della posizione del ricorrente. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto, con valutazione sommaria e riservata ogni ulteriore approfondimento di merito, plausibile la fondatezza delle censure istruttorie e motivazionali: a fronte della complessità e della difficile interpretazione del quadro documentale e fattuale, l’amministrazione avrebbe dovuto attivare il colloquio consolare previsto dall’art. 4, comma 2, del D.I. 850/2011, nonché il contraddittorio procedimentale e l’eventuale soccorso istruttorio documentale ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, e dell’art. 6 della legge n. 241/1990. Ha ritenuto altresì apprezzabile il pregiudizio prospettato dal ricorrente, previo bilanciamento degli interessi coinvolti. La misura cautelare è stata quindi concessa esclusivamente per il riesame, senza definizione del merito; le spese sono state riservate alla decisione definitiva ed è stata fissata la camera di consiglio per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; il TAR ha accolto la domanda cautelare sulla base della sommaria valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 4, comma 2, D.I. 850/2011

    Il colloquio consolare deve essere attivato quando, nel procedimento relativo al visto, la complessità del quadro documentale e fattuale ne renda necessaria l’acquisizione o il chiarimento.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Impone all’amministrazione di improntare i rapporti con i cittadini ai principi di collaborazione e buona fede; tali principi rilevano anche nel procedimento di rilascio del visto.

  • art. 6 l. 241/1990

    Consente e impone al responsabile del procedimento di curare l’istruttoria e di acquisire o richiedere gli elementi necessari; nel caso concreto il TAR ha ravvisato la necessità di un eventuale soccorso istruttorio documentale.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio di un visto, quando il quadro documentale e fattuale risulta complesso e di difficile interpretazione, l’amministrazione consolare deve valutare l’attivazione di un colloquio consolare per chiarire gli elementi rilevanti ai fini della decisione.
  • I principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e privato possono imporre, nel procedimento di rilascio del visto, l’instaurazione del contraddittorio procedimentale e l’eventuale attivazione di un soccorso istruttorio documentale, quando ciò sia necessario per una corretta valutazione della posizione dell’istante.
  • In sede cautelare, la sussistenza di plausibili carenze istruttorie o motivazionali e di un pregiudizio apprezzabile può giustificare l’accoglimento della domanda cautelare ai soli fini del riesame, senza anticipare la decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneBuona fede e correttezza della PATutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.