Sentenza n. 506/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento dell’ordinanza del 13.3.2024 Prot. n. 9127, notificata il 13.3.2024, avente ad oggetto: “Ordinanza di demolizione opere abusive (art. 31 DPR 380/01) eseguite sull’immobile distinto al Catasto al Foglio n. 34, Particella n. 151, ubicato in Via Maestri del Lavoro n. 22”, NONCHÉ di ogni atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di opere abusive relativa a una struttura metallica coperta, realizzata in aderenza a un capannone industriale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione, limitatamente al manufatto principale, di circa 12,4 per 25,5 metri e alto da 6 a 6,90 metri, costituito da una struttura portante in acciaio, in parte tamponata con pannelli e in parte con teli in PVC, posta su basamento in cemento armato e collegata all'opificio. Gli ulteriori manufatti indicati nell'ordinanza erano stati smontati dalla ricorrente. Con un unico articolato motivo sono state dedotte violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 5, del regolamento edilizio comunale, della circolare ministeriale n. 1918/1977, dell'art. 4 della l.r. Marche n. 17/2015, dell'art. 6 d.P.R. n. 380/2001, del d.lgs. n. 222/2016 e del d.m. 2 marzo 2018, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e carenza dei presupposti. La società ha sostenuto che l'opera fosse una struttura metallica di sostegno a una tenda, destinata alla protezione dello spazio esterno e alle operazioni di carico e scarico, riconducibile all'edilizia libera, alla manutenzione ordinaria degli impianti industriali o alla figura della pergotenda. Ha evidenziato la retrattilità della struttura e della copertura e la rimozione del pannello frontale. Il Comune ha resistito sostenendo la legittimità dell'ordinanza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ritenuto legittima la qualificazione comunale del manufatto come nuova costruzione soggetta a titolo edilizio. La struttura, per le notevoli dimensioni, il basamento in calcestruzzo armato, l'ancoraggio almeno parziale al suolo e la conformazione del telaio, non è stata ritenuta opera stagionale o facilmente amovibile riconducibile all'art. 6 d.P.R. n. 380/2001. Neppure è stata riconosciuta la natura di pergotenda: la struttura di sostegno, costituita da un rilevante impalcato di travi e pilastri, assume carattere principale rispetto alla copertura tessile e determina una trasformazione permanente del suolo e una volumetria o comunque un'estensione funzionale dell'edificio esistente. Il posizionamento di parte dei pilastri su binari non dimostra la temporaneità né la facile rimovibilità dell'opera. Il Collegio ha inoltre escluso l'applicabilità della disciplina regionale sull'edilizia libera e sulla manutenzione ordinaria degli impianti industriali. Le ipotesi relative a opere di protezione di apparecchiature, opere precarie o facilmente amovibili e coperture estensibili per il carico e scarico presuppongono opere coerenti con la loro funzione e consistenza; una struttura di tali dimensioni, idonea a sostenere attività lavorative e ad accrescere stabilmente le capacità funzionali dell'insediamento produttivo, non vi rientra. La finalità temporanea dichiarata dalla società non è decisiva, dovendosi considerare l'effettiva attitudine dell'opera a soddisfare esigenze stabili e permanenti. La presenza di una copertura in tela astrattamente amovibile non è sufficiente a qualificare come edilizia libera una struttura di rilevante impatto, anche perché l'area era soggetta a vincolo di crinale. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della complessità della normativa applicabile.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa dell'ordinanza di demolizione impugnata per opere edilizie abusive.
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001
La struttura è stata correttamente qualificata come nuova costruzione, in ragione della consistenza, dell'ancoraggio al suolo e dell'incremento stabile delle attitudini funzionali dell'insediamento produttivo.
art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. 380/2001
La disciplina dell'edilizia libera per opere stagionali non è applicabile perché il manufatto è almeno parzialmente infisso al suolo e non appare destinato alla rimozione.
art. 4, lett. l), l.r. Marche n. 17/2015
Le opere libere negli stabilimenti industriali devono rientrare nelle specifiche categorie previste, non modificare le caratteristiche complessive dello stabilimento, essere interne al perimetro o all'area di pertinenza e non incidere sulle strutture; tali condizioni non ricorrono per un manufatto di rilevanti dimensioni e stabilmente ancorato.
art. 7, comma 5, regolamento edilizio del Comune di Osimo
Il richiamo alla circolare ministeriale sulla manutenzione ordinaria degli edifici industriali deve essere interpretato conformemente alla disciplina regionale sovraordinata e non consente opere di qualsiasi consistenza e dimensione.
circolare Ministero dei lavori pubblici 16 novembre 1977, n. 1918
La disciplina della manutenzione ordinaria degli impianti industriali riguarda interventi funzionali e di adeguamento tecnologico che, in rapporto alle dimensioni dello stabilimento, non ne modifichino le caratteristiche complessive, siano interni al perimetro e non incidano sulle strutture o sull'aspetto.
d.l. 29 maggio 2024, n. 69
La definizione normativa della pergotenda, comunque ritenuta non applicabile ratione temporis e in concreto non pertinente, presuppone che non sia creato un volume ulteriore e che la struttura principale sia costituita dalla tenda o dalla copertura.
Massime di principio
- Una struttura realizzata in aderenza a un edificio produttivo, di notevoli dimensioni, dotata di basamento in calcestruzzo armato e ancorata almeno parzialmente al suolo, costituisce nuova costruzione soggetta a titolo edilizio quando determina un'estensione stabile delle capacità funzionali dell'insediamento, anche se la copertura è tessile o astrattamente retrattile.
- La qualificazione di un'opera come pergotenda richiede che la tenda o la copertura costituisca l'elemento principale e che l'installazione non determini la creazione di un volume ulteriore o una trasformazione permanente del suolo; non è sufficiente la mera amovibilità della copertura se la struttura portante ha dimensioni e consistenza prevalenti.
- La natura precaria di un manufatto edilizio deve essere valutata in relazione alla sua effettiva attitudine a soddisfare esigenze stabili e permanenti, non sulla base delle sole dichiarazioni del proprietario, dei materiali utilizzati o della teorica possibilità di rimozione.
- Le disposizioni regionali che ammettono interventi di edilizia libera negli stabilimenti industriali non possono essere interpretate come autorizzazione generale alla realizzazione di strutture di qualsiasi consistenza: restano necessari il rispetto delle categorie tipizzate dalla legge e il mancato incremento delle caratteristiche complessive e delle attitudini funzionali dell'insediamento.
- Il richiamo contenuto in un regolamento edilizio comunale a una circolare ministeriale deve essere applicato in conformità alla fonte normativa regionale sovraordinata e non può ampliare l'ambito dell'edilizia libera oltre i limiti stabiliti dalla legge.
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