Circolare n. 6 del 1/04/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle entrate, chiarendone ambito, presupposti, criteri di calcolo degli importi dovuti, termini, sospensione dei giudizi ed effetti del perfezionamento. Vengono anche esaminate le interazioni con la rottamazione dei carichi e le specifiche regole per le società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI, per le quali opera una definizione speciale con percentuali e limiti diversi. Il documento individua in modo puntuale quali liti sono definibili e quali sono escluse, distinguendo tra atti impositivi e atti di mera riscossione, tra sanzioni collegate e non collegate al tributo, e tra controversie ancora pendenti e rapporti già definiti o esauriti.
Definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 e art. 7, comma 2, lett. b), DL 119/2018
Definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 e art. 7 DL 119/2018
La circolare fornisce istruzioni operative e interpretative sulla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti introdotta dal decreto-legge n. 119 del 2018. Il documento chiarisce presupposti soggettivi e oggettivi, criteri di calcolo delle somme dovute, termini per la domanda e per i pagamenti, sospensione dei giudizi e conseguenze del perfezionamento. Viene inoltre esaminata la disciplina speciale riservata alle società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 7.
Ambito di applicazione
La definizione riguarda le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate e che abbiano ad oggetto atti impositivi. La lite deve essere pendente in ogni stato e grado del giudizio, compreso il giudizio di Cassazione e quello di rinvio, e il ricorso di primo grado deve essere stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018.
Sono ricompresi i giudizi pendenti davanti alle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché davanti alle commissioni tributarie di Trento e Bolzano e alla Corte di cassazione. La circolare ammette anche le controversie erroneamente instaurate davanti al giudice ordinario o amministrativo, purché la materia sia tributaria; viceversa, non sono definibili le liti non tributarie erroneamente introdotte davanti alle commissioni tributarie.
Soggetti e parti del giudizio
La presenza dell’Agenzia delle entrate deve essere valutata in senso formale: la lite è definibile solo se l’Agenzia è stata evocata in giudizio, chiamata o è intervenuta. Sono quindi escluse le controversie instaurate contro il solo agente della riscossione, anche se riferite a tributi amministrati dall’Agenzia, salvo che l’Agenzia sia parte in giudizio. Sono pure escluse le liti contro altri enti impositori, come l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, salvo le diverse discipline speciali espressamente previste.
Atti oggetto delle controversie definibili
L’istituto riguarda gli atti impositivi, cioè avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati e ogni altro atto che contenga una pretesa tributaria quantificata. Restano fuori gli atti che non esprimono una pretesa determinata o che non hanno natura impositiva.
La circolare individua una serie di ipotesi escluse: dinieghi di rimborso espressi o taciti, atti che si limitano a negare agevolazioni senza quantificare un tributo, dinieghi di precedenti definizioni agevolate, atti di mera riscossione, ruoli e cartelle che riscuotono imposte già dichiarate e non versate, avvisi di liquidazione che si limitano alla liquidazione sulla base dei dati dichiarati, sanzioni per omesso o ritardato versamento quando non vi sia un atto impositivo, contributi previdenziali e assistenziali, sanzioni amministrative non tributarie, e controversie aventi a oggetto risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, IVA all’importazione e aiuti di Stato.
Liti su ruoli, cartelle e avvisi di liquidazione
Per ruoli e cartelle, la definibilità dipende dalla natura sostanziale dell’atto. Se l’atto scaturisce da una rettifica della dichiarazione o da un recupero che per la prima volta manifesta una pretesa impositiva, la lite può essere definita; se invece la cartella o il ruolo si limitano a riscuotere quanto già dichiarato, ma non versato, la definizione non è ammessa. Analoghe considerazioni valgono per gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali e dell’imposta di successione: occorre verificare se l’atto esprima o meno, per la prima volta, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata in via provvisoria o liquidata sulla base della dichiarazione.
La circolare tratta anche il caso della cartella impugnata per invalidità della notifica dell’avviso di accertamento presupposto: se la cartella è il primo atto conosciuto dal contribuente e la notifica dell’atto precedente è contestata, la lite può essere definita. Se invece l’avviso di accertamento è stato impugnato e pende un giudizio autonomo, la lite definibile è quella sull’accertamento.
Pendenza della lite e casi esclusi
Per accedere alla definizione la lite deve essere ancora pendente al 24 ottobre 2018 e non esaurita alla data di presentazione della domanda. Sono escluse le liti già coperte da giudicato, quelle concluse con sentenza di Cassazione senza rinvio e i rapporti già definiti con mediazione o conciliazione giudiziale perfezionate. Sono invece incluse le controversie con ricorso di primo grado notificato entro il 24 ottobre 2018, anche se non ancora depositato, le liti con sentenza di primo o secondo grado ancora impugnabile, quelle pendenti in rinvio e quelle con termini di riassunzione ancora in corso.
La circolare ammette anche le liti affette da vizi di inammissibilità, purché il ricorso sia stato notificato tempestivamente entro il 24 ottobre 2018 e non sia intervenuta una pronuncia della Cassazione che ne abbia statuito l’inammissibilità. Sono inoltre considerate definibili le liti interessate da sentenze per le quali pendano i termini per la revocazione ordinaria, con esclusione delle ipotesi di sentenza di Cassazione senza rinvio o di revocazione straordinaria, che non impediscono il passaggio in giudicato.
Domanda di definizione, autonomia delle controversie e termine
La definizione richiede la presentazione di una specifica domanda telematica all’ufficio dell’Agenzia delle entrate parte in giudizio, secondo il modello approvato con provvedimento direttoriale del 18 febbraio 2019. La domanda va presentata dal soggetto che ha introdotto il giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
Il termine è unico e perentorio: entro il 31 maggio 2019 devono essere effettuati il pagamento e la presentazione della domanda. Per ciascuna controversia autonoma deve essere presentata una domanda distinta e deve essere eseguito un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato; se un ricorso cumulativo contiene più atti, oppure se più giudizi sono stati riuniti, la definizione può riguardare anche solo alcuni atti, con conseguente estinzione parziale del giudizio.
Valore della controversia e percentuali applicabili
Il valore della lite coincide, in linea generale, con il tributo contestato al netto di interessi e sanzioni; nelle liti aventi a oggetto solo sanzioni, con il valore delle sanzioni stesse. L’importo dovuto per la definizione si ottiene applicando al valore della controversia le percentuali previste dall’articolo 6, in funzione dello stato e del grado del giudizio e dell’esito delle precedenti pronunce.
La circolare illustra le principali ipotesi:
- pagamento del 100% del valore della controversia se l’Agenzia è risultata vincitrice nell’ultima o unica pronuncia o se il ricorso è stato notificato ma non ancora depositato;
- pagamento del 90% se il ricorso è iscritto a ruolo in primo grado e non è stata ancora depositata una decisione;
- pagamento del 40% in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo grado e del 15% in caso di soccombenza in secondo grado;
- pagamento del 5% per le controversie pendenti in Cassazione al 19 dicembre 2018, quando l’Agenzia sia risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi;
- per le sole sanzioni non collegate al tributo, pagamento del 15% se l’Agenzia è soccombente e del 40% negli altri casi;
- per le sanzioni collegate al tributo, nessun importo è dovuto se il rapporto tributario è stato definito o comunque pagato anche con modalità diverse.
In caso di soccombenza parziale, la parte confermata dall’ultima pronuncia resta dovuta al 100%, mentre la parte annullata segue la percentuale ridotta prevista per il grado di giudizio. La circolare fornisce esempi di calcolo e precisa che, nelle controversie riguardanti le sole sanzioni, la soccombenza reciproca comporta l’applicazione combinata delle percentuali previste per ciascuna parte del valore della lite.
Importi scomputabili e assenza di rimborso
Dall’importo lordo dovuto vanno sottratte le somme già versate in pendenza di giudizio a titolo di riscossione provvisoria o comunque per importi ancora in contestazione, comprese imposte, sanzioni, interessi e anche gli interessi per dilazione, ma non gli aggi o le spese dell’agente della riscossione. Vanno inoltre scomputate, quando spettanti all’ente impositore e già effettivamente pagate, le somme versate per la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione.
Se quanto già versato è pari o superiore all’importo dovuto per la definizione, non è richiesto alcun ulteriore pagamento, ma resta comunque necessario presentare la domanda. Se invece le somme versate eccedono il costo della definizione, non spetta alcun rimborso della differenza.
Rettifica di perdite
Per le liti originate da atti di accertamento che rettificano perdite, la circolare distingue due ipotesi. Se il contribuente intende definire la lite senza affrancare la perdita, il valore della controversia coincide con la maggiore imposta accertata e la perdita resta inutilizzabile. Se invece intende anche affrancare la perdita, al valore della lite si aggiunge l’imposta virtuale commisurata alla perdita in contestazione; in tal caso la definizione comporta l’utilizzabilità delle perdite rettificate.
Rapporto con la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione
Quando le somme oggetto della lite sono anche oggetto della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione prevista dal DL n. 148/2017, il perfezionamento della definizione della controversia è subordinato al pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute per la rottamazione-bis. La circolare chiarisce che, una volta presentata la domanda di definizione della lite, le residue somme non saranno più dovute nella misura in cui restano assorbite dall’importo definitorio della controversia. Ne deriva una sostanziale rinuncia alla rottamazione dei carichi interessati dalla lite definita.
Perfezionamento della definizione, pagamento rateale e divieto di compensazione
La definizione si perfeziona con il pagamento, entro il 31 maggio 2019, dell’intero importo netto dovuto oppure della prima rata, unitamente alla presentazione della domanda. Se non vi sono somme da versare, basta la sola presentazione della domanda. Il pagamento in unica soluzione è obbligatorio se l’importo netto dovuto non supera 1.000 euro per controversia autonoma; altrimenti è ammesso il pagamento rateale fino a 20 rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata al 31 maggio 2019 e dell’ultima al 28 febbraio 2024.
Sulle rate successive alla prima maturano interessi legali dal 1° giugno 2019. Non è consentito il pagamento mediante compensazione ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997: un pagamento effettuato in compensazione non perfeziona la definizione ed espone al possibile diniego.
Effetti del perfezionamento e coobbligati
Una volta perfezionata, la definizione prevale sugli effetti di eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato alla data di entrata in vigore del decreto. Le sentenze depositate prima o dopo il 24 ottobre 2018, se non definitive, cessano di costituire titolo per rimborsi o sgravi. Se però la Corte di cassazione ha già depositato una sentenza senza rinvio prima della domanda, la pronuncia è definitiva e la definizione non può incidere su di essa.
In presenza di più coobbligati, la definizione perfezionata da uno di essi giova anche agli altri, salvo il limite del non rimborso delle somme eccedenti. Il coobbligato che definisce la lite può scomputare solo le somme eventualmente versate anche dagli altri coobbligati che abbiano a loro volta aderito alla definizione.
Sospensione dei giudizi e dei termini processuali
La presentazione della domanda non sospende automaticamente il processo. La sospensione può essere chiesta dal contribuente e, se viene depositata entro il 10 giugno 2019 copia della domanda di definizione e del pagamento, il giudizio resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. In mancanza di istanza di trattazione entro tale data, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente.
La circolare precisa che il giudizio può essere sospeso anche prima della presentazione della domanda di definizione e che la richiesta può essere formulata dal difensore anche oralmente in udienza. Viene inoltre chiarito che la sospensione del giudizio non equivale a sospensione cautelare dell’atto o della riscossione.
Per le liti definibili sono sospesi automaticamente per nove mesi i termini di impugnazione, incidentale e principale, i termini di riassunzione e quello per il controricorso in Cassazione, purché in scadenza tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019. La sospensione non riguarda i termini per il ricorso di primo grado né quelli di costituzione in giudizio.
Diniego, impugnazione ed estinzione del processo
Gli uffici verificano la regolarità della domanda, la definibilità della lite, la tempestività dei versamenti e l’eventuale rispetto dell’obbligo di pagamento entro il 7 dicembre 2018 per le somme collegate alla rottamazione-bis. Se i presupposti non ricorrono, emettono un diniego motivato da notificare entro il 31 luglio 2020. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni davanti allo stesso giudice presso il quale pende la lite.
Quando la domanda riguarda una lite per la quale è ancora pendente il termine di impugnazione dell’ultima pronuncia, la sentenza può essere impugnata insieme al diniego entro 60 giorni dalla notifica di quest’ultimo. Il contribuente non può impugnare separatamente sentenza e diniego, mentre può scegliere di impugnare solo uno dei due atti.
Se il giudizio resta sospeso per effetto della domanda di definizione, la parte interessata deve presentare istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020; in mancanza, il giudizio si estingue. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate e non è ammesso il rimborso delle spese già sostenute.
Definizione agevolata speciale per società e associazioni sportive dilettantistiche
L’articolo 7 del DL n. 119/2018 introduce una disciplina speciale per le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge n. 289/2002, con riconoscimento ai fini sportivi CONI e iscrizione nel registro al 31 dicembre 2017. La definizione speciale si applica alle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie e riguarda avvisi di accertamento in materia di IRES, IRAP e IVA riferiti a periodi d’imposta in cui il soggetto risultava iscritto nel registro.
Sono esclusi gli atti impositivi diversi dagli avvisi di accertamento e le controversie pendenti in Cassazione, per le quali resta utilizzabile solo la definizione ordinaria dell’articolo 6. Le controversie sulle sanzioni, collegate o non collegate ai tributi, sono invece definibili secondo l’articolo 6, non essendo prevista una disciplina autonoma nell’articolo 7.
Limite di 30 mila euro per la definizione speciale sportiva
La definizione speciale è preclusa se l’ammontare delle sole imposte accertate o contestate per ciascun periodo d’imposta supera 30 mila euro per ciascuna imposta IRES o IRAP. Il limite è riferito a ciascuna di tali imposte, mentre per l’IVA non opera il medesimo tetto. Se l’avviso recupera importi superiori a 30 mila euro per IRES o IRAP, la definizione speciale è esclusa; resta però sempre possibile, se ne ricorrono i presupposti, la definizione ordinaria ex articolo 6.
Importi dovuti nella definizione speciale sportiva
Per la definizione ex articolo 7 non si applicano solo percentuali sul valore della lite, ma anche percentuali sulle sanzioni e sugli interessi. La circolare indica tre ipotesi principali:
- 40% del valore della lite e 5% delle sanzioni e degli interessi se la controversia è ancora in primo grado al 24 ottobre 2018;
- 10% del valore della lite e 5% delle sanzioni e degli interessi se l’amministrazione è soccombente nell’ultima o unica pronuncia non definitiva;
- 50% del valore della lite e 10% delle sanzioni e degli interessi se è soccombente la società o associazione sportiva.
Anche in questo caso vanno scomputate le somme già versate in pendenza di giudizio o per effetto della definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione, con il medesimo vincolo del pagamento entro il 7 dicembre 2018 delle residue somme dovute per la rottamazione-bis, quando applicabile.
Conclusione operativa
La circolare, nel suo complesso, offre un quadro dettagliato delle condizioni per accedere alla definizione agevolata delle controversie tributarie, delle eccezioni e dei rapporti con altri istituti deflattivi. Per i professionisti, il documento è rilevante soprattutto per l’identificazione preliminare della lite definibile, per il corretto calcolo dell’importo netto dovuto, per la gestione delle sospensioni processuali e per la verifica dell’eventuale interazione con precedenti o parallele definizioni dei carichi.
Punti principali
Oggetto e finalità della definizione agevolata
La circolare illustra l’istituto della definizione agevolata delle controversie tributarie previsto dall’articolo 6 del DL n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018. La definizione riguarda le liti in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, purché il ricorso di primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018. È richiamata anche la disciplina speciale dell’articolo 7, comma 2, lettera b), e comma 3, per società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI al 31 dicembre 2017.
Ambito soggettivo e oggettivo delle liti definibili
Sono definibili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, pendenti davanti alle commissioni tributarie o alla Corte di cassazione, anche se erroneamente instaurate davanti a giudice ordinario o amministrativo, purché riguardino materia tributaria. È necessario che l’Agenzia delle entrate sia parte in senso formale del giudizio. Restano escluse le liti in cui parte sia solo l’agente della riscossione, quelle contro altri enti impositori, le controversie su sanzioni amministrative non tributarie, i dinieghi di rimborso, gli atti privi di una pretesa quantificata, i dinieghi di precedenti definizioni agevolate e, in generale, gli atti di mera riscossione, salvo i casi in cui l’atto assuma sostanza impositiva.
Controversie escluse e casi particolari
La circolare esclude dalla definizione i ruoli, le cartelle e gli avvisi di liquidazione che si limitino a riscuotere imposte già dichiarate e non versate, nonché le sanzioni per omesso o ritardato versamento quando non vi sia un atto impositivo. Sono invece definibili le controversie in cui la cartella o il ruolo derivino da rettifica della dichiarazione e abbiano quindi natura impositiva. Sono inoltre trattati i casi delle società di persone, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle tasse automobilistiche, delle risorse proprie dell’UE, dell’IVA all’importazione e degli aiuti di Stato, tutti con specifiche esclusioni o limiti.
Pendenza della lite e termini di accesso
La lite deve essere pendente al 24 ottobre 2018 e non definita alla data di presentazione della domanda. Sono escluse le controversie già coperte da giudicato o concluse senza rinvio in Cassazione, nonché quelle già definite con mediazione o conciliazione perfezionate. Sono invece incluse le liti con ricorso notificato entro il 24 ottobre 2018, quelle con termini di impugnazione ancora pendenti, quelle in rinvio e quelle con termini di riassunzione in corso. La domanda va presentata entro il 31 maggio 2019 e, per ciascuna controversia autonoma, occorre un’istanza distinta e un distinto versamento.
Determinazione del valore della lite e degli importi dovuti
Il valore della controversia coincide, di regola, con il tributo in contestazione al netto di interessi e sanzioni; nelle liti sulle sole sanzioni, con l’importo delle sanzioni stesse. Gli importi dovuti sono calcolati applicando le percentuali previste dall’articolo 6 in base allo stato e al grado del giudizio: 100% del valore, 90%, 40%, 15%, 5%, nonché regole speciali per le sole sanzioni e per la soccombenza parziale. Sono scomputabili gli importi già versati in pendenza di giudizio e, in certi casi, le somme pagate per la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione.
Rapporti con la rottamazione dei carichi e condizioni di perfezionamento
Se le somme oggetto della controversia sono state incluse nella definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, il perfezionamento della lite è subordinato al pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute per la rottamazione-bis. Con la definizione delle liti, tali residue somme restano assorbite e non sono più dovute, con sostanziale rinuncia alla rottamazione per quei carichi. La definizione si perfeziona con il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata entro il 31 maggio 2019, ovvero con la sola presentazione della domanda se non vi sono somme da versare; non è ammessa la compensazione.
Sospensione dei giudizi, termini e diniego
Le controversie definibili non sono sospese automaticamente, ma il contribuente può chiedere la sospensione del processo fino al 10 giugno 2019 depositando domanda di definizione e prova del pagamento, con sospensione poi fino al 31 dicembre 2020. Sono sospesi ope legis per nove mesi i termini di impugnazione, riassunzione e controricorso in Cassazione che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019. L’Ufficio verifica la regolarità della domanda e dei versamenti e può notificare diniego motivato entro il 31 luglio 2020, impugnabile entro 60 giorni.
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