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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40762/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva ritenuto sussistente, in parte, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione alla cessione di rimanenze e beni strumentali dalla società fallita Nuova C.B.F. s.r.l. alla Edil S.a.v. S.r.l. La Corte d'appello aveva qualificato come non distrattiva la sola cessione materiale, qualificandosi come distrattiva la successiva mancata riscossione oltre il termine consuetudinario di 120 giorni, nella parte eccedente i crediti compensabili (pari a € 91.707). I motivi di ricorso denunciavano: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (lett. e) art. 606 c.p.p.), rilevando che la cessione rientrava nella fisiologia dei rapporti commerciali tra le società e che non vi era prova di un previo accordo criminoso tra Pazzaglia e l'amministratrice Reccia; che la Corte aveva valorizzato un post factum (l'inadempimento della Edil S.a.v.) irrilevante ai fini della bancarotta fraudolenta; e, per Pazzaglia, la mancata applicazione della riduzione della pena prevista dall'art. 219, comma 2, n.1 l. fall. in relazione all'estinzione del reato per bancarotta preferenziale.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso di Andrea Squadrani e ha accolto quello di Giuliano Pazzaglia. Ha ritenuto corretto il giudizio di responsabilità nei confronti di Squadrani, quale amministratore subentrato che, pur trovandosi in una situazione di squilibrio finanziario conclamato, non si era attivato per curare la riscossione dei crediti e aveva autorizzato o consentito cessioni nella sua amministrazione senza ottenere il pagamento oltre il termine di 120 giorni. Per Pazzaglia, invece, la Corte ha accolto il ricorso perché mancava prova di un accordo criminoso o di una volontà del medesimo di contribuire al disegno distrattivo: il mancato pagamento della Edil S.a.v. è stato inquadrato come possibile inadempimento contrattuale collegabile alla crisi finanziaria della stessa, non come elemento sufficiente a fondare la bancarotta fraudolenta nei confronti dell'amministratore cessionario. Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    Norma invocata come parametro per censurare la motivazione (contraddittorietà e manifesta illogicità) della sentenza impugnata; la Corte valuta se le argomentazioni di merito siano logicamente coerenti.

  • art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare

    Norma richiamata dal ricorrente Pazzaglia in relazione alla riduzione del trattamento sanzionatorio (motivazione tuttavia assorbita dalla Corte di legittimità).

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 22474 del 31/03/2016 (Passarelli)

    Principio richiamato secondo cui il dolo nel delitto di bancarotta per distrazione è il dolo generico: non è necessaria la conoscenza dello stato di insolvenza né lo scopo di nuocere ai creditori, ma la consapevole volontà di destinare il patrimonio sociale a diversa funzione rispetto alla garanzia delle obbligazioni.

Massime di principio

  • La mera cessione di beni fra imprese che intrattengono rapporti commerciali abituali non è di per sé distrattiva: la valutazione dipende dal contesto, dalla natura della operazione e dalla presenza di un disegno criminoso.
  • Il mancato pagamento successivo da parte della cessionaria non integra automaticamente bancarotta fraudolenta; è necessario dimostrare dolo o un accordo volto a privare la massa fallimentare delle risorse, salvo che il comportamento del cedente (es. amministratore) non dimostri una volontà consapevole di sottrarre il patrimonio alla garanzia dei creditori.
  • L'amministratore subentrato ha un obbligo attivo di tutela del patrimonio sociale: in presenza di squilibrio finanziario conclamato deve attivarsi per la riscossione dei crediti; la sua inerzia può integrare responsabilità penale se contribuisce consapevolmente alla distrazione.
  • L'inadempimento della cessionaria dovuto a crisi finanziaria o insolvenza non sostituisce la prova del dolo dell'amministratore cessionario; occorre valutare elementi circa l'accordo, la volontà e i comportamenti concreti posti in essere prima e dopo la cessione.
  • In giudizio penale il collegamento causale e la prova dell'intenzione criminale sono essenziali per qualificare come distrattiva la sottrazione di beni al patrimonio societario; atti meramente civilisticamente lesivi o azioni imprudenti non sono automaticamente delitto senza il requisito soggettivo.

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