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Sentenza

Sentenza n. 8521/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad in ordine alla domanda di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato presentata il 1/8/2024.

Giustizia amministrativa202511418

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla domanda di rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla domanda di visto d’ingresso per lavoro subordinato presentata il 1° agosto 2024. Nelle more del giudizio, la sede diplomatica ha rilasciato il visto richiesto. Il ricorrente non ha quindi dedotto ulteriori motivi, poiché il provvedimento sopravvenuto ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sull’azione avverso il silenzio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, rilevando che il rilascio del visto ha soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente e ha eliminato l’interesse a ottenere una pronuncia contro il MAECI ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione del flusso massiccio di richieste di visto gravante sulla rappresentanza diplomatica in Pakistan e della particolare complessità dell’iter procedimentale.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    L’azione avverso il silenzio è priva di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotta il provvedimento richiesto, soddisfacendo la pretesa sostanziale del ricorrente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa, richiamata insieme al diritto dell’Unione europea, per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’amministrazione adotta il provvedimento richiesto e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a.
  • La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto elimina l’interesse a una pronuncia giudiziale sull’illegittimità del silenzio, salvo che il ricorrente conservi uno specifico e attuale interesse a ulteriori statuizioni, non risultante nella decisione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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