Cassazione Penale, Sentenza n. 10478/2026 del 18/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva confermato la sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari per i capi 1 (associazione di stampo mafioso), 9 (estorsione), 47, 49 e 51 (tra cui favoreggiamento), annullando però l'ordinanza limitatamente ai capi 3 e 4 (detenzione di armi). Il ricorrente deduceva in particolare: (i) violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. invocando la "retrodatazione" dei termini di custodia cautelare per contestazioni a catena, poiché a suo dire il compendio probatorio era già disponibile nel procedimento "Hybris" e la seconda ordinanza sarebbe stata emessa con elementi già conosciuti (quindi termini già decorso dal 9/3/2023); (ii) vizio di motivazione nel rigetto dell'eccezione relativa all'art. 297 c.p.p.; (iii) insufficienza e illogicità delle emergenze indiziarie sul reato associativo (capo 1) e sul capo 51 (favoreggiamento), sostenendo estraneità ai fatti contestati; (iv) ingiustificata esigenza cautelare dato che l'imputato è ininterrottamente detenuto dal 9/3/2023 per altro procedimento e i fatti contestati sono anteriori.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: (1) sulla retrodatazione ex art. 297 c.p.p. perché la condotta associativa contestata nella nuova ordinanza si estendeva oltre la data della prima ordinanza cautelare (la prima relativa al 9/3/2023) e, pertanto, non ricorrevano i presupposti di anteriorità e di "desumibilità" dagli atti già disponibili al momento del rinvio a giudizio nel primo procedimento; inoltre l'onere di provare la desumibilità gravava sul ricorrente e non è stato assolto (mancata produzione dell'informativa invocata); (2) sulle censure relative al materiale indiziario la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia effettuato valutazioni logiche e congrue e non manifestamente illogiche; (3) in ordine alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato che la presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. in relazione ai reati aggravati dal metodo mafioso non è stata superata da elementi concreti posti a carico della difesa, e che la detenzione già in atto per altro procedimento non elimina la necessità della misura nel nuovo giudizio. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; dunque resta confermata la decisione del Tribunale (annullamento limitato ai capi 3 e 4 e mantenimento della custodia cautelare per i rimanenti capi contestati).
Norme richiamate
art. 297 cod. proc. pen.
"Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per (...) per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'art.12 comma 1 lettera B (...) i termini decorrono dal giorno in cui stata eseguita la prima ordinanza. La disposizione tuttavia non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio."
La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare richiede: connessione qualificata tra i fatti, anteriorità temporale dei fatti rispetto alla prima ordinanza e che gli elementi probatori su cui si fonda la seconda ordinanza fossero già desumibili dagli atti disponibili al momento del rinvio a giudizio del primo procedimento. La mera conoscenza degli elementi non è sufficiente; grava sul ricorrente l'onere di provarne la desumibilità.
art. 416-bis cod. pen.
Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; nel giudizio è stata richiamata la formula ampia ('aperta') di partecipazione e il principio che la permanenza nella condotta associativa anche dopo la prima ordinanza può impedire la retrodatazione dei termini.
art. 275 cod. proc. pen.
Rilevata la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (per i delitti aggravati dall'agevolazione mafiosa), la Corte ha osservato che la presunzione non è assoluta ma spetta alla difesa fornire elementi concreti per superarla; la detenzione già in corso per altro procedimento non elimina automaticamente tali esigenze.
Massime di principio
- La retrodatazione ex art. 297, comma 3 c.p.p. è ammessa solo se i fatti oggetto della seconda ordinanza erano effettivamente desumibili dagli atti disponibili al momento del rinvio a giudizio della prima ordinanza: non basta l'esistenza di intercettazioni o materiali noti, occorre che quegli atti avessero già portata probatoria idonea a giustificare la misura.
- Se il reato associativo viene contestato con formula che ne indica la permanenza oltre la data della prima ordinanza, difficilmente potrà operare la retrodatazione; la prosecuzione della condotta associativa esclude l'anteriorità necessaria.
- La parte che chiede la retrodatazione ha l'onere di produrre e dimostrare specifici atti (es. informativa contenente il compendio probatorio) che attestino la desumibilità degli elementi già all'epoca del primo provvedimento.
- La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari nei reati di tipo mafioso (art. 275 c.p.p.) può essere superata solo con elementi concreti e specifici di fatto; la detenzione precedente o concomitante per altro procedimento non annulla automaticamente la necessità della misura cautelare nel nuovo procedimento.
- Le valutazioni di gravità indiziaria e di esigenze cautelari compiute dal giudice di merito sono sindacabili in Cassazione solo per vizio di legge, manifesta illogicità o contraddittorietà; contestazioni generiche sulla valutazione probatoria sono in genere inammissibili.
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