Ordinanza n. 2983/2026 - Roma, Sezione 4B
PER L'ACCESSO ai seguenti atti e documenti: 1.Documentazione relativa alla disponibilità del posto ricoperto dal Sig. Giarratana Gaetano presso codesto Istituto Professionale Statale "Ciro Pollini" sulla classe di concorso ADSS, con particolare riferimento alla verifica se il medesimo posto risulti attualmente vacante e disponibile e se lo era negli anni dal 2019/2020 al 2025/2026; 2.Elenco dei nominativi dei titolari delle cattedre sulla classe di concorso ADSS presso codesto istituto, con indicazione della tipologia di incarico (ruolo, supplenza annuale, supplenza temporanea); 3.Documentazione relativa all'organico della classe di concorso ADSS per l'anno scolastico in corso e per gli anni dal 2019/2020 al 2025/2026, comprensiva dell'indicazione dei posti vacanti e disponibili; 4.Documentazione necessaria a valutare se gli incarichi conferiti sono stati conferiti su un posto vacante e disponibile (organico di diritto) ovvero se trattasi della copertura di posto in organico di fatto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso documentale relativa alla disponibilità dei posti e all'organico della classe di concorso ADSS
Esito
La controversia
Il ricorrente, titolare di contratti di lavoro a tempo determinato presso l'istituto scolastico dal 2019 al 2026, ha presentato il 22 ottobre 2025 un'istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, chiedendo documentazione sulla disponibilità del posto da lui ricoperto, sull'organico della classe di concorso ADSS negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2025/2026, sui titolari delle cattedre e sulla natura dei posti coperti, distinguendo tra organico di diritto e organico di fatto. Deduceva l'inerzia dell'amministrazione oltre il termine di trenta giorni e chiedeva l'annullamento del diniego tacito, l'accertamento del diritto di accesso e la condanna all'ostensione. L'amministrazione resistente ha eccepito il difetto di legittimazione passiva secondo il criterio della formazione dell'atto. Il TAR ha rilevato d'ufficio la propria incompetenza territoriale.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, senza esaminare né la fondatezza del diritto di accesso né l'eccezione relativa alla legittimazione passiva. Ha applicato il criterio generale dell'art. 13, comma 1, c.p.a., secondo cui è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione oppure, per gli atti i cui effetti diretti sono limitati territorialmente, il TAR della regione interessata. Poiché l'istanza era stata rivolta all'istituto professionale statale sito in provincia di Padova, la competenza è stata individuata nel TAR Veneto. Il ricorso potrà essere riassunto davanti a tale Tribunale nei termini di legge ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 22 e seguenti l. 241/1990
Costituiscono la base normativa dell'istanza di accesso documentale, ma il TAR non ha esaminato nel merito la sussistenza del diritto di accesso.
art. 13, comma 1, c.p.a.
Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
La controversia sull'accesso è soggetta al criterio inderogabile di competenza territoriale collegato alla sede dell'amministrazione o alla limitazione territoriale degli effetti diretti dell'atto o comportamento contestato.
art. 15, comma 4, c.p.a.
In caso di declaratoria di incompetenza territoriale, il giudice deve indicare il TAR competente davanti al quale il processo può essere riassunto nel termine di legge.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di una pubblica amministrazione, la competenza territoriale inderogabile spetta, in via generale, al TAR nella cui circoscrizione l'amministrazione ha sede; quando gli effetti diretti della controversia sono limitati territorialmente, rileva il TAR della regione interessata.
- La controversia sull'accesso documentale relativo ad atti e dati detenuti da un istituto scolastico radica la competenza territoriale presso il TAR della regione in cui l'istituto ha sede, quando non emergano elementi idonei a collegarla al TAR adito.
- La declaratoria di incompetenza territoriale non definisce nel merito la domanda di accesso e consente la riassunzione del processo davanti al TAR indicato come competente, nei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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